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eventualmente
ricevuto
per
effetto
di
un
provvedimento
sbagliato
per
colpa
grave
o,
addirittura,
in
taluni
casi,
per
dolo
del
giudice.
Ebbene,
tale
filtro
è
stato
eliminato,
e
siamo
tutti
felici
di
questo.
Che
cosa
si
è
fatto,
però?
La
frode
legislativa
interviene
proprio
in
questo
punto.
È
stato
eliminato
il
filtro
di
accesso
del
cittadino
alla
giustizia,
ma
si
è
poi
abilmente
ristretto
il
campo,
disegnando
una
sorta
di
cono:
per
avere
ragione
occorre
che
il
cittadino
provi
che
il
giudice
abbia
agito
con
dolo
o
con
colpa
grave;
e
lo
Stato,
quando
si
prova
la
colpa
grave,
risarcisce
il
cittadino.
Specifico
per
il
Movimento
5
Stelle
che
il
danno
che
ha
prodotto
un
giudice
nell'esercizio
della
sua
attività
giurisdizionale
viene
risarcito
con
i
soldi
del
cittadino.
Però
poi,
quando
lo
Stato
deve
rivalersi
nei
confronti
del
giudice,
allora
si
modifica
-‐
guarda
un
po'
-‐
la
formulazione
«colpa
grave»
in
«negligenza
inescusabile».
Per
la
verità,
nei
giorni
scorsi
mi
sono
soffermato
a
cercare
di
capire
cosa
significa
«negligenza
inescusabile».
Voi
tutti
comprenderete
-‐
anche
i
non
addetti
ai
lavori
e
quindi
non
avvocati
o
magistrati
-‐
che,
quando
si
parla
di
«colpa
grave»,
si
inseriscono
le
varie
circostanze,
ossia
l'imperizia
e
la
negligenza.
Quando
si
parla
di
«negligenza
inescusabile»,
il
giudizio
di
inescusabilità
a
chi
è
affidato?
È
affidato
ad
un
altro
giudice.
Anche
in
questa
modifica
ci
siamo
dimenticati
di
dire
chi
è
il
giudice
che
deve
eventualmente
decidere.
Infatti,
all'inizio,
quando
venne
introdotta
la
legge
n.
117,
si
pose
il
problema
se
fosse
competente
la
corte
d'appello,
il
giudice
ordinariamente
competente,
ovvero
altro
giudice
dello
stesso
circondario
del
tribunale
dove
il
giudice
chiamato
in
causa
è
in
servizio.
Nell'ambito
del
procedimento
penale,
per
quanto
riguarda
la
competenza
a
decidere
sull'attività
di
un
magistrato
penale,
sappiamo
che
la
norma
prevede
che
a
decidere
sia
un
giudice,
un
tribunale
e
un
pubblico
ministero
di
altra
corte
d'appello.
Sappiamo
però
altresì
che,
nell'ambito
del
civile,
questa
regola
non
è
applicabile:
se
c'è
una
causa
nei
confronti
di
un
giudice
di
natura
civilistica
e
la
competenza
è
la
stessa
del
territorio
in
cui
il
giudice
esplica
la
sua
attività
giurisdizionale,
la
competenza
si
radica.
Questo
cosa
significa?
Significa
che
un
giudice
deve
valutare,
sotto
il
profilo
dell'accertamento
della
responsabilità,
le
attività
e
la
condotta
di
un
suo
collega
che
si
trova
nella
stanza
accanto.
Dopo
l'esperienza
del
2,
3
o
4
per
cento
del
filtro
di
ammissibilità,
a
questo
errore
penso
si
poteva
ovviare
prevedendo
lo
svolgimento
della
causa
di
risarcimento
del
cittadino
dinanzi
al
giudice
di
altro
circondario
e,
in
particolare
e
più
specificatamente,
che
la
causa
dello
Stato
di
rivalsa
dovesse
essere
decisa
da
altro
giudice
che
non
sia
nello
stesso
circondario
del
magistrato
in
causa.
Il
relatore,
nella
sua
formulazione
originaria,
ha
commesso
un
peccato
di
costituzionalità.
Senatore
Buemi,
è
molto
facile,
è
davvero
elementare
capire
che
un
procedimento
(i
verbali
e
tutto
l'andamento
del
processo)
non
può
fare
stato
in
un
altro
procedimento
se
interessa
un
soggetto
che
a
quel
primo
procedimento
non
ha
partecipato.
È
vero:
siamo
nell'ambito
di
un
litisconsorzio
volontario.
È
vero
che
il
giudice
poteva
intervenire
anche
nel
primo
procedimento.
Ma,
se
non
l'ha
fatto
e
non
è
intervenuto,
gli
atti
di
quel
processo
non
possono
costituire
prova
nell'ambito
del
successivo
processo.
Il
Governo
su
questo
punto
mi
pare
stia
intervenendo
con
un
emendamento.
Ogni
tanto
anche
questo
Governo
riesce
(Commenti
del
senatore
Buemi)...
C'è
un
emendamento
anche
del
relatore?
Allora
diciamo
che
oltre
al
Governo,
si
è
redento
anche
il
relatore,
senatore
Buemi.
Ogni
tanto
qualche
criticità
palese
viene
colta
anche
dal
Governo
e
da
questa
maggioranza.
Vi
è
un
altro
aspetto:
le
scelte
di
fondo.
Abbiamo
parlato
di
eliminazione
del
filtro
del
giudizio
di
ammissibilità,
di
un
falso
filtro
nell'ambito
del
procedimento
di
rivalsa
e
di
riqualificazione
giuridica
della
condotta
da
colpa
grave,
nel
procedimento
del
cittadino
contro
lo
Stato,
a
negligenza
inescusabile,
nel
119