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le
modalità
di
esperimento
dell'azione
di
rivalsa,
in
quanto
essa
attiene
al
distinto
rapporto
intercorrente
tra
lo
Stato
e
il
magistrato
ritenuto
responsabile.
La
richiesta
di
voto
a
scrutinio
segreto
non
è
pertanto
accolta
sugli
emendamenti
5.100,
5.103,
6.101
e
6.104,
che
modificano
i
presupposti
per
l'esercizio
dell'azione
di
rivalsa
e
i
relativi
criteri
di
commisurazione.
Con
riguardo
agli
emendamenti
2.120
e
8.0.100,
la
Presidenza
osserva
che
su
tali
proposte
la
Commissione
bilancio
ha
espresso
un
parere
contrario
ai
sensi
dell'articolo
81
della
Costituzione.
Pertanto,
in
applicazione
dell'articolo
113,
comma
6,
del
Regolamento,
la
votazione
a
scrutinio
segreto
non
sarebbe
comunque
consentita.
Tali
emendamenti
risultano
peraltro
improponibili
ai
sensi
dell'articolo
97,
comma
1,
del
Regolamento
per
estraneità
all'oggetto
del
disegno
di
legge,
che
reca:
«Disciplina
della
responsabilità
civile
dei
magistrati».
Infine,
la
Presidenza
dichiara
improponibile
l'emendamento
2.119,
in
quanto
manifestamente
formulato
ioci
causa.
Passiamo
all'esame
degli
articoli
del
disegno
di
legge
n.
1070,
nel
testo
proposto
dalla
Commissione.
Procediamo
all'esame
dell'articolo
1,
sul
quale
è
stato
presentato
l'emendamento
1.100,
che
è
stato
ritirato.
Passiamo
pertanto
alla
votazione
dell'articolo
1.
GAETTI
(M5S).
Chiediamo
che
la
votazione
venga
effettuata
a
scrutinio
simultaneo
mediante
procedimento
elettronico.
PRESIDENTE.
Invito
il
senatore
Segretario
a
verificare
se
la
richiesta
risulta
appoggiata
dal
prescritto
numero
di
senatori.
(La
richiesta
risulta
appoggiata).
Indìco
la
votazione
nominale
con
scrutinio
simultaneo
dell'articolo
1.
(Segue
la
votazione).
Il
Senato
approva.
(v.
Allegato
B).
Passiamo
all'esame
dell'articolo
2,
sul
quale
sono
stati
presentati
emendamenti
che
invito
i
presentatori
ad
illustrare.
GIARRUSSO
(M5S).
Domando
di
parlare.
PRESIDENTE.
Ne
ha
facoltà.
GIARRUSSO
(M5S).
Signor
Presidente,
chiedo
di
apporre
la
mia
firma
ai
tre
emendamenti
a
firma
del
senatore
Cappelletti
(2.100,
2.125
e
2.131),
che
credo
particolarmente
importanti.
CAPPELLETTI
(M5S).
Signor
Presidente,
l'emendamento
2.100
prevede
la
soppressione
della
lettera
a)
del
comma
1
dell'articolo
2.
Quest'ultima
a
sua
volta
prevede
la
soppressione
delle
parole
«che
derivino
da
privazione
della
libertà
personale».
L'obiettivo
del
mio
emendamento
è
di
ripristinare
esattamente
questi
termini,
così
come
previsti
nella
norma
citata,
ossia
nella
legge
n.
117
del
1988,
limitando
la
responsabilità
civili
del
magistrato
nei
casi
di
privazione
della
libertà
personale.
MUSSINI
(Misto-‐MovX).
Signor
Presidente,
l'emendamento
2.101
che
chiede
la
soppressione
della
lettera
a)
del
comma
1,
ha
la
stessa
finalità
descritta
dal
senatore
Cappelletti,
che
ha
presentato
un
emendamento
simile.
Aggiungo
solo
che
l'intento
è
quello
di
mantenere
il
perimetro
della
norma
originale,
essendo
già
stato
rimosso
il
filtro
di
ammissibilità
ed
onde
evitare
che,
di
colpo,
si
possa
passare
da
una
situazione
di
scarsa
applicazione
della
legge
Vassalli
a
una
situazione
di
impossibilità
di
applicazione
in
relazione
all'eccesso
di
domande.
Aggiungo
anche
una
breve
riflessione
sull'emendamento
2.105
a
mia
prima
firma.
Io
chiedo
che
venga
fatta
una
precisazione,
proprio
per
un
problema
di
dizione.
Quando
si
parla
della
«violazione
manifesta
della
legge
nonché
del
diritto
dell'Unione
europea»,
il
termine
«nonché»
non
è,
a
mio
avviso,
sufficiente
a
precisare
che
si
tratta
di
violazione
manifesta
della
legge
nazionale
e
del
diritto,
d'altro
canto,
dell'Unione
europea.
So
che
il
Governo
ritiene
che
questa
formulazione
sia
già
sufficientemente
chiara.
Io
sono
anche
disponibile
a
ritirare
questo
emendamento,
se
però
dal
Governo
avrò
la
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