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La
Corte
costituzionale
(Omissis)
ha
pronunciato
la
seguente
sentenza
nei
giudizi
di
legittimità
costituzionale
dell’art.
275,
comma
3,
del
codice
di
procedura
penale,
come
modificato
dall’art.
2
del
decreto-‐legge
23
febbraio
2009,
n.
11
(Misure
urgenti
in
materia
di
sicurezza
pubblica
e
di
contrasto
alla
violenza
sessuale,
nonché
in
tema
di
atti
persecutori),
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
23
aprile
2009,
n.
38,
promossi
dal
Giudice
per
le
indagini
preliminari
del
Tribunale
di
Belluno
con
ordinanze
del
28
e
30
settembre
2009,
dal
Tribunale
di
Torino,
sezione
per
il
riesame,
con
ordinanza
del
28
maggio
2009
e
dal
Giudice
per
le
indagini
preliminari
del
Tribunale
di
Venezia
con
ordinanza
del
4
novembre
2009,
rispettivamente
iscritte
ai
nn.
310
e
311
del
registro
ordinanze
2009
e
ai
nn.
14
e
66
del
registro
ordinanze
2010
e
pubblicate
nella
Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica
nn.
1,
6
e
11,
prima
serie
speciale,
dell’anno
2010.
Visti
l’atto
di
costituzione
di
C.
A.
nonché
gli
atti
di
intervento
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri;
udito
nell’udienza
pubblica
del
25
maggio
2010
e
nella
camera
di
consiglio
del
26
maggio
2010
il
Giudice
relatore
Giuseppe
Frigo;
uditi
l’avvocato
Sandro
De
Vecchi
per
C.
A.
e
l’avvocato
dello
Stato
Massimo
Giannuzzi
per
il
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri.
Ritenuto
in
fatto
1.
–
Con
due
ordinanze
di
contenuto
analogo,
depositate
il
28
e
il
30
settembre
2009
(r.o.
n.
310
e
n.
311
del
2009),
il
Giudice
per
le
indagini
preliminari
del
Tribunale
di
Belluno
ha
sollevato,
in
riferimento
agli
artt.
3,
13,
primo
comma,
e
27,
secondo
comma,
della
Costituzione,
questioni
di
legittimità
costituzionale
dell’art.
275,
comma
3,
del
codice
di
procedura
penale,
come
modificato
dall’art.
2
del
decreto-‐legge
23
febbraio
2009,
n.
11
(Misure
urgenti
in
materia
di
sicurezza
pubblica
e
di
contrasto
alla
violenza
sessuale,
nonché
in
tema
di
atti
persecutori),
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
23
aprile
2009,
n.
38,
nella
parte
in
cui,
in
presenza
di
esigenze
cautelari,
impone
di
applicare
la
misura
della
custodia
in
carcere
alla
persona
raggiunta
da
gravi
indizi
di
colpevolezza
in
ordine
ai
delitti
di
cui
agli
artt.
609-‐quater
(ordinanza
n.
310
del
2009)
e
609-‐bis
del
codice
penale
(ordinanza
n.
311
del
2009).
Nei
procedimenti
principali,
il
giudice
a
quo
è
chiamato
a
pronunciarsi
sulle
istanze
formulate
dai
difensori
di
persone
indagate,
rispettivamente,
per
il
delitto
di
atti
sessuali
con
minorenne
aggravati
continuati
(artt.
81,
609-‐ter
e
609-‐quater
cod.
pen.)
e
per
il
delitto
di
violenza
sessuale
aggravata
continuata
(artt.
81,
61,
numeri
1,
5,
e
11,
e
609-‐bis
cod.
pen.):
istanze
volte
ad
ottenere
la
revoca
o
la
sostituzione
con
altra
di
minore
II.
Corte
costituzionale,
sentenza
del
7
–
21
luglio
2010,
n.
265
(Presidente
Francesco
Amirante,
Redattore
Giorgio
Frigo)
L’art.
275,
comma
3,
secondo
periodo,
del
codice
di
procedura
penale,
è
costituzionalmente
illegittimo
nella
parte
in
cui
–
nel
prevedere
che,
quando
sussistono
gravi
indizi
di
colpevolezza
in
ordine
ai
delitti
di
cui
agli
articoli
600-‐bis,
primo
comma,
609-‐bis
e
609-‐quater
del
codice
penale,
è
applicata
la
custodia
cautelare
in
carcere,
salvo
che
siano
acquisiti
elementi
dai
quali
risulti
che
non
sussistono
esigenze
cautelari
–
non
fa
salva,
altresì,
l’ipotesi
in
cui
siano
acquisiti
elementi
specifici,
in
relazione
al
caso
concreto,
dai
quali
risulti
che
le
esigenze
cautelari
possono
essere
soddisfatte
con
altre
misure.
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