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quanto
le
molte
altre
questioni
già
citate,
ma
ho
tutta
l'impressione
che
anche
questa
in
esame
sarà
un'altra
legge
che
favorirà
i
potenti,
indebolirà
marginalmente
la
magistratura
e
aumenterà,
di
conseguenza,
l'ingiustizia.
Francamente,
non
se
ne
sentiva
proprio
la
necessità.
(Applausi
dai
Gruppi
M5S
e
Misto-‐MovX).
Saluto
ad
una
rappresentanza
di
studenti
PRESIDENTE.
Saluto
gli
studenti
dell'Istituto
d'istruzione
superiore
«Carlo
e
Nello
Rosselli»
di
Aprilia,
in
provincia
di
Latina,
che
stanno
assistendo
ai
nostri
lavori
dalle
tribune.
(Applausi).
Ripresa
della
discussione
dei
disegni
di
legge
nn.
1070,
315
e
374
(ore
12,30)
PRESIDENTE.
È
iscritto
a
parlare
il
senatore
Caliendo.
Ne
ha
facoltà.
CALIENDO
(FI-‐PdL
XVII).
Signor
Presidente,
prendo
la
parola
con
un
po'
di
disagio,
pur
avendo
sostenuto
la
richiesta
del
Governo
-‐
fondata
-‐
di
accelerare
i
tempi
di
questo
disegno
di
legge
e
pur
avendo
sostenuto
una
serie
di
emendamenti
che
erano
stati
predisposti
dal
sottoscritto
e
accolti
dal
Governo.
Il
disagio
deriva
dal
fatto
che,
ancora
ieri,
il
Ministro
della
giustizia
ha
parlato
di
un
possibile
decreto-‐legge
che,
anzi,
si
fa
sempre
più
probabile.
Credo,
invece,
che
dovremmo
tutti
ragionare.
In
questa
materia
-‐
e
mi
rivolgo
in
particolare
al
senatore
Cappelletti
-‐
l'intervento
normativo
non
è
necessitato
soltanto
dalla
decisione
della
Corte
europea,
ma
dall'inefficacia
e
riscontrata
inidoneità
della
cosiddetta
legge
Vassalli
a
dare
risposte
a
questo
problema.
Vorrei
ricordare
a
tutti
l'articolo
2
della
legge
Vassalli,
che
non
è
stato
modificato,
il
quale
specificamente
dice
che
chi
ha
subito
un
danno
ingiusto
per
effetto
di
un
comportamento,
di
un
atto
o
di
un
provvedimento
giudiziario
posto
in
essere
dal
magistrato
con
dolo
o
colpa
grave
nell'esercizio
delle
sue
funzioni
può
agire
contro
lo
Stato
per
ottenere
il
risarcimento
del
danno.
Perché
è
scritta
così
questa
norma?
È
dal
1968
che
la
Corte
costituzionale
ha
detto
che
l'articolo
28
della
Costituzione
si
applica
anche
ai
magistrati.
Per
chi
non
lo
ricordasse,
l'articolo
28
specifica
che
i
dipendenti
pubblici
sono
direttamente
responsabili
sotto
il
profilo
civile
e
che
tale
responsabilità
si
estende
allo
Stato.
La
Corte
ha
aggiunto
poi
che
tale
previsione
poteva
essere
modulata
diversamente
per
i
magistrati,
al
fine
di
garantirne
l'autonomia
e
l'indipendenza.
A
tale
riguardo,
il
testo
al
nostro
esame,
d'iniziativa
del
senatore
Buemi
e
di
altri
senatori
e
già
votato
dalla
Commissione,
contiene
la
clausola
di
salvaguardia
che
caratterizza
tutte
le
norme
in
materia
di
responsabilità
civile,
amministrativa
e
disciplinare
dei
magistrati,
stabilendo
il
principio
secondo
il
quale
non
può
dar
luogo
a
responsabilità
l'attività
di
interpretazione
di
norme
di
diritto,
né
quella
di
valutazione
del
fatto
e
delle
prove.
Questa
affermazione,
che
io
condivido
in
pieno,
mi
ha
portato
a
presentare
in
Commissione,
con
il
consenso
del
Governo,
tutta
una
serie
di
emendamenti
riferiti
al
comma
3,
dell'articolo
2,
riguardanti
proprio
l'individuazione
dei
vari
casi,
rispetto
all'ipotesi
di
travisamento
del
fatto
e
delle
prove
introdotta
dal
Governo:
su
questo
punto
devo
dire
che
era
migliore
il
testo
Vassalli,
che
conteneva
un'elencazione
tassativa.
Vi
preannuncio
sin
d'ora
che
-‐
pensando
che
potesse
essere
poi
modificato
-‐
ho
deciso
di
ritirare
l'emendamento
che
avevo
presentato
sull'eliminazione
del
travisamento
del
fatto
e
delle
prove,
non
già
perché
sia
necessario,
ma
semplicemente
perché
si
coniuga
con
l'affermazione
della
Corte,
contenuta
nella
cosiddetta
sentenza
Traghetti
del
Mediterraneo:
quello
che
interessa,
infatti,
è
la
specificazione.
Vengo
allora
ad
alcuni
emendamenti
che
ancora
non
ci
consentono
di
essere
soddisfatti
e
che
dovrei
chiarire,
perché
nel
corso
del
dibattito
in
Commissione
qualcuno
ha
sostenuto
che
si
trattava
di
una
posizione
volta
ad
imporre
un
conformismo
giudiziario.
Il
vice
ministro
Costa,
il
senatore
Zanda
e
il
senatore
Lumia
sanno
come
ho
interpretato
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