Page 130 - Microsoft Word - Libertas.doc
P. 130
PER
QUESTI
MOTIVI,
LA
CORTE,
ALL'UNANIMITÁ
Decide
di
riunire
i
ricorsi;
Dichiara
i
ricorsi
ricevibili;
Dichiara
che
vi
è
stata
violazione
dell'articolo
3
della
Convenzione;
Dichiara
che
lo
Stato
convenuto
dovrà,
entro
un
anno
a
decorrere
dalla
data
in
cui
la
presente
sentenza
sarà
divenuta
definitiva
in
virtù
dell'articolo
44
§
2
della
Convenzione,
istituire
un
ricorso
o
un
insieme
di
ricorsi
interni
effettivi
idonei
ad
offrire
una
riparazione
adeguata
e
sufficiente
in
caso
di
sovraffollamento
carcerario,
e
ciò
conformemente
ai
principi
della
Convenzione
come
stabiliti
nella
giurisprudenza
della
Corte;
Dichiara
che,
in
attesa
che
vengano
adottate
le
misure
di
cui
sopra,
la
Corte
differirà,
per
la
durata
di
un
anno
a
decorrere
dalla
data
in
cui
la
presente
sentenza
sarà
divenuta
definitiva,
la
procedura
in
tutte
le
cause
non
ancora
comunicate
aventi
unicamente
ad
oggetto
il
sovraffollamento
carcerario
in
Italia
riservandosi
la
facoltà,
in
qualsiasi
momento,
di
dichiarare
irricevibile
una
causa
di
questo
tipo
o
di
cancellarla
dal
ruolo
a
seguito
di
composizione
amichevole
tra
le
parti
o
di
definizione
della
lite
con
altri
mezzi,
conformemente
agli
articoli
37
e
39
della
Convenzione;
Dichiara
che
lo
Stato
convenuto
deve
versare
ai
ricorrenti,
entro
tre
mesi
a
decorrere
dal
giorno
in
cui
la
sentenza
sarà
divenuta
definitiva
conformemente
all'articolo
44
§
2
della
Convenzione,
le
seguenti
somme:
10.600
EUR
(diecimilaseicento
euro)
al
sig.
Torreggiani;
23.500
EUR
(ventitremilacinquecento
euro)
al
sig.
Bamba;
15.000
EUR
(quindicimila
euro)
al
sig.
Biondi;
11.000
EUR
(undicimila
euro)
al
sig.
Sela;
15.000
EUR
(quindicimila
euro)
al
sig.
El
Haili;
12.000
EUR
(dodicimila
euro)
a
Hajjoubi;
12.500
EUR
(dodicimilacinquecento
euro)
al
sig.
Ghisoni,
più
l’importo
eventualmente
dovuto
a
titolo
d’imposta,
per
il
danno
morale;
1.500
EUR
(millecinquecento
euro)
ciascuno
ai
sigg.
Sela,
El
Haili,
Hajjoubi
e
Ghisoni,
più
l’importo
eventualmente
dovuto
a
titolo
d’imposta,
per
le
spese;
che,
a
decorrere
dalla
scadenza
di
detto
termine
e
fino
al
versamento,
tali
importi
dovranno
essere
maggiorati
di
un
interesse
semplice
ad
un
tasso
equivalente
a
quello
delle
operazioni
di
rifinanziamento
marginale
della
Banca
centrale
europea
applicabile
durante
quel
periodo,
aumentato
di
tre
punti
percentuali;
Rigetta
la
domanda
di
equa
soddisfazione
per
il
resto.
130