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proposta
di
legge
perché
il
nostro
ordinamento
è
un
ordinamento
che
non
supporta
e
non
sopporta
tecnicamente
questo
istituto.
L'istituto
della
cauzione
vive
negli
ordinamenti
di
common
law,
dove
vi
è
l'obbligo,
da
parte
dell'imputato,
di
presentazione
davanti
al
giudice.
Da
noi,
invece,
non
vi
è
l'obbligo
e,
quindi,
sostanzialmente
sarebbe
andato
a
incidere
esclusivamente
nel
momento
in
cui
si
va
a
toccare
il
pericolo
di
fuga.
Quindi,
in
qualche
modo
per
potere
arrivare
all'applicazione
dell'istituto
della
cauzione,
avremmo
dovuto
modificare
sostanzialmente
in
modo
radicale
quello
che
è
il
nostro
ordinamento
in
relazione
al
discorso
della
contumacia
dell'imputato,
senza
contare
poi
la
possibilità,
appunto,
dell'ottenimento
della
cauzione
attraverso
dei
parametri
che
in
Italia
ancora
non
sussistono.
Dovremmo,
per
esempio,
ipotizzare
un
falso
ideologico
sulle
dichiarazioni
dei
redditi
non
veritiere,
cosa
che
in
Italia
non
è
prevista.
Per
cui,
abbiamo
deciso
di
sospendere
l'istituto
della
cauzione
e
di
non
inserirlo
nella
norma
oggi
in
discussione.
Ritengo
che
sia
un
argomento
da
potere
valutare,
ma
non
ancora
pronto.
deputato
Tancredi
Turco.
Ne
ha
facoltà.
PRESIDENTE.
La
prego
di
concludere.
DAVID
ERMINI.
Ho
concluso.
Quindi,
mi
TANCREDI
TURCO.
Signor
Presidente,
grazie
ai
membri
e
ai
rappresentanti
del
Governo
presenti
e
grazie
alle
colleghe
e
ai
colleghi
presenti.
L'obiettivo
della
proposta
di
legge
che
viene
ad
essere
discussa
in
questa
Camera
oggi
è
quello
di
migliorare
l'uso
della
detenzione
in
chiave
preventiva,
ossia
l'applicazione
della
restrizione
della
libertà
dell'individuo
in
forma
carceraria
prima
della
conclusione
del
processo
penale
e
dell'irrevocabilità
della
decisione
stessa.
La
lunghezza
e
la
complessità
dei
processi
rendono
meno
certa
e
certamente
molto
ritardata
l'applicazione
della
sanzione.
In
questo
contesto,
la
restrizione
della
libertà
nelle
forme
della
custodia
cautelare
in
carcere
finisce
per
essere
percepita
erroneamente
come
l'unica
vera
pena
capace
di
avere
un
immediato
effetto
deterrente
e
preventivo
nei
confronti
della
generalità
dei
consociati.
È
necessario,
dunque,
ripristinare
una
cultura
delle
cautele
penali
fondate
sul
pieno
rispetto
della
presunzione
di
innocenza
e
sulla
funzione
strumentale
al
processo
delle
misure
di
contenimento
anticipate.
Questo
obiettivo
richiede
una
modifica
ad
alcune
delle
regole
previste
dal
codice
di
procedura
penale,
fondate
sulla
presunzione
di
innocenza
e
sul
primato,
fin
dove
ragionevolmente
possibile,
delle
libertà.
Si
ritiene,
quindi,
necessario
riformulare
ed
attualizzare
alcuni
punti
critici
del
disegno
codicistico,
alla
luce
delle
asperità
e
lacune
riscontrate
nell'esercizio
della
prassi
applicativa
quotidiana.
Lo
scopo
dichiarato
in
questa
proposta
di
legge
è,
quindi,
quello
di
un
uso
residuale
delle
cautele,
in
particolare
delle
cautele
detentive,
riportando
all'insegna
del
principio
del
favor
libertatis
il
sacrificio
della
libertà
personale
e
la
sua
natura
di
estrema
ratio.
In
merito
a
tale
concezione
della
misura
cautelare
custodiale
si
rinviene
un
parere
conforme
nella
relazione
del
primo
permetto
di
aggiungere
solo
questo,
visto
che
ho
finito
il
tempo.
Mi
piacerebbe
potere
lavorare
sul
termine
che
il
giudice
per
le
indagini
preliminari
ha
rispetto
alla
richiesta
del
pubblico
ministero.
Troppe
volte
oggi
vediamo
nei
nostri
tribunali
che
le
richieste
del
pubblico
ministero
vengono
accolte
in
tempi
lunghissimi
da
parte
del
GIP,
anche
in
casi
con
modifiche
delle
situazioni.
Per
cui,
io
vorrei
che
la
Commissione
e
tutto
il
Parlamento
potessero
lavorare
anche
su
questo:
un
termine
perentorio
perché
la
richiesta
del
pubblico
ministero
venga
valutata
ed
eventualmente
applicata
o
meno
da
parte
del
giudice
per
le
indagini
preliminari.
74
PRESIDENTE.
È
iscritto
a
parlare
il