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nell'applicazione
delle
misure
e,
secondo
il
mio
modesto
parere,
è
stata
la
«stella
polare»
di
questa
proposta
di
legge;
ciò
è
importante
perché
deve
essere
ispirata
proprio
a
questo
criterio
l'applicazione
della
misura.
Questo
impegna
il
legislatore
da
una
parte
a
strutturare
il
sistema
cautelare
secondo
il
modello
della
pluralità
graduata,
predisponendo
una
gamma
alternative
di
misure
connotate
da
differenti
gradi
di
incidenza
sulla
libertà
personale,
dall'altra
a
prefigurare
meccanismi
individualizzanti
di
selezione
del
trattamento
cautelare,
coerenti
ed
adeguati
alle
esigenze
configurabili
nelle
singole
fattispecie
concrete.
Occorre
anche
evidenziare
che
il
testo
in
esame
prevede
la
possibilità
di
applicare
cumulativamente
altre
misure
cautelari
diverse
dal
carcere.
Attualmente
il
giudice
può
scegliere
tra
le
varie
misure
cautelari
quali
applicare,
ma
non
può
disporre
congiuntamente
due
o
più
misure,
con
il
testo
in
discussione
si
prevede
invece
la
possibilità
di
applicazione
cumulativa
di
varie
misure
cautelari
e
si
favorisce
–
questo
è
un
passaggio
secondo
noi
molto
importante
–
il
ricorso
a
misure
diverse
dal
carcere,
fornendo
al
giudice
un'ulteriore
opzione
consistente
nella
possibilità
di
sommare
tra
loro
le
prescrizioni
oggetto
di
più
misure
e
combinando
anche
misure
coercitive
e
misure
interdittive,
in
modo
da
poter
ricorrere
ad
un
nuovo
strumento
cautelare
diverso
dal
carcere.
Questo
è
importante,
così
come
è
importante
la
norma
che
impone
al
giudice,
che
voglia
applicare
la
custodia
cautelare
in
carcere,
di
motivare
espressamente
sul
punto
della
inidoneità
della
misura
degli
arresti
domiciliari,
anche
nella
forma
della
loro
attuazione
con
le
modalità
del
braccialetto
elettronico.
Si
riparla,
quindi,
anche
in
questo
provvedimento,
del
braccialetto
elettronico;
si
chiede
al
giudice
di
motivare
il
perché
non
si
possa
ricorrere
agli
arresti
domiciliari
con
l'uso
del
braccialetto
elettronico
e
ricorrere
invece
alla
misura
più
dura
quale
è
quella
della
custodia
cautelare
in
carcere.
Quindi,
il
giudice
dovrà
valutare,
nell'applicare
la
custodia
in
carcere,
tutte
queste
esigenze
e
il
fatto
che
non
possano
essere
applicate.
Sulle
misure
interdittive
già
è
stato
detto.
È
importante
questo
aumento
–
e
lo
voglio
risegnalare
–
dagli
attuali
due
mesi
ai
dodici
mesi.
Quindi
i
termini
di
durata
delle
misure
cautelari
interdittive
sono
aumentati
e
ciò
può
consentire
anche
di
utilizzarli
come
strumento
e
come
misura
alternativa
rispetto
al
carcere.
Importante
poi
è
la
modifica
della
valutazione,
quindi
il
fatto
di
prevedere
di
non
applicare
misure
di
tipo
custodiale
quando
il
giudice
prevede
che,
in
caso
di
condanna,
l'imputato
beneficerà
della
sospensione
condizionale
o
della
sospensione
dell'esecuzione.
Anche
questa
è
una
precisazione
importante.
Sul
pericolo
di
fuga
e
sul
pericolo
di
reiterazione
già
è
stato
detto.
Vorrei
inoltre
sottolineare
nuovamente
l'importanza
in
questo
progetto
di
legge
di
chiedere
al
giudice
una
valutazione.
Può
sembrare
ovvio,
però
è
importante
anche
per
evitare
–
io
lo
dico
anche
a
tutela
della
magistratura
–
quelle,
tra
virgolette,
«accuse»
di
«copia
incolla»,
talvolta
nelle
aule
di
giustizia
sia
dell'avvocatura
sia
delle
parti.
Ci
deve
essere
anche
questo
messaggio
chiaro.
Quindi
si
vuole
sottolineare
l'autonoma
valutazione
del
giudice
del
caso
concreto
e,
per
evitare
che
il
giudice
in
qualche
modo
si
possa
appiattire
sulle
richieste
del
pubblico
ministero,
si
prevede
quindi
debba
invece
compiere,
sulla
base
degli
atti
di
indagine,
questa
autonoma
valutazione
del
caso
concreto.
Così
un
altro
punto
importante
è
quello
dei
termini.
Oggi
i
termini
delle
misure
cautelari
e
l'efficacia
di
tali
misure
sono
riferiti
ai
termini
di
durata
massima
indicati
dall'articolo
303
del
codice
di
procedura
penale.
Altri
termini
sono
inoltre
attualmente
previsti
a
garanzia
della
rapidità
della
decisione
del
tribunale
del
riesame.
Tuttavia,
però,
nella
giurisprudenza,
si
è
affermata
la
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