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cui
fa
riferimento
il
senatore
Lumia,
che
può
esplicarsi
solo
nella
libertà
dell'interpretazione,
nella
possibilità
di
essere
libero
da
condizionamenti,
fosse
anche
quello
della
Corte
di
cassazione.
Tuttavia
deve
motivare,
per
evitare
una
negligenza
inescusabile,
un
suo
modo
sbagliato
di
essere
magistrato.
I
magistrati
non
hanno
la
legittimazione
popolare;
esercitano
l'azione
giudiziaria
in
nome
del
popolo
italiano,
ma
non
hanno
una
legittimazione
popolare
né
una
nomina
regia.
I
magistrati
hanno
una
legittimazione
che
dipende
dalla
professionalità,
e
quest'ultima
è
fatta
anche
da
aspetti
che
riguardano
la
necessità
di
documentarsi,
in
modo
tale
da
consentire
una
corretta
interpretazione
e
da
evitare
che,
per
ignoranza
di
un
principio
di
diritto,
si
affermi
qualcosa
di
sbagliato.
Sull'emendamento
2.130
non
credo
di
dover
spiegare
nulla.
La
Corte
di
giustizia
europea
di
Lussemburgo
è
l'unica
abilitata
ad
interpretare
le
norme
del
diritto
europeo,
al
fine
di
garantire
l'uniforme
interpretazione
del
diritto
in
tutti
gli
Stati
dell'Unione.
Nel
testo
già
approvato
in
Commissione
noi
diciamo
che
il
giudice
deve
fare
il
rinvio
pregiudiziale
quando
ha
un
dubbio;
quando
non
si
attiene
alla
lettera
della
legge,
deve
per
obbligo
di
legge
rinviare
alla
Corte
di
giustizia
perché
sia
interpretata
la
norma.
Nessun
giudice
di
alcuno
Stato
europeo
può
interpretarla.
Ma
una
volta
che
sia
stata
interpretata,
deve
per
forza
adeguarsi.
Abbiamo
detto
che
il
giudice
deve
fare
il
rinvio
pregiudiziale,
ma
se
sia
stata
già
interpretata
deve
adeguarsi
a
quella
interpretazione.
Dire
il
contrario
significa
assumere
una
posizione
in
contrasto
con
i
principi
dell'ordinamento
europeo.
Allo
stesso
tempo,
Presidente,
in
sede
di
discussione
generale
ho
detto
che
proponevo
di
sostituire,
come
fanno
molti
altri
emendamenti,
l'affermazione
«della
posizione
adottata
da
un'istituzione
dell'Unione
europea»,
che
è
un
linguaggio
europeo
che
indica
anche
normative;
mi
riferisco,ad
esempio,
alle
norme
dell'antitrust.
L'espressione,
tradotta
nella
nostra
legge
e
nella
nostra
lingua,
non
rende
l'idea.
Ho
chiesto
al
Governo
di
fare
una
riformulazione
che
tenesse
conto
del
mio
emendamento
e
della
parte
dell'emendamento
inserita
dal
Governo,
traducendolo
cioè
in
provvedimenti
e
norme.
Concludo
sull'articolo
2
dicendo
che
condivido
l'ammissione
del
voto
segreto
su
questi
due
emendamenti
in
base
all'ultimo
comma
dell'articolo
24,
e
le
preannuncio
che
le
chiederò
di
rivedere
la
sua
determinazione
in
ordine
all'emendamento
5.103
che
concerne
la
medesima
questione.
L'articolo
24,
ultimo
comma,
fa
riferimento
ai
modi
per
la
riparazione
degli
errori
giudiziari;
in
questo
emendamento
vengono
specificati
gli
elementi,
i
motivi
e
le
norme
che
identificano
la
colpa
grave
e
quelli
che
identificano
il
dolo.
Si
tratta
della
stessa
questione
che
abbiamo
appena
esaminato
sui
due
emendamenti.
Mi
auguro
quindi
che
il
Governo
e
il
relatore
sugli
emendamenti
all'articolo
2
vogliano
dare
un'indicazione
chiara,
perché
se
tutti
riuscissimo
a
dare
questa
indicazione,
signor
Vice
Ministro,
probabilmente
l'intero
provvedimento
assumerebbe
un
altro
significato.
(Applausi
dal
Gruppo
FI-‐PdL
XVII).
LUMIA
(PD).
Signor
Presidente,
per
quanto
riguarda
gli
emendamenti
2.108,
2.109
e
2.112
c'è
una
proposta
del
Governo
rappresentata
dall'emendamento
2.700
che,
di
fatto,
riformula
la
parte
trattata
da
questi
emendamenti.
Pertanto,
Presidente,
li
ritiro
e
aderisco
alla
proposta
del
Governo.
Mantengo
invece
l'emendamento
2.126,
anche
se
viene
preannunciata
una
riformulazione
da
parte
del
Governo.
BUCCARELLA
(M5S).
Signor
Presidente,
quanto
appena
esposto
dal
senatore
Lumia
relativamente
al
ritiro
degli
emendamenti
2.108,
2.109
e
2.112,
che
confluiscono
nell'emendamento
2.700
del
Governo,
ovviamente
trova
il
riscontro
anche
da
parte
del
mio
Gruppo
in
quanto
con
l'emendamento
2.114,
a
mia
prima
firma,
proponevamo
proprio
la
soppressione
dei
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