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(composizione
amichevole)
[GC],
n.
31443/96,
§
42,
CEDU
2005
IX).
85.
Un
altro
fine
importante
perseguito
dalla
procedura
della
sentenza
pilota
è
quello
di
indurre
lo
Stato
convenuto
a
trovare,
a
livello
nazionale,
una
soluzione
alle
numerose
cause
individuali
originate
dallo
stesso
problema
strutturale,
dando
così
effetto
al
principio
di
sussidiarietà
che
è
alla
base
del
sistema
della
Convenzione
(Bourdov
c.
Russia
(n.
2),
n.
33509/04,
§
127,
CEDU
2009).
Infatti,
la
Corte
non
assolve
necessariamente
al
meglio
il
suo
compito,
che
consiste,
secondo
l’articolo
19
della
Convenzione,
nell’«assicurare
il
rispetto
degli
impegni
risultanti
per
le
Alte
Parti
contraenti
dalla
(...)
Convenzione
e
dai
suoi
Protocolli»,
ripetendo
le
stesse
conclusioni
in
un
gran
numero
di
cause
(ibidem).
87.
La
Corte
ha
appena
constatato
che
il
sovraffollamento
carcerario
in
Italia
non
riguarda
esclusivamente
i
casi
dei
ricorrenti
(paragrafo
54
supra).
Essa
rileva,
in
particolare,
che
il
carattere
strutturale
e
sistemico
del
sovraffollamento
carcerario
in
Italia
emerge
chiaramente
dai
dati
statistici
indicati
in
precedenza
nonché
dai
termini
della
dichiarazione
dello
stato
di
emergenza
nazionale
proclamata
dal
presidente
del
Consiglio
dei
ministri
italiano
nel
2010
(paragrafi
23-‐29
supra).
88.
Questi
dati
nel
loro
complesso
rivelano
che
la
violazione
del
diritto
dei
ricorrenti
di
beneficiare
di
condizioni
detentive
adeguate
non
è
la
conseguenza
di
episodi
isolati,
ma
trae
origine
da
un
problema
sistemico
risultante
da
un
malfunzionamento
cronico
proprio
del
sistema
penitenziario
italiano,
che
ha
interessato
e
può
interessare
ancora
in
futuro
numerose
persone
(si
veda,
mutatis
mutandis,
Broniowski
c.
Polonia,
sopra
citata,
§
189).
Secondo
la
Corte,
la
situazione
constatata
nel
caso
di
specie
è,
pertanto,
costitutiva
di
una
prassi
incompatibile
con
la
Convenzione
(Bottazzi
c.
Italia
[GC],
n.
34884/97,
§
22,
CEDU
1999
V;
Bourdov
(n.
2),
sopra
citata,
§
135).
89.
Del
resto,
il
carattere
strutturale
del
problema
individuato
nelle
presenti
cause
è
confermato
dal
fatto
che
diverse
centinaia
di
ricorsi
proposti
contro
l’Italia
al
fine
di
sollevare
un
problema
di
compatibilità
con
l’articolo
3
della
Convenzione
delle
inadeguate
condizioni
detentive
legate
al
sovraffollamento
carcerario
in
diversi
istituti
penitenziari
italiani
sono
attualmente
pendenti
dinanzi
ad
essa.
Il
numero
di
questo
tipo
di
ricorsi
è
in
continuo
aumento.
90.
Conformemente
ai
criteri
stabiliti
nella
sua
giurisprudenza,
la
Corte
decide
di
applicare
la
procedura
della
sentenza
pilota
al
caso
di
specie,
tenuto
conto
del
crescente
numero
di
persone
potenzialmente
interessate
in
Italia
e
delle
sentenze
di
86.
La
procedura
della
sentenza
pilota
ha
lo
scopo
di
facilitare
la
risoluzione
più
rapida
ed
effettiva
di
un
malfunzionamento
sistemico
che
colpisce
la
tutela
del
diritto
convenzionale
in
questione
nell’ordinamento
giuridico
interno
(Wolkenberg
e
altri
c.
Polonia
(dec.),
n.
50003/99,
§
34,
CEDU
2007
(estratti)).
L’azione
dello
Stato
convenuto
deve
tendere
principalmente
alla
risoluzione
di
tali
malfunzionamenti
e
all’attuazione,
se
necessario,
di
ricorsi
interni
effettivi
che
consentano
di
denunciare
le
violazioni
commesse.
Tuttavia,
essa
può
anche
comprendere
l’adozione
di
soluzioni
ad
hoc
quali
composizioni
amichevoli
con
i
ricorrenti
o
offerte
unilaterali
d’indennizzo,
in
conformità
con
le
esigenze
della
Convenzione
(Bourdov
(n.
2),
sopra
citata,
§
127).
2.
Applicazione
nel
caso
di
specie
dei
principi
summenzionati
a)
Sull’esistenza
di
una
situazione
incompatibile
con
la
Convenzione
che
richieda
l’applicazione
della
procedura
della
sentenza
pilota
nel
caso
di
specie
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