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il
ruolo
del
Governo
quando
ne
facevo
parte
sia
in
quest'Aula
che
alla
Camera.
Credo
che
sia
dovere
del
Governo,
signor
vice
Ministro,
tentare
la
verifica
della
bontà
degli
emendamenti
e
la
possibilità
di
soluzioni
di
mediazione.
Questa
è
infatti
la
realtà
quando
si
tratta
di
individuare
dei
principi
corretti.
L'emendamento
2.117
è
volto
ad
aggiungere
al
comma
1,
lettera
c),
capoverso
«3»,
le
seguenti
parole:
«,
ovvero
il
non
aver
tenuto
conto,
senza
specifica
motivazione,
dell'interpretazione
della
legge
espressa
dalle
sezioni
unite
della
Corte
di
cassazione».
Per
chi
non
lo
sa
-‐
non
voglio
dire
per
ignoranza
-‐
questa
è
l'affermazione
forte
della
libertà
del
giudice
nell'interpretazione
della
legge.
Se
non
c'è
questo
principio,
non
c'è
libertà.
Questo
principio
ha
consentito
di
battere
l'interpretazione
scorretta
che
voleva
la
necessità
di
conformazione
alle
decisioni
della
Corte
di
cassazione
da
parte
del
giudice.
Siccome
qui
si
tratta
di
affermazioni,
era
sbagliato
usare
il
termine
differenziarsi,
come
sostenuto
nella
proposta
del
senatore
Buemi.
Non
è
questo.
Occorre
che
il
giudice
richiami
la
sentenza.
Cosa
è
questa?
È
una
negligenza,
la
più
grave
negligenza:
un
giudice
che
non
tiene
conto
di
come
è
stata
interpretata
una
norma
dalla
sezioni
unite
della
Corte
di
cassazione
e
gli
basta
soltanto
citarla
e
motivare;
questo
è
da
sempre
il
principio
di
libertà
di
decisione
del
giudice
e
non
di
conformazione.
E
se
esso
non
c'è,
vuol
dire
che
di
fronte
all'aver
finalmente
battuto
quella
tesi
che
voleva
che
il
giudice
si
conformasse
al
regime
della
Corte
di
cassazione,
vuole
dire
ancora
oggi
ritornare
a
quel
dubbio
che
invece
non
sussiste.
Non
averne
tenuto
conto
vuol
dire
proprio
questo,
che
bisogna
solo
citare
perché,
altrimenti,
sei
un
ignorante.
Badate;
noi
non
abbiamo
un
giudice
eletto.
Un
giudice
nel
nostro
Paese
pronuncia
le
sentenze
in
nome
del
popolo
italiano
e
ricava
la
sua
legittimazione
non
dal
concorso.
La
legittimazione
del
giudice
deriva
dalla
sua
professionalità,
dal
suo
modo
di
esercitare
la
funzione
e,
quando
esercita
la
funzione,
ignorare
quello
che
è
un
principio
di
diritto
e
dar
torto
ad
un
cittadino
perché
ignora
quel
principio
di
diritto,
è
una
cosa
sbagliata.
Una
cosa
diversa
è
dire
che
nonostante
ci
sia
quel
principio
di
diritto,
il
giudice
ha
la
possibilità
di
motivare
diversamente
e
non
tener
conto
di
quel
principio,
come
è
in
effetti
avvenuto.
Cito
solo
uno
dei
casi;
nella
responsabilità
disciplinare
dei
giornalisti,
dopo
50
anni
che
la
Corte
di
cassazione
riteneva
che
il
termine
di
prescrizione
non
maturasse
durante
i
giudizi
di
Cassazione,
ci
fu
un
collegio
che
nonostante
la
costante
giurisprudenza,
si
dichiarò
di
contrario
avviso
per
una
determinata
ragione.
È
qui
la
libertà.
Non
capisco
quindi
un
eventuale
parere
contrario
del
Governo.
Ecco
perché
ho
richiamato
la
necessità
di
un
Governo
che
sappia
fare
il
governo
di
mediazione
e
sappia
tener
conto
di
questo
principio,
condiviso
e
affermato
da
tutti.
Esprimere
parere
contrario,
signor
relatore,
significherebbe
farlo
solo
perché
è
proposto
dall'opposizione.
Solo
per
questo
perché
se
è
condiviso,
bisogna
essere
coerenti
con
quello
che
è
scritto.
Vi
è
poi
un
altro
aspetto,
che
è
ancora
più
forte.
Nel
comma
3
dell'articolo
2
abbiamo
individuato
i
casi
in
cui
si
può
riscontrare
la
colpa
grave.
Di
chi?
Non
dello
Stato,
senatore
Cappelletti,
ma
la
colpa
grave
del
magistrato,
perché
è
solo
il
magistrato
che
determina
la
responsabilità
dello
Stato,
e
non
è
l'inverso.
E
allora,
se
così
è,
vi
rendete
conto
che
oggi,
in
Europa,
abbiamo
un
sistema
in
base
al
quale
qualsiasi
giudice
di
qualsiasi
Stato
dell'Unione
europea
non
può
interpretare
la
norma
di
diritto
europeo.
Se
ha
dei
dubbi
o
la
interpreta
secondo
quanto
la
lettera
della
legge
dice,
deve
obbligatoriamente
rivolgersi
alla
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea
che
ha
sede
a
Lussemburgo
per
l'interpretazione.
E
correttamente
il
Governo
l'ha
messo.
Ma
qual
è
la
conseguenza?
Se
la
Corte
ha
già
dato
quella
interpretazione,
vi
è
un
obbligo
dei
giudici
di
conformarsi.
Badate
che
il
fatto
di
aver
il
Trattato
europeo
previsto
che
solo
la
Corte
di
giustizia
europea
è
abilitata
ad
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