Page 73 - Microsoft Word - Libertas.doc
P. 73
l'ipotesi
residuale
del
ricorso
al
carcere
solo
quando
le
altre
misure
coercitive
e
interdittive
risultino
inadeguate.
Anche
sulle
misure
interdittive
ci
sono
delle
norme,
come
è
stato
ricordato,
molto
importanti.
È
stata
ampliata
la
durata
della
misura
interdittiva
proprio
per
rimarcare
che
vi
può
essere
la
possibilità
di
non
accedere
alle
misure
cautelari
più
gravi
come
quella
del
carcere
quando,
invece,
si
può
giungere
tranquillamente
a
coprire
le
esigenze
cautelari
attraverso
delle
semplici
misure
interdittive.
E
questo
è
un
altro
elemento
che
ritroveremo
poi
negli
articoli
finali
della
proposta
di
legge.
Un
argomento
importante
da
valutare
è
quello
sulla
presunzione
di
idoneità
della
sola
misura
carceraria
per
i
reati
di
particolare
gravità
–
anche
questo
è
già
stato
ricordato
–
cioè
l'associazione
sovversiva,
l'associazione
terroristica,
l'associazione
mafiosa,
che
hanno
una
presunzione
di
idoneità
esclusivamente
attraverso
la
misura
cautelare
in
carcere.
Per
altri
gravi
reati
vi
è
stato
un
recepimento
delle
indicazioni
della
Corte
costituzionale
–
sto
parlando
dell'omicidio,
dell'induzione
alla
prostituzione
minorile
alla
pornografia
minorile,
al
turismo
sessuale,
alla
violenza
sessuale
ed
altri
reati
–
in
cui
vi
è
–
sì
–
la
presunzione
ma
vi
è
anche
una
clausola
di
salvaguardia:
vengono
applicate,
salvo
che
le
esigenze
cautelari
possano
essere
soddisfatte
con
altre
misure.
Anche
questo
è
sostanzialmente,
come
dicevo,
l'applicazione
e
l'adeguamento
a
ciò
che
la
Corte
costituzionale
ha
detto
nelle
ultimi
recenti
sentenze.
Credo
che
sia
importante
poi
un'altra
norma
che,
forse,
non
viene
molto
considerata,
quella
relativa
all'evasione,
alla
cancellazione
dell'obbligo
del
giudice
di
applicare
la
misura
cautelare
in
carcere
nel
momento
in
cui
un
soggetto
si
allontana
dal
proprio
domicilio
dove
vengono
concessi
gli
arresti
domiciliari.
Spesso
chi
frequenta
i
tribunali
si
rende
conto
che
queste
molte
volte
sono
applicazioni
estremamente
punitive
e
spesso
anche
non
necessarie
e,
quindi,
è
giusto
far
mantenere
al
giudice
la
discrezionalità
su
questo.
Credo
che
questo
provvedimento
sia
permeato,
in
modo
molto
importante
e
decisivo,
proprio
della
possibilità
che
il
magistrato
abbia
di
valutare,
in
ogni
suo
aspetto,
quelle
che
sono
le
particolarità
di
ogni
processo
e
le
particolarità
di
ogni
imputato,
perché
applicare
in
modo
scientifico
e
matematico
–
vorrei
dire
con
la
«scure»
la
legge
–
spesso
porta
anche
a
delle
profonde
ingiustizie.
Invece,
questa
nuova
riforma
delle
misure
cautelari
dà
la
possibilità
al
magistrato,
attraverso
gli
strumenti
che
il
magistrato
può
avere
–
ripeto,
sia
della
difesa
sia
degli
stessi
ausiliari
del
magistrato
–
e
può
avere
un'applicazione
in
concreto
molto
più
efficace
ed
anche,
vorrei
dire,
molto
più
giusta.
Sono
state
ricordate
altre
norme
di
questo
provvedimento:
quella
sul
riesame
e
l'obbligo
di
motivazione.
Lo
stesso
rappresentante
del
Governo
ci
ricordava
prima
che
qualche
volta
vi
è
stato
un
appiattimento
da
parte
del
giudice,
che
ha
emesso
la
misura
cautelare
rispetto
alle
richieste
dell'accusa.
Ecco,
la
riforma,
in
relazione
alla
possibilità
del
riesame
di
annullare
la
misura
quando
manca
la
motivazione,
quando
non
vi
è
una
motivazione
autonoma,
porta
un
elemento
di
novità
importante.
Io
vorrei
aggiungere
anche
un
altro
elemento
perché
poi
la
descrizione
del
provvedimento
è
stata
già
fatta
e
sarà
poi
ulteriormente
fatta
dagli
altri
colleghi
e
poi
la
valuteremo
anche
nel
momento
della
discussione
degli
emendamenti.
Ma,
vorrei
dire
due
cose,
una
positiva
per
questo
provvedimento
ed
un'altra
relativa
al
perché
non
abbiamo
inserita
un
istituto.
Parto
dalla
seconda.
Come
vedete,
non
c’è
nel
provvedimento
l'istituto
della
cauzione,
nonostante
fosse
stato
sollecitato.
Personalmente,
ho
ritenuto,
come
gli
altri
componenti
della
Commissione,
di
non
inserire
l'elemento
della
cauzione
in
questa
73