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cancellarla
dal
ruolo
in
seguito
ad
un
accordo
amichevole
tra
le
parti
o
ad
una
composizione
della
controversia
con
altri
mezzi,
conformemente
agli
articoli
37
e
39
della
Convenzione.
Per
quanto
riguarda
invece
i
ricorsi
già
comunicati
al
governo
convenuto,
la
Corte
potrà
proseguire
il
loro
esame
per
la
via
della
procedura
normale
IV.
SULL'APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO
41
DELLA
CONVENZIONE
102.
Ai
sensi
dell’articolo
41
della
Convenzione,
«Se
la
Corte
dichiara
che
vi
è
stata
violazione
della
Convenzione
o
dei
suoi
Protocolli,
e
se
il
diritto
interno
dell’Alta
Parte
contraente
non
permette
se
non
in
modo
imperfetto
di
rimuovere
le
conseguenze
di
tale
violazione,
la
Corte
accorda,
se
del
caso,
un’equa
soddisfazione
alla
parte
lesa.»
A.
Danno
103.
I
ricorrenti
richiedono
le
seguenti
somme
per
il
danno
morale
che
avrebbero
subito.
Il
sig.
Torreggiani
chiede
10.600
EUR
per
una
detenzione
di
54
mesi
in
cattive
condizioni;
il
sig.
Bamba,
detenuto
per
39
mesi,
si
rimette
al
giudizio
della
Corte;
il
sig.
Biondi
chiede
15.000
EUR
per
una
detenzione
di
24
mesi;
i
sigg.
Sela,
El
Haili
e
Hajjoubi
chiedono
15.000
EUR
ciascuno
per
la
detenzione
rispettivamente
di
14,
39
e
16
mesi;
il
sig.
Ghisoni
chiede
un
risarcimento
di
30.000
EUR
per
un
periodo
di
17
mesi.
104.
Il
Governo
si
oppone
a
queste
richieste.
105.
La
Corte
ritiene
che
i
ricorrenti
abbiano
subito
un
danno
morale
certo
e
che,
per
fissare
gli
importi
dei
risarcimenti
da
accordare
a
questo
titolo
agli
interessati,
sia
opportuno
tener
conto
del
tempo
che
essi
hanno
trascorso
in
cattive
condizioni
detentive.
Decidendo
in
via
equitativa,
come
vuole
l'articolo
41
della
Convenzione,
essa
ritiene
opportuno
accordare
ai
sigg.
Torreggiani,
Biondi
e
El
Haili
le
somme
da
essi
richieste
a
titolo
di
danno
morale.
Decide
peraltro
di
assegnare
23.500
EUR
al
sig.
Bamba,
11.000
EUR
al
sig.
Sela,
12.000
EUR
al
sig.
Hajjoubi
e
12.500
EUR
al
sig.
Ghisoni
allo
stesso
titolo.
B.
Spese
106.
I
ricorrenti
chiedono
anche
il
rimborso
delle
spese
corrispondenti
alla
procedura
innanzi
alla
Corte.
Soltanto
i
sigg.
Sela,
El
Haili,
Hajjoubi
e
Ghisoni
hanno
fornito
documenti
giustificativi
a
sostegno
delle
loro
pretese.
Essi
chiedono
rispettivamente
16.474
EUR,
5.491
EUR,
5.491
EUR
e
6.867
EUR.
107.
Il
Governo
si
oppone
a
queste
richieste.
108.
Secondo
la
giurisprudenza
della
Corte,
un
ricorrente
può
ottenere
il
rimborso
delle
spese
sostenute
solo
nella
misura
in
cui
ne
siano
accertate
la
realtà
e
la
necessità,
e
il
loro
importo
sia
ragionevole.
Nel
caso
di
specie
e
tenuto
conto
dei
documenti
in
suo
possesso
e
della
sua
giurisprudenza,
la
Corte
ritiene
ragionevole
accordare
ai
sigg.
Sela,
El
Haili,
Hajjoubi
e
Ghisoni
la
somma
di
1.500
EUR
ciascuno
per
le
spere
relative
alla
procedura
svoltasi
innanzi
ad
essa.
Al
contrario,
la
Corte
decide
di
rigettare
le
richieste
degli
altri
ricorrenti
che
erano
stati
autorizzati
a
presentarsi
personalmente
innanzi
ad
essa
e
che
non
hanno
prodotto
documenti
giustificativi
a
sostegno
delle
loro
pretese.
C.
Interessi
moratori
109.
La
Corte
ritiene
opportuno
basare
il
tasso
degli
interessi
moratori
sul
tasso
di
interesse
delle
operazioni
di
rifinanziamento
marginale
della
Banca
centrale
europea
maggiorato
di
tre
punti
percentuali.
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