Page 143 - Microsoft Word - RespoMagi.doc
P. 143
e
l'Europa
stessa
non
è
d'accordo
con
un
tale
approccio.
Bene
abbiamo
fatto,
quindi,
nel
corso
dei
lavori
della
Commissione
giustizia
ad
abbandonare
questa
strada.
Abbiamo
fatto
bene
a
contrastarla
e
penso
sia
stato
un
ottimo
risultato
aver
trovato
un'ampia
condivisione
nel
dire
chiaramente
che
anche
il
Parlamento
italiano,
a
partire
dal
Senato,
non
sceglie
la
strada
della
responsabilità
diretta.
L'Europa
chiede
la
responsabilità
nei
confronti
dello
Stato
e
la
stessa
minaccia
di
infrazione
che
viene
avanzata
da
parte
dell'Europa
ha
questo
obiettivo:
gli
Stati
membri
debbono
prevedere
una
responsabilità
civile
di
cui
lo
Stato
si
assume
la
prima
responsabilità.
Presidenza
del
presidente
GRASSO
(ore
16,45)
(Segue
LUMIA).
Il
meccanismo
che
è
stato
individuato
in
Commissione
giustizia
prevede
una
prima
fase
che
riguarda
il
rapporto
tra
il
cittadino
e
lo
Stato:
il
cittadino
può
agire
contro
lo
Stato
e
può
agire
per
responsabilità
civile.
La
scelta
che,
cari
colleghi,
al
riguardo
è
stata
fatta
prevede,
rispetto
alla
legge
Vassalli,
alla
legge
principe
della
responsabilità
civile
dei
magistrati,
una
più
ampia
possibilità
da
parte
del
cittadino
di
ricorrere
verso
lo
Stato.
Infatti,
nel
nuovo
testo
approvato
dalla
Commissione
giustizia
si
sostiene
quanto
segue:
«Costituisce
colpa
grave
la
violazione
manifesta
della
legge
nonché
del
diritto
dell'Unione
europea,
il
travisamento
del
fatto
o
delle
prove,
ovvero
l'affermazione
di
un
fatto
la
cui
esistenza
è
incontrastabilmente
esclusa
dagli
atti
del
procedimento
o
la
negazione
di
un
fatto
la
cui
esistenza
risulta
incontrastabilmente
dagli
atti
del
procedimento,
ovvero
l'emissione
di
un
provvedimento
cautelare
personale
o
reale
fuori
dai
casi
consentiti
dalla
legge
oppure
senza
specifica
ed
adeguata
motivazione».
Come
potrete
vedere,
attraverso
un
emendamento
sollecitato
da
più
Gruppi
e
dal
Governo,
verrà
tolta
l'espressione:
«specifica
ed
adeguata
motivazione»,
per
lasciare:
«senza
motivazione».
Colleghi,
il
cittadino
ha,
quindi,
più
possibilità
di
veder
riconosciuto
il
torto
che
ha
subito
da
una
giustizia
negata
o
sbagliata.
Un'apertura
reale
viene,
pertanto,
inserita
all'interno
della
responsabilità
civile
dei
magistrati.
C'è
poi
una
seconda
fase:
quando
lo
Stato
può
rivalersi
nei
confronti
del
magistrato.
Colleghi,
la
scelta
che
è
stata
fatta
a
tal
riguardo
ha
una
duplice
novità.
La
prima
novità
è
data
dal
fatto
che
salta
il
filtro.
Come
è
stato
detto
in
diversi
interventi
nel
corso
della
discussione
generale,
in
Italia
la
legge
Vassalli
non
era
bloccata
dalle
condotte
di
colpa
grave
che
stabiliva,
ma
si
inceppava
di
fronte
ad
un
filtro
che,
di
fatto,
lasciava
passare,
se
non
in
pochissimi
casi
e
con
risultati
che
si
possono
contare
sulle
dita
di
una
mano,
delle
semplici
e
residuali
forme
di
responsabilità
civile.
Quindi,
questa
è
la
novità
che
abbiamo
votato
e
valutato,
non
senza
difficoltà
e
non
senza
un
processo
di
maturazione:
anche
all'interno
del
nostro
Gruppo,
si
riteneva
che
il
filtro
doveva
essere
rinnovato,
ma,
in
alcune
sue
dimensioni,
mantenuto.
Alla
fine,
però,
la
decisione
che
è
stata
presa,
di
concerto
con
il
Governo
e
con
tutti
i
Gruppi,
è
stata
quella
di
togliere
completamente
il
filtro.
Della
legge
Vassalli,
però,
rimane
-‐
tra
l'altro
era
un
suo
punto
di
forza
-‐
che,
accanto
alla
violazione
manifesta
della
legge
e
a
quegli
altri
aspetti
che
costituiscono
colpa
grave,
il
riferimento
che
queste
violazioni
debbono
essere
determinate,
oltre
naturalmente
che
dal
dolo,
da
negligenza
inescusabile.
Ciò
al
fine
di
evitare,
colleghi,
che
possa
rientrare
dalla
finestra
quanto
-‐
come
dicevo
all'inizio
-‐
abbiamo
tenuto
fuori
dalla
porta:
non
ripresentare
un
conflitto
che
possa
rimettere
in
discussione
l'autonomia
e
l'indipendenza
della
magistratura.
Voi
sapete,
colleghi,
che
rimane
una
questione
delicata,
che
ha
impegnato
la
Commissione
e
anche
la
discussione
in
quest'Aula:
il
problema
della
cosiddetta
interpretazione.
Di
chi
è
questo
potere?
Di
143