Page 85 - Microsoft Word - Libertas.doc
P. 85
solo
e
unicamente
con
riferimento
all'articolo
416-‐bis,
non
relativamente
alla
gravità
del
reato,
ma
relativamente
al
vincolo
associativo,
la
scelta
che
è
stata
fatta,
che
io
condivido,
cioè
di
introdurre
altre
due
fattispecie
di
reato,
gli
articoli
270
e
270-‐bis,
potrebbe
tranquillamente
portare
il
Comitato
dei
nove
a
bypassare
la
sentenza
della
Corte
costituzionale
e
a
introdurre,
tra
le
fattispecie
di
reato
rispetto
alle
quali
può
essere
prevista
una
presunzione
assoluta
di
idoneità
alla
custodia
cautelare
in
carcere,
anche
altri
reati
di
particolare
gravità
sociale.
Se
ciò
non
dovesse
avvenire,
è
evidente
che
da
parte
nostra
ci
sarà
una
«bollinatura»
di
questo
provvedimento
come
l'ennesimo
mini
indulto
mascherato
rispetto
al
quale
le
vittime
dei
reati,
le
persone
offese,
i
soggetti
che
subiscono
reati
di
così
grave
allarme
sociale,
non
potranno
che
ulteriormente
dolersi.
Stessa
considerazione
che
facciamo
anche
con
riferimento
ad
altri
aspetti
della
proposta
di
legge
che
andiamo
a
discutere,
ad
esempio
con
riferimento
all'articolo
274
e,
quindi,
con
riferimento
ai
criteri
che
vengono
utilizzati
per
poter
applicare
le
misure
cautelari.
Vi
invito
ad
avere
maggiore
attenzione
rispetto
alla
definizione
di
pericolosità.
Non
ancorare
più
la
pericolosità
alla
gravità
del
reato
e
al
fatto
stesso
del
reato,
rischia
di
decomprimere
fortemente
una
valutazione
che
può
essere
fatta
in
merito
all'applicazione
delle
esigenze
cautelari
stesse.
Altri
sono
aspetti
di
natura
meramente
tecnica
rispetto
ai
quali
i
nostri
emendamenti
vengono
proposti
proprio
al
fine
di
evitare
che
vi
sia
un
vero
e
proprio
smantellamento
nell'applicazione
delle
misure
cautelari
in
carcere,
ma
anche
dei
domiciliari,
visto
che
alcuni
aspetti
di
questa
proposta
di
legge
vanno
anche
a
incidere
sull'applicazione
delle
misure
cautelari
ai
domiciliari.
Una
valutazione,
quindi,
fino
ad
oggi
complessivamente
negativa
di
questo
provvedimento.
Questo
provvedimento
non
risolverà
per
l'ennesima
volta
il
problema
del
sovraffollamento
delle
carceri.
Come
ripeto,
è
l'ennesimo
provvedimento
slegato
rispetto
ad
una
visione
complessiva
che
questo
Governo
e
questa
maggioranza
continuano
a
non
avere
sul
problema
del
sovraffollamento
delle
carceri.
Sappiamo
benissimo
che
il
piano
carceri
approvato
nel
2010
dall'ex
Ministro
Alfano
prevedeva
uno
stanziamento
di
650
milioni
di
euro,
poi
portato
a
450
milioni
di
euro:
quindi,
sono
stati
tagliati
sostanzialmente
200
milioni
di
euro.
Chiedo,
chiediamo,
insistiamo
affinché
questi
200
milioni
di
euro
possano
essere
recuperati
perché
il
problema
del
sovraffollamento
delle
carceri
viene
risolto,
a
nostro
avviso,
in
modo
sistematico
ed
organico
attraverso
l'implementazione
degli
istituti
di
pena
e
attraverso
la
ristrutturazione
e
il
recupero
di
quei
famosi
38
«carceri
fantasma»
ancora
presenti
nel
nostro
Paese:
carceri
in
disuso,
abbandonati,
con
soldi
spesi,
anzi
oserei
dire
con
soldi
sprecati,
che
potrebbero
tranquillamente
essere
recuperati
per
insistere
rispetto
al
fatto
che
è
con
una
seria
politica
di
edilizia
carceraria
che
il
problema
può
essere
affrontato
in
modo
organico,
senza
ridurre
e
senza
abbassare
quei
livelli
di
sicurezza
che
i
cittadini
oggi
ci
chiedono
che
siano
mantenuti
elevati.
Ancora,
più
che
dichiarazioni
da
parte
del
Ministro
non
vediamo,
ad
esempio,
con
riferimento
ad
un'altra
soluzione
alla
quale
so
che
il
sottosegretario
Ferri
è
particolarmente
attento
e
condivide
la
posizione
della
Lega
tant’è
che,
proprio
la
scorsa
estate,
rilasciò
una
dichiarazione,
un'intervista
al
quotidiano
della
Lega
dove
spiegò,
in
maniera
estremamente
chiara
e
puntuale,
che
il
problema
del
sovraffollamento
delle
carceri
lo
si
affronta
anche
e
in
modo
particolare
facendo
scontare
la
pena
ai
24
mila
detenuti
stranieri
presenti
nelle
nostre
carceri
nei
Paesi
di
origine.
Vi
è
una
Convenzione
stipulata
dal
nostro
Paese,
la
Convenzione
di
Strasburgo
del
1983,
da
lì
si
può
e
si
deve
ripartire
per
i
23
mila-‐24
mila
detenuti
stranieri
che
costano
–
85