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espresso
parere
favorevole
sull'emendamento
2.128
del
senatore
Buccarella,
che
assorbe
gli
emendamenti
2.126
e
2.127,
perché
soppressivi
della
prima
parte.
BUEMI,
relatore.
Esatto,
Presidente.
Invito
i
presentatori
a
riformulare
l'emendamento
2.130,
se
i
colleghi
lo
ritengono
utile
con
il
superamento
del
voto
segreto,
riformulazione
che
posso
esplicitare
subito
e
che
è
la
seguente:
«Al
comma
1,
lettera
c),
capoverso
«3-‐bis»,
secondo
periodo,
aggiungere
in
fine
le
seguenti
parole:
«nonché
del
contrasto
con
l'interpretazione
espressa
dalla
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea».
CALIENDO
(FI-‐PdL
XVII).
Domando
di
parlare.
PRESIDENTE.
Ne
ha
facoltà.
CALIENDO
(FI-‐PdL
XVII).
Signor
Presidente,
accetto
la
riformulazione,
ma
se
si
scrive
«nonché
del
contrasto»,
senza
mettere
la
parola
«atto»
o
«provvedimento»,
non
va
bene,
perché
si
deve
indicare
cosa
è
in
contrasto
con
l'interpretazione
della
Corte
di
giustizia
europea.
Sono
d'accordo
con
il
relatore,
e
quindi
accetto
la
riformulazione,
ma
con
questa
mia
precisazione.
PRESIDENTE.
La
riformulazione
proposta
va
nel
senso
di
aggiungere,
dopo
le
parole
«della
posizione
adottata
da
un'istituzione
dell'Unione
europea»,
le
parole:
«nonché
del
contrasto
con
l'interpretazione
espressa
dalla
Corte
di
giustizia
europea»;
ma
se
ho
ben
capito,
questa
riformulazione,
così
com'è,
se
non
c'è
l'inserimento
della
parola
«atto»
o
«provvedimento»,
non
la
accetta,
senatore
Caliendo.
CALIENDO
(FI-‐PdL
XVII).
Esatto,
signor
Presidente.
PALMA
(FI-‐PdL
XVII).
Domando
di
parlare.
PRESIDENTE.
Ne
ha
facoltà.
PALMA
(FI-‐PdL
XVII).
Signor
Presidente,
è
stato
espresso
un
parere
favorevole
sull'emendamento
2.128,
che
ove
accolto
sopprime,
perché
le
sostituisce,
alcune
parole
dal
testo.
In
ragione
dell'emendamento
2.128,
se
accolto,
il
testo
che
ne
risulterebbe
sarebbe:
«In
caso
di
violazione
manifesta
del
diritto
dell'Unione
europea
si
deve
tener
conto
anche
della
mancata
osservanza
dell'obbligo
di
rinvio
pregiudiziale
(...)».
Ove
poi
il
senatore
Caliendo
accogliesse
la
proposta
di
riformulazione
del
relatore,
il
testo
riformulato
reciterebbe,
in
fine:
«nonché
del
contrasto
dell'atto
o
del
provvedimento
con
l'interpretazione
espressa
dalla
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea».
Questo
sarebbe
il
risultato.
PRESIDENTE.
Capisco
che
ci
possano
essere
delle
contraddizioni,
e
dunque
chiedo
il
parere
del
relatore.
Infatti,
l'emendamento
2.128
è
volto
a
sopprimere
le
parole:
«della
posizione
adottata
da
un'istituzione
dell'Unione
europea,
nonché»,
mentre
l'emendamento
2.130
mantiene
lo
stesso
periodo.
È
un
problema
di
contraddizione
che
dobbiamo
porre
al
relatore
per
capire
se
le
parole
«della
posizione
adottata
da
un'istituzione
dell'Unione
europea»,
che
verrebbero
soppresse
dall'accoglimento
dell'emendamento
2.128,
poi
nella
riformulazione
dell'emendamento
2.130
verrebbero
reinserite.
È
questo
il
problema?
PALMA
(FI-‐PdL
XVII).
No,
signor
Presidente,
mi
scusi,
ma
sia
l'emendamento
2.128
sia
l'emendamento
2.130
ritengono
di
dover
sopprimere
le
parole:
«della
posizione
adottata
da
un'istituzione
dell'Unione
europea».
Però,
mentre
l'emendamento
2.128
limita
il
periodo
alle
parole:
«in
caso
di
violazione
manifesta
del
diritto
dell'Unione
europea
si
deve
tener
conto
anche
della
mancata
osservanza
dell'obbligo
(...)»,
con
l'emendamento
2.130
presentato
dal
senatore
Caliendo,
come
riformulato,
si
aggiungono
anche
le
parole:
«nonché
del
contrasto
dell'atto
o
del
provvedimento
con
l'interpretazione
espressa
dalla
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea».
PRESIDENTE.
No:
il
riferimento
ad
un
atto
o
provvedimento
non
è
presente
nella
proposta
di
riformulazione
del
relatore.
È
questo
l'oggetto
del
contrasto
tra
il
relatore
e
il
senatore
Caliendo.
Ho
capito
bene,
senatore
Buemi?
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