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3.3.
–
Alla
luce
di
tali
rilievi,
questa
Corte
ha
quindi
concluso
che
la
norma
impugnata
violava,
in
parte
qua,
sia
l’art.
3
Cost.,
per
l’ingiustificata
parificazione
dei
procedimenti
relativi
ai
delitti
considerati
a
quelli
concernenti
i
delitti
di
mafia,
nonché
per
l’irrazionale
assoggettamento
a
un
medesimo
regime
cautelare
delle
diverse
ipotesi
concrete
riconducibili
ai
relativi
paradigmi
punitivi;
sia
l’art.
13,
primo
comma,
Cost.,
quale
referente
fondamentale
del
regime
ordinario
delle
misure
cautelari
privative
della
libertà
personale;
sia,
infine,
l’art.
27,
secondo
comma,
Cost.,
in
quanto
attribuiva
alla
coercizione
processuale
tratti
funzionali
tipici
della
pena.
Al
fine
di
ricondurre
il
sistema
a
sintonia
con
i
valori
costituzionali,
la
Corte
ha
ritenuto
che
non
fosse,
peraltro,
necessario
rimuovere
integralmente
la
presunzione
de
qua,
ma
solo
il
suo
carattere
assoluto,
che
implicava
una
indiscriminata
e
totale
negazione
di
rilievo
al
principio
del
“minore
sacrificio
necessario”.
La
previsione
di
una
presunzione
solo
relativa
di
adeguatezza
della
custodia
carceraria
–
atta
a
realizzare
una
semplificazione
del
procedimento
probatorio
suggerita
da
aspetti
ricorrenti
del
fenomeno
criminoso
considerato,
ma
comunque
superabile
da
elementi
di
segno
contrario
–
non
eccede,
per
contro,
i
limiti
di
compatibilità
costituzionale,
rimanendo
per
tale
verso
non
censurabile
l’apprezzamento
legislativo
circa
la
ordinaria
configurabilità
di
esigenze
cautelari
nel
grado
più
intenso.
4.
–
Le
considerazioni
dianzi
ricordate
risultano
valevoli,
con
gli
opportuni
adattamenti
e
precisazioni,
anche
in
rapporto
al
delitto
di
associazione
finalizzata
al
traffico
illecito
di
sostanze
stupefacenti
o
psicotrope:
delitto
al
quale
il
regime
cautelare
speciale
risulta
esteso
tramite
il
richiamo
“mediato”
alla
norma
processuale
di
cui
all’art.
51,
comma
3-‐bis,
cod.
proc.
pen.
4.1.
–
Pur
nella
particolare
gravità
che
il
fatto
assume
nella
considerazione
legislativa,
anche
nel
caso
in
esame
la
presunzione
assoluta
di
adeguatezza
della
sola
custodia
carceraria
non
può
considerarsi,
in
effetti,
rispondente
a
un
dato
di
esperienza
generalizzato,
ricollegabile
alla
«struttura
stessa»
e
alle
«connotazioni
criminologiche»
della
figura
criminosa.
È
ben
vero
che,
nelle
ipotesi
descritte
dall’art.
74
del
d.P.R.
n.
309
del
1990,
diversamente
che
nei
casi
precedentemente
scrutinati
da
questa
Corte,
non
si
è
di
fronte
a
un
reato
suscettibile
di
presentarsi
come
fatto
meramente
individuale
ed
episodico:
trattandosi,
al
contrario,
di
un
reato
che
–
come
la
generalità
delle
fattispecie
di
tipo
associativo
–
presuppone
uno
stabile
vincolo
di
appartenenza
del
soggetto
a
un
sodalizio
criminoso,
volto
al
compimento
di
una
pluralità
non
predeterminata
di
delitti.
Questa
sola
caratteristica
non
è,
tuttavia,
ancora
sufficiente
a
costituire
un’adeguata
base
logico-‐giuridica
della
presunzione
di
cui
si
discute.
Lo
dimostra
eloquentemente
già
la
semplice
circostanza
che
lo
stesso
legislatore
ordinario
abbia
ritenuto
di
dover
includere
fra
i
reati
soggetti
al
regime
cautelare
censurato
solo
talune
particolari
figure
associative,
e
non
anche
quella
generale
dell’associazione
per
delinquere,
prevista
dall’art.
416
cod.
pen.
(fatta
eccezione
per
i
casi
in
cui
essa
è
menzionata
dal
richiamato
art.
51,
comma
3-‐bis,
cod.
proc.
pen.,
in
quanto
diretta
a
commettere
determinati
reati-‐fine:
in
pratica,
alla
data
di
entrata
in
vigore
della
novella
del
2009,
le
sole
ipotesi
di
cui
al
sesto
comma
dello
stesso
art.
416).
Questa
Corte,
d’altro
canto
–
nel
ritenere
assistita
da
adeguato
fondamento
razionale
la
presunzione
de
qua
in
rapporto
al
delitto
di
associazione
di
tipo
mafioso
–
ha
già
avuto
modo
di
porre
in
evidenza
come
tale
conclusione
si
giustifichi
alla
luce
non
del
mero
vincolo
associativo
a
scopi
criminosi,
quanto
piuttosto
delle
particolari
caratteristiche
che
esso
assume
nella
cornice
di
detta
fattispecie
(sentenze
n.
164
del
2011
e
n.
265
del
2010).
Il
delitto
di
associazione
di
tipo
mafioso
è,
infatti,
normativamente
connotato
–
di
riflesso
ad
un
dato
empirico-‐sociologico
–
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