Page 76 - Microsoft Word - Libertas.doc
P. 76
non
bastano
a
definire
la
personalità
dell'imputato.
Dal
punto
di
vista
del
pericolo
di
reiterazione
del
reato,
vi
sono
poi
dei
reati
che,
pur
gravissimi,
a
volte
però
di
per
sé
escludono
la
possibilità
sostanziale
di
una
effettiva
reiterazione.
Potrebbe
perciò
accadere
che
si
giunga
a
delle
conseguenze
di
eccessivo
sacrificio
delle
esigenze
di
tutela
della
collettività
rispetto
alle
garanzie
pensate
e
destinate
al
favor
libertatis.
Si
auspica
che
nella
concreta
applicazione
di
tale
norma
possano,
perciò,
essere
evitate
distorsioni
interpretative
tali
da
rendere
inapplicabile
la
custodia
cautelare
anche
alla
presenza
di
delitti
di
grave
allarme
sociale,
poiché
perpetrati
da
soggetti
incensurati
ovvero
la
cui
personalità
da
sola
non
possa
essere
ritenuta
di
particolare
pericolosità.
Infatti,
la
proposta
di
riforma
limita
la
presunzione
di
idoneità
assoluta
della
misura
carceraria,
in
relazione
alla
sussistenza
dei
gravi
indizi
di
colpevolezza,
in
ordine
ai
soli
delitti
di
mafia
e
a
quelli
per
associazione
terroristica
prevedendo,
invece,
per
gli
altri
gravi
delitti
una
presunzione
solo
relativa:
inapplicabilità,
quindi,
della
custodia
cautelare
in
carcere,
se
si
dimostra
che
le
esigenze
cautelari
possono
essere
soddisfatte
con
altre
misure.
Inoltre,
si
richiede
una
valutazione
più
stringente
delle
motivazioni
a
fondamento
della
misura
cautelare,
tanto
che
il
giudice
che
dispone
la
cautela
non
potrà,
infatti,
più
limitarsi
a
richiamare
per
relationem
gli
atti
del
pubblico
ministero
ma
dovrà
specificare,
con
autonoma
motivazione,
le
ragioni
per
le
quali
anche
le
argomentazioni
della
difesa
sono
state
disattese.
Al
fine,
poi,
di
consentire
un
effettivo
ed
efficace
utilizzo
in
alternativa
della
custodia
cautelare
in
carcere,
viene
esteso
da
2
mesi
a
12
mesi
il
periodo
di
possibile
applicazione
da
parte
del
giudice
delle
misure
interdittive,
ovvero
quelle
che
incidono
sulla
sfera
giuridica
della
persona
e
cioè:
la
sospensione
della
potestà
genitoriale,
la
soppressione
dall'esercizio
di
un
pubblico
ufficio
o
servizio,
divieto
temporaneo
di
esercitare
determinate
attività
professionali
o
imprenditoriali.
Si
sottolinea,
inoltre,
che
l'aumento
dell'estensione
temporale
delle
misure
interdittive
può
comportare
una
maggiore
possibilità
di
ricorrere
a
soluzioni
diverse
dalla
custodia
cautelare,
perché
una
volta
rinforzato
il
sistema
delle
misure
interdittive
stesse,
sotto
il
profilo
della
loro
durata,
queste
potranno
essere
sicuramente
considerate
più
efficaci
e
sempre
più
tendenzialmente
si
eviterà
il
ricorso
a
misure
di
privazione
della
libertà.
Quindi
–
e
mi
avvio
anche
a
concludere
–
in
linea
generale
il
parere
sulla
proposta
di
legge
n. 631-‐A
è
sostanzialmente
favorevole
da
parte
del
MoVimento
5
Stelle.
Il
testo
approdato
in
quest'Aula,
anche
grazie
al
costruttivo
confronto
ed
alla
intensa
attività
di
stretta
collaborazione
svoltasi
in
seno
alla
Commissione
giustizia,
è
sicuramente
apprezzabile
nei
suoi
intenti
di
carattere
generale
perché
mira,
da
un
lato,
a
valorizzare
altri
tipi
di
misure
–
ad
esempio
le
misure
interdittive,
come
già
detto,
innalzandone
la
durata
sino
ad
un
anno
–
e,
dall'altro,
ad
evitare
che
le
esigenze
cautelari
si
possano
prestare
ad
un
uso
disinvolto
da
anticipazione
incostituzionale
della
pena.
Pur
tuttavia,
nel
contemperare
il
valore
degli
interessi
in
gioco,
ricercando
il
necessario
punto
di
equilibrio
tra
il
doveroso
rigore,
che
deve
sottendere
ad
ogni
limitazione
della
libertà
personale,
e
l'imprescindibile
tutela
della
sicurezza,
ci
si
augura
che
questa
riforma,
anche
per
alleggerire
la
situazione
carceraria,
non
tenda
a
spostare
troppo
questo
punto
di
equilibrio
a
detrimento
della
tutela
della
sicurezza,
con
conseguenze
che
potrebbero
essere
anche
gravi
sotto
il
profilo
della
tranquillità
sociale.
Sarebbe
forse
preferibile
un
intervento
un
po’
più
complesso,
che
fosse
riferito
sia
ai
profili
processuali
sia
ai
profili
sostanziali.
Il
MoVimento
5
Stelle
–
e
concludo
–
si
auspica
quindi
che
i
propositi
riformatori
si
vogliano
a
breve
indirizzare
alla
soluzione
dei
76