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escludere
una
constatazione
di
violazione
dell’articolo
3
(si
veda,
tra
altre,
Peers
c.
Grecia,
n.
28524/95,
§
74,
CEDU
2001
III).
La
Corte
ritiene
che
le
condizioni
detentive
in
questione,
tenuto
conto
anche
della
durata
della
carcerazione
dei
ricorrenti,
abbiano
sottoposto
gli
interessati
ad
una
prova
d’intensità
superiore
all’inevitabile
livello
di
sofferenza
inerente
alla
detenzione.
79.
Pertanto,
vi
è
stata
violazione
dell’articolo
3
della
Convenzione.
III.
SULL’APPLICAZIONE
DELL’ARTICOLO
46
DELLA
CONVENZIONE
80.
Ai
sensi
dell’articolo
46
della
Convenzione:
«1.
Le
Alte
Parti
contraenti
si
impegnano
a
conformarsi
alle
sentenze
definitive
della
Corte
sulle
controversie
nelle
quali
sono
parti.
2.
La
sentenza
definitiva
della
Corte
è
trasmessa
al
Comitato
dei
Ministri
che
ne
controlla
l’esecuzione.»
A.
Argomenti
delle
parti
81.
Il
Governo
non
si
oppone
all’applicazione
della
procedura
della
sentenza
pilota
prevista
dall’articolo
46
della
Convenzione,
pur
facendo
osservare
che
le
autorità
italiane
hanno
posto
in
essere
una
serie
di
misure
importanti
volte
a
risolvere
il
problema
del
sovraffollamento
carcerario.
Esso
esorta
la
Corte
a
prendere
in
considerazione
gli
sforzi
fatti
dallo
Stato
italiano.
82.
I
ricorrenti
denunciano
l’esistenza
in
Italia
di
un
problema
strutturale
e
si
dichiarano
favorevoli
all’applicazione
della
procedura
in
questione.
Soltanto
il
sig.
Torreggiani
(ricorso
n.
43517/09)
si
è
opposto
all’applicazione
della
procedura
della
sentenza
pilota,
in
quanto
non
accetta
che
il
suo
caso
riceva
un
trattamento
analogo
a
quello
di
altri
ricorrenti.
B.
Valutazione
della
Corte
1.
Principi
generali
pertinenti
83.
La
Corte
rammenta
che,
come
interpretato
alla
luce
dell’articolo
1
della
Convenzione,
l’articolo
46
crea
per
lo
Stato
convenuto
l’obbligo
giuridico
di
porre
in
atto,
sotto
il
controllo
del
Comitato
dei
Ministri,
le
misure
generali
e/o
individuali
che
si
rendano
necessarie
per
salvaguardare
il
diritto
del
ricorrente
di
cui
la
Corte
ha
constatato
la
violazione.
Misure
di
questo
tipo
devono
essere
adottate
anche
nei
confronti
di
altre
persone
nella
stessa
situazione
dell’interessato;
si
presume,
infatti,
che
lo
Stato
ponga
fine
ai
problemi
all’origine
delle
constatazioni
operate
dalla
Corte
(Scozzari
e
Giunta
c.
Italia
[GC],
nn.
39221/98
e
41963/98,
§
249,
CEDU
2000
VIII;
S.
e
Marper
c.
Regno
Unito
[GC],
nn.
30562/04
e
30566/04,
§
134,
4
dicembre
2008).
84.
Al
fine
di
facilitare
l’effettiva
attuazione
delle
sue
sentenze
secondo
il
principio
di
cui
sopra,
la
Corte
può
adottare
una
procedura
di
sentenza
pilota
che
le
consenta
di
mettere
in
luce
chiaramente,
nella
sua
sentenza,
l’esistenza
di
problemi
strutturali
all’origine
delle
violazioni
e
di
indicare
le
misure
o
azioni
particolari
che
lo
Stato
convenuto
dovrà
adottare
per
porvi
rimedio
(Hutten-‐Czapska
c.
Polonia
[GC],
n.
35014/97,
§§
231-‐239
e
il
suo
dispositivo,
CEDU
2006
VIII,
e
Broniowski
c.
Polonia
[GC],
n.
31443/96,
§§
189-‐194
e
il
suo
dispositivo,
CEDU
2004
V).
Quando
adotta
una
simile
prassi,
la
Corte
tiene
tuttavia
in
debito
conto
le
rispettive
attribuzioni
degli
organi
della
Convenzione:
in
virtù
dell’articolo
46
§
2
della
Convenzione,
spetta
al
Comitato
dei
Ministri
valutare
l’attuazione
delle
misure
individuali
o
generali
adottate
in
esecuzione
della
sentenza
della
Corte
(si
veda,
mutatis
mutandis,
Broniowski
c.
Polonia
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