Page 152 - Microsoft Word - RespoMagi.doc
P. 152
criteri
di
specificità
e
di
adeguatezza
con
riferimento
alla
motivazione
dei
provvedimenti
cautelare
reali
e
personali
che
avrebbe
aperto
un
varco
pericolosissimo
nell'applicazione
della
legge
in
danno
dei
magistrati.
L'emendamento
2.128
affronta
una
questione
già
sollevata
dai
colleghi
che
sono
intervenuti
in
merito
all'infelice
formulazione
del
testo
della
norma
dell'articolo
3-‐bis,
nel
quale
si
fa
riferimento
alla
«posizione
adottata
da
un'istituzione
dell'Unione
europea».
Propongo
la
soppressione
di
questo
inciso
e
la
sua
sostituzione
con
la
parola
«anche»,
che
si
collega
al
prosieguo
dell'emendamento
stesso.
Mi
era
sembrato
di
intendere
che
il
Governo
avesse
in
animo
una
riformulazione
su
questo
punto,
con
riferimento
alla
modifica
dell'articolo
3-‐bis
e
del
richiamo
fatto
alla
«posizione
adottata
da
un'istituzione
dell'Unione
europea»
come
criterio
di
riferimento
per
il
discrimine
della
responsabilità
civile.
Non
so
se
ciò
corrisponde
a
verità.
In
ogni
caso,
il
senso
dell'emendamento
2.128
a
mia
firma
era
quello
di
togliere
questa
trappola
interpretativa,
cosa
che
riteniamo
necessaria,
salvo
eventuali
formulazioni
successive
che
il
Governo
vorrà
presentare
e
che
saremo
pronti
a
valutare.
PRESIDENTE.
Scusi,
senatore
Buccarella,
per
chiarezza:
l'emendamento
2.114
è
ritirato?
BUCCARELLA
(M5S).
No,
signor
Presidente,
non
avrei
motivo
di
ritirarlo,
dato
che
con
soddisfazione
abbiamo
visto
che
il
Governo,
con
l'emendamento
presentato
ieri
pomeriggio,
ha
aderito
alla
considerazione
che
era
anche
nostra,
senza
voler
fare
questioni
di
primogenitura.
GIARRUSSO
(M5S).
Domando
di
parlare.
PRESIDENTE.
Ne
ha
facoltà.
GIARRUSSO
(M5S).
Signor
Presidente,
desidero
apporre
la
mia
firma
all'emendamento
2.128,
del
senatore
Buccarella.
PRESIDENTE.
Il
senatore
Buccarella
acconsente?
BUCCARELLA
(M5S).
Sì,
signor
Presidente.
PRESIDENTE.
Ne
prendiamo
atto.
GIOVANARDI
(NCD).
Signor
Presidente,
stante
l'assenza
del
senatore
D'Ascola,
primo
firmatario
dell'emendamento
2.121,
procederò
io
ad
illustrarlo.
Approfitto
peraltro
per
svolgere
le
stesse
considerazioni
sull'emendamento
5.107,
arrivando
poi
a
dichiararne
il
ritiro,
anche
se
devo
dire
che
ritenevamo
che
l'emendamento
2.121
scolpisse
meglio,
in
maniera
più
chiara,
le
situazioni
nelle
quali
vi
può
essere
responsabilità.
Fra
l'altro,
in
esso
è
indicato
il
problema,
evidenziato
anche
da
altri
colleghi
e
che
rimane
in
altri
emendamenti,
della
motivazione,
qui
menzionata
quale
«sufficiente
motivazione».
Credo
che
quando
si
discutono
argomenti
così
importanti
vi
debba
essere
onestà
intellettuale.
Ebbene,
nei
giorni
scorsi
ho
letto
dichiarazioni
da
parte
di
magistrati
dell'Associazione
nazionale
magistrati
o
di
membri
del
Consiglio
superiore
della
magistratura
che
contestavano
la
supposta
volontà
del
Parlamento
di
non
voler
consentire
ai
magistrati
di
discostarsi
da
sentenze
emesse
dalla
Corte
di
cassazione
a
sezioni
unite.
Niente
di
più
falso!
Ci
dobbiamo
mettere
nei
panni
di
un
cittadino
o
di
un
imprenditore
che
diligentemente
guarda
la
norma
per
quello
che
è
e
poi,
prudentemente,
sapendo
che
quella
norma
è
stata
interpretata
diversamente,
va
anche
a
verificare
cosa
hanno
detto
le
sezioni
unite
della
Corte
di
cassazione
rispetto
a
quella
interpretazione
e,
fidandosi
della
legge
e
delle
sezioni
unite,
si
mette
in
causa.
Dopodiché
potrà
trovare
un
magistrato
-‐
e
questo
lo
ritengo
giusto
-‐
che
malgrado
i
termini
della
legge,
che
secondo
il
cittadino
o
l'imprenditore
sono
chiari,
e
nonostante
la
sentenza
delle
sezioni
unite
della
Corte
di
cassazione,
riterrà
di
fargli
perdere
la
causa.
Può
verificarsi
che,
seppure
la
Corte
di
cassazione
abbia
ripetuto
più
volte
una
stessa
interpretazione
della
norma,
quel
magistrato
decida
per
una
interpretazione
diversa
o
contraria.
E
allora,
noi
non
contestiamo
il
diritto
del
magistrato
152