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garanzia
che
questo
non
possa
dare
adito
a
strane
interpretazioni
di
questa
dizione.
STEFANI
(LN-‐Aut).
Signor
Presidente,
volevo
in
particolare
portare
l'attenzione
dei
colleghi
sull'emendamento
2.104.
In
realtà,
il
contenuto
di
questo
emendamento
è
ben
noto
alla
Commissione
ed
è
frutto
di
una
elaborazione
fatta
nel
corso
della
discussione
svoltasi
con
i
colleghi.
Già
in
Commissione
era
stato
presentato
un
emendamento
di
analogo
contenuto.
In
pratica,
ho
riprodotto
la
proposta
formulata
a
suo
tempo
dal
relatore,
senatore
Buemi,
con
l'emendamento
2.1002
(testo
3).
Questo
è
stato
un
passaggio
molto
importante
in
Commissione,
che
aveva
portato
anche
alla
formulazione
di
vari
subemendamenti
per
migliorare
questo
testo.
A
mio
avviso,
in
quella
sede
non
si
poteva
non
riconoscere
che
vi
era
una
certa
adesione
da
parte
dei
colleghi.
In
particolare,
mi
soffermo
su
un
passo
dell'emendamento
2.104,
il
quale
prevede
la
formulazione
e
la
specificazione
di
casi
di
colpa
grave,
come
contenuti
nella
legge
Vassalli.
L'emendamento
ripete
infatti
i
punti
a),
b),
c)
e
d),
che
erano
già
contenuti
nella
legge
Vassalli,
ma
ne
introduce
uno
molto
particolare,
la
lettera
e)
(sul
quale
abbiamo
avuto
un'ampia
discussione
in
Commissione),
ritenendo
colpa
grave
anche
il
caso
in
cui
il
magistrato
si
discosti,
senza
adeguata
motivazione,
dall'interpretazione
della
legge
espressa
dalle
sezioni
unite
della
Corte
di
cassazione.
Questo
è
un
passaggio
importante,
e
io
chiedo
a
tutta
l'Assemblea
di
soffermarsi,
di
meditare
se
considerare
come
ipotesi
di
responsabilità
proprio
il
discostarsi
da
quella
che
è
una
pronuncia
espressa
dalla
Corte
di
cassazione
a
sezioni
unite:
ipotesi
che
dagli
operatori
del
diritto
si
intende
certamente
di
una
portata
particolarmente
rilevante.
(Applausi
dal
Gruppo
LN-‐Aut).
BARANI
(GAL).
Signor
Presidente,
mi
ha
fatto
molto
piacere
sentirla
dichiarare
improponibile
l'emendamento
2.119.
Ovviamente
la
mia
era
una
provocazione
e
ho
raggiunto
il
mio
obiettivo
se
lei
lo
ha
dichiarato
improponibile,
in
quanto
credo
che
un
magistrato
soggetto
al
giudizio
di
un
altro
magistrato
che
gli
ha
riconosciuto
l'errore
almeno
debba
chiedere
scusa.
L'emendamento
2.119
non
chiede
soldi,
ma
che
almeno
il
magistrato
chieda
scusa,
niente
di
più
di
quanto,
dopo
30
anni,
ha
fatto
il
magistrato
che
ha
messo
in
carcere
Tortora:
per
ascenderesuperior,
per
arrivare
a
fare
il
procuratore
capo
in
un'importante
procura,
ha
chiesto
-‐
sottovoce,
ovviamente
-‐
scusa.
Credo
che
almeno
il
popolo
italiano,
quel
popolo
che
io
rappresento,
quei
21
milioni
di
cittadini
che
nel
1987
sono
andati
a
votare
e
maledicono
chi
protegge
i
giudici,
come
viene
fatto
in
quest'Aula,
meritino
il
rispetto
di
sentirsi
dire
una
parolina:
«Scusa!».
Lo
so
che
lei
è
un
magistrato,
signor
Presidente,
e
questa
parola
non
l'ha
mai
proferita,
ma
il
chirurgo
che
sbaglia
almeno
chiede
scusa
alla
famiglia
del
paziente
operato
e
all'operato
che
è
stato
menomato
a
causa
del
suo
intervento;
la
deve
chiedere.
Ad
ogni
modo
avrei
ovviamente
ritirato
l'emendamento
2.119
perché
ha
raggiunto
l'obiettivo.
Per
quanto
concerne
l'emendamento
2.120,
mi
tocco
per
vedere
se
ci
sono.
Infatti,
la
Commissione
bilancio
e
il
suo
presidente
Azzollini,
per
un
combinato
disposto,
dicono
che
tutte
le
visite
di
idoneità
professionale
sono
un
onere
per
lo
Stato.
In
pratica,
quando
sottoponiamo
un
pilota
di
aereo
a
visita
per
accertarci
che
abbia
le
capacità
psicoattitudinali
per
fare
quel
volo,
questo
ha
un
costo.
Ma
tale
costo
deve
essere
sostenuto
per
tutti
i
cittadini
che
devono
svolgere
un
lavoro
per
cui
la
legge
richiede
capacità
psico-‐attitudinali
che
ne
attestino
l'idoneità.
Ebbene,
l'ho
richiesto
per
i
magistrati
perché,
cari
colleghi,
se
ritornate
indietro
al
decreto
legislativo
del
secondo
Governo
Prodi,
con
ministro
della
giustizia
Mastella,
n.
160
del
2006,
modificato
dall'articolo
2,
comma
2,
della
legge
n.
111
del
2007,
vi
renderete
conto
che
le
modifiche
alle
norme
sull'ordinamento
giudiziario
parlano
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