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delle
misure
cautelari
esclusivamente
per
un
problema
di
svuotamento
carcerario.
Questa
è
una
battaglia
di
civiltà
di
uno
Stato.
La
misura
cautelare
è
una
misura
eccezionale,
è
una
misura
a
cui
si
deve
ricorrere
quando
non
vi
è
altra
possibilità
di
impedire
quelle
che
sono
le
esigenze
previste
dall'articolo
274
del
codice
di
procedura
penale.
Non
possiamo
fare
un
raffronto
con
quello,
quindi,
anche
se
dai
dati
che
abbiamo
emerge
che
un
terzo
dei
detenuti
nelle
nostre
carceri
sono
persone
che
sono
in
attesa
del
primo
grado
di
giudizio.
Un
altro
terzo
sono
persone
che
hanno
meno
di
tre
anni
di
carcere
da
scontare
e,
quindi,
potrebbero
tranquillamente
utilizzare,
se
ne
avessero
i
requisiti,
le
misure
alternative
al
carcere
e
soltanto
un
altro
terzo
è
in
pena
definitiva
superiore
agli
anni
tre.
Tutto
ciò
ci
fa
capire
che
il
problema
carcerario,
quindi,
non
riguarda
soltanto
le
carceri,
ma
è
un
argomento
che
va
visto
in
modo
più
ampio,
non
solo
attraverso
una
politica
giudiziaria,
ma
anche
una
politica
sociale,
soprattutto
per
le
persone
che
sono
in
carcere
per
reati
sotto
i
tre
anni,
ma
non
riescono
ad
ottenere
la
misura
alternativa
perché
non
hanno
domicilio
o
fissa
dimora.
Dicevo
che
il
problema
della
giustizia
penale
si
inserisce
in
una
più
ampia
riforma
di
tutta
la
giustizia,
ma
oggi
valutiamo
le
necessità
che
abbiamo
di
applicare
questa
riforma
che
è
stata
presentata
in
modo
così
preciso,
puntuale
e
anche
innovativo.
Noi
dobbiamo
certamente
partire
dalle
modifiche
all'articolo
274,
alle
esigenze
cautelari.
E
ci
sono
delle
norme
molto
innovative
e
molto
interessanti
che
vengono
proposte
con
questo
provvedimento,
soprattutto
quelle
che
riguardano
i
comportamenti
processuali
dell'indagato
che
non
possono
essere
giustificazione
per
l'applicazione
delle
esigenze
cautelari.
Ma,
soprattutto,
l'inserimento
del
principio
dell'attualità,
oltre
alla
concretezza,
per
il
pericolo
di
fuga
e
per
la
reiterazione
dei
reati.
L'attualità
e
la
concretezza
non
possono,
quindi,
essere
desunte
esclusivamente
dalla
gravità
del
reato,
nonché
dalle
modalità
e
dalle
circostanze
del
fatto
addebitato.
La
novità
importante
è
che
non
vi
sarà
il
divieto
di
applicazione
di
misure
cautelari
soltanto
nel
caso
della
possibilità
della
sospensione
condizionale
della
pena
ma
questo
istituto
sarà
ampliato
anche
alla
possibilità
dell'applicazione
della
sospensione
della
pena
ex
articolo
656,
comma
quinto,
del
codice
di
procedura
penale.
Credo
che
questa
sia
forse
la
novità
più
importante.
Quando
questa
proposta
di
legge
entrerà
in
vigore,
il
giudice
potrà
svolgere
un
giudizio
prognostico
direttamente
sul
condannato,
valutando
la
possibilità
dell'applicazione
di
una
misura
alternativa
alla
detenzione.
Si
tratta
di
un
elemento
che
comporterà
un
onere
anche
per
la
difesa:
infatti,
chi
riterrà
di
essere
condannato
nelle
ipotesi
che
vengono
svolte
durante
le
conclusioni
dei
difensori,
dovrà
anche
indicare
le
eventuali
possibilità
della
misura
alternativa.
Quindi,
gli
elementi
a
sostegno
di
queste
istanze
possono
già
essere
un
elemento
per
cui
la
difesa
convince
il
giudice
delle
indagini
preliminari
a
non
applicare
le
misure
cautelari.
Questo
elemento
corre
sullo
stesso
binario
di
quella
riforma
che
abbiamo
approvato
questa
estate.
Infatti,
lavoriamo
proprio
perché
si
possa
arrivare
anche
ad
uno
svuotamento
di
quello
che
è
il
lavoro
successivo,
nel
momento
in
cui
si
arriva
alla
fase
esecutiva
della
pena,
e,
quindi,
ritengo
che
questo
sia
un
elemento
fondamentale,
importante
per
noi
cioè
la
non
applicazione
della
misura
che,
spessissimo,
già
nel
momento
iniziale
del
procedimento
penale,
inquadra
la
figura
del
soggetto
e,
quindi,
dà
già
la
possibilità
di
vedere
quale
è
la
sua
personalità
e
quali
sono
le
possibili
conclusioni.
Non
applicare
la
misura
cautelare,
attraverso
l'articolo
656,
comma
quinto,
del
codice
di
procedura
penale,
credo
che
sia
una
delle
novità
più
importanti
di
questo
provvedimento.
Del
resto,
gli
altri
articoli
che
fanno
parte
di
questa
proposta
di
legge
confermano
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