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(apparente,
quantomeno),
poteva
lasciare
fuori
altri
casi.
Comunque,
visto
che
il
termine
«manifesta»
non
appartiene
alla
tradizione
giuridica
del
nostro
ordinamento,
sono
stati
specificati
ancor
meglio
i
casi
in
cui
si
possa
ritenere
che
sussiste
una
colpa
grave
nell'esercizio
della
giurisdizione.
Crediamo
che
sia
positivo
il
voler
introdurre
un
obbligo
di
rivalsa
da
parte
dello
Stato
nei
confronti
del
magistrato
che
si
è
reso
responsabile
di
questi
casi
disciplinati,
fermo
restando
che
si
rimane
nell'ambito
della
tutela
dei
magistrati,
ragion
per
cui
a
livello
economico
la
rivalsa
può
essere
esercitata,
secondo
il
testo
in
esame,
fino
alla
metà
delle
indennità
nette
annuali
del
magistrato
responsabile,
quindi
con
un
incremento
rispetto
alla
disciplina
attuale
della
cosiddetta
legge
Vassalli
la
quale,
come
sappiamo,
limitava
a
un
terzo
dell'indennità
annua
netta
la
quantità
economica
sulla
quale
lo
Stato
poteva
esercitare
la
propria
rivalsa.
C'è
però
un
aspetto
che
andrà
corretto
in
sede
emendativa;
faccio
un
breve
cenno
adesso,
ma
in
sede
di
illustrazione
degli
emendamenti
ci
torneremo.
Noi
riteniamo
che
ci
sia
un'incongruenza
logica
nell'articolo
5
del
testo
in
esame,
dove
si
riconosce
un
ruolo
alla
Presidenza
del
Consiglio,
che
sarà
chiamata
a
dare
concretezza
all'azione
di
rivalsa.
Si
fa
riferimento
alla
possibilità
di
ottenere
un
titolo
stragiudiziale:
in
questo
caso,
detto
in
termini
semplici,
è
lo
Stato
che
si
accorda
con
il
cittadino
richiedente
l'indennizzo
per
raggiungere,
secondo
questa
previsione,
una
soluzione
bonaria
transattiva,
stragiudiziale.
Ebbene,
se
questo
viene
ritenuto
possibile
nel
comma
1
del
novellato
articolo
7
della
legge
n.
117
del
1988,
nel
comma
2
si
dice:
«In
nessun
caso
la
transazione
è
opponibile
al
magistrato
nel
giudizio
di
rivalsa
o
nel
giudizio
disciplinare».
Ci
sembra
di
notare
in
questo
una
sorta
di
cortocircuito
perché
si
dice
che
lo
Stato
può
risolvere
stragiudizialmente
con
il
cittadino
una
richiesta
risarcitoria,
ma
al
contempo
la
stessa
transazione
non
sarebbe
opponibile
al
magistrato;
questo
comporterebbe
che
le
somme
che
lo
Stato
paga
al
cittadino,
seppure
in
sede
transattiva,
rimangano
a
carico
della
collettività,
senza
alcuna
possibilità
dell'esercizio
di
rivalsa.
Comprendiamo
perfettamente
la
ragione
per
cui
è
opportuno
non
esercitare
la
rivalsa
in
esito
a
una
definizione
stragiudiziale
dove
il
magistrato
non
ha
potuto
difendersi,
dire
la
sua,
quindi
è
giusto
tutelare
il
magistrato,
però
riteniamo
che
sia
opportuno
introdurre
un
emendamento
all'articolo
5
per
eliminare
del
tutto
-‐
questo
è
il
nostro
suggerimento
-‐
la
possibilità
di
chiudere
transattivamente
una
questione
relativa
all'oggetto
di
cui
stiamo
parlando,
così
da
lasciare
che
in
sede
giudiziale
il
magistrato,
che
si
ritenga
ingiustamente
chiamato
a
rispondere
per
casi
di
colpa
grave
o
dolo,
si
possa
difendere
e
si
abbia
un
titolo
giudiziale
con
la
dignità
di
un
accertamento
giudiziale
che
possa
dare
soddisfazione,
da
un
lato,
al
cittadino
che
ha
lamentato
il
danno
e,
dall'altro,
al
magistrato
che
si
vede
sanzionato
nei
limiti
in
cui
l'esercizio
di
rivalsa
potrà
essere
esercitato.
Vi
è
un
contrasto
logico
contenuto
nell'articolo
5
che,
a
nostro
modo
di
vedere,
sarà
opportuno
correggere
nella
successiva
fase
emendativa.
(Applausi
dal
Gruppo
M5S).
PRESIDENTE.
È
iscritto
a
parlare
il
senatore
Falanga.
Ne
ha
facoltà.
FALANGA
(FI-‐PdL
XVII).
Signor
Presidente,
onorevoli
colleghi,
il
disegno
di
legge
che
è
oggi
al
nostro
esame
è
particolarmente
importante
essendo
quella
della
responsabilità
civile
dei
magistrati
nell'esercizio
delle
funzioni
giurisdizionali
una
materia
estremamente
delicata.
Non
solo,
ma
l'attenzione
mediatica
che
è
stata
riservata
al
provvedimento
è
tale
che
questo
intervento
normativo,
che
si
sostanzia
nella
modifica
della
legge
sulla
responsabilità
civile
del
giudice
nella
sua
attività
giurisdizionale,
potrebbe
essere
confuso
con
una
sorta
di
regolamento
finale
di
conti
tra
politica
e
magistratura,
ovvero
con
l'atto
finale
di
uno
scontro
tra
poteri
in
lotta
da
oltre
vent'anni
per
l'egemonia
sulla
Nazione
italiana.
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