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cittadini,
pur
mantenendo
la
separazione
dei
poteri.
Non
dimentichiamo,
infatti,
signor
Presidente,
che
sono
i
cittadini
ad
essere
sovrani;
guardi
che
negli
Stati
Uniti
se
un
pubblico
ministero
fa
una
stupidaggine,
non
farà
più
il
pubblico
ministero,
perché
i
cittadini
lo
mandano
a
casa:
qui
invece
gli
si
fa
fare
carriera.
FALANGA
(FI-‐PdL
XVII).
Domando
di
parlare.
PRESIDENTE.
Ne
ha
facoltà.
FALANGA
(FI-‐PdL
XVII).
Signor
Presidente,
volevo
chiedere
alla
senatrice
Stefani
di
poter
sottoscrivere
l'emendamento
2.104
e,
se
lei
mi
consente,
vorrei
svolgere
molto
brevemente
un
piccolo
rilievo
su
questo
emendamento.
Ringrazio
il
Gruppo
Lega
Nord
per
aver
immaginato
questo
emendamento.
(Cenni
ironici
di
diniego
da
parte
di
alcuni
senatori
del
Gruppo
Lega
Nord).
Non
accettano,
Presidente,
allora
è
inutile
che
parlo!
PRESIDENTE.
Non
è
accettata
la
sottoscrizione?
Senatrice
Stefani,
accetta
la
richiesta
del
senatore
Falanga?
STEFANI
(LN-‐Aut).
Sì,
signor
Presidente,
in
dissenso
dal
mio
Gruppo!
PRESIDENTE.
Prego,
senatore
Falanga.
FALANGA
(FI-‐PdL
XVII).
Come
dicevo,
Presidente,
voglio
ringraziare
il
Gruppo
della
Lega
Nord
per
aver
fatto
salvo
un
principio
che
qualsiasi
operatore
del
diritto
animato
da
spirito
liberale
può
auspicare.
Nel
momento
in
cui,
cioè,
il
giudice
si
discosta
dal
principio
affermato
dalla
Cassazione,
deve
darne
motivazione.
Guai,
però,
a
fare
del
principio
della
Cassazione
una
cappa
di
piombo
che
cala
sul
giudice,
andando
a
creare
quella
staticità
del
principio
che
è
dannosa.
I
giudici
della
Cassazione
devono
potersi
avvalere
-‐
come
dicevo
questa
mattina
-‐
di
quel
contributo
di
dinamismo
e
di
novità
che
può
venire
dalla
giurisprudenza
di
merito.
Per
queste
ragioni,
ritengo
convintamente
di
poter
sottoscrivere
l'emendamento.
CALIENDO
(FI-‐PdL
XVII).
Signor
Presidente,
come
ho
già
annunciato
in
fase
di
discussione
generale,
ritiro
l'emendamento
2.107.
Di
fronte
ad
una
formulazione
generica,
abbiamo
fatto
una
precisazione
su
alcuni
punti,
ma
per
evitare
discussioni
ritiro
l'emendamento,
perché
fa
riferimento
all'espressione
usata
dalla
Corte
europea
nella
cosiddetta
sentenza
Traghetti
del
Mediterraneo
SpA,
che
però
non
è
molto
consona
alla
nostra
legislazione.
Per
quanto
concerne
l'emendamento
2.111,
mi
aspetto
che
il
Governo
esprima
parere
favorevole,
dal
momento
che
chiedo
la
soppressione
di
alcune
parole
di
cui
anche
il
Governo
chiede
la
soppressione
con
l'emendamento
2.700.
Solo
che
il
Governo
vuole
limitarsi
a
lasciare
le
parole
«senza
motivazione»,
senza
considerare
-‐
lei,
signor
Presidente,
me
lo
insegna
-‐
che
la
«motivazione
apparente»
o
la
«motivazione
in
oggettivo
contrasto
con
gli
elementi
acquisiti»
spesso
è
molto
più
grave
del
«senza
motivazione».
Quanto
all'emendamento
2.117,
probabilmente,
pur
avendo
avuto
un'esperienza
di
insegnamento
universitario,
non
sono
stato
capace
di
far
capire
al
senatore
Lumia
e
ad
altri
che
questo
emendamento
afferma
la
libertà
del
giudice
di
interpretare
la
legge
anche
contro
la
Cassazione.
Signor
Presidente,
lei
sa
meglio
di
me,
come
lo
sanno
i
senatori
Finocchiaro
e
Casson,
che
questo
è
il
principio
fondamentale.
Il
giudice,
se
ignora
il
principio
di
diritto
affermato
dalla
Corte
di
cassazione,
commette
una
negligenza
inescusabile.
Con
questo
emendamento
si
dice
soltanto
che
il
giudice
deve
conoscere
il
principio
di
diritto
affermato
dalla
Corte
di
cassazione
e
può,
con
motivazione,
discostarsi
da
quel
principio.
È
una
cosa
ben
diversa
dallo
stare
decisis
dei
Paesi
di
common
low:
lì
il
giudice
è
costretto
a
non
discostarsi
dalla
decisione
assunta
in
materia
identica.
Qui
invece
il
principio
è
diverso,
e
mi
meraviglio
che
il
Governo,
pur
avendo
il
Ministro
la
titolarità
dell'azione
disciplinare
(e
questo
è
uno
dei
motivi
di
azione
disciplinare),
non
prenda
in
considerazione
la
libertà
del
giudice
di
affermare
quella
soggezione
solo
alla
legge,
a
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