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l'atteggiamento
del
mio
Gruppo,
il
senatore
Barani
abbia
fatto
bene
a
raccogliere
il
termine
«imperizia»,
che
il
senatore
Albertini
si
era
fatto
cadere
sotto
la
«frustrata»
del
Ministro,
perché
la
«frustata»
in
questo
caso
ha
una
motivazione
davvero
impropria.
Sono
disposto
a
seguire
con
grande
pazienza
tutte
le
acrobazie
lessicali
di
questo
mondo
sul
rapporto
tra
imperizia
e
colpa
grave,
ma
evocare
il
concorso,
e
quindi
il
modello
costituzionale
di
organizzazione
burocratica
della
magistratura
italiana,
è
un
argomento
decisamente
improprio.
Non
si
può
con
protervia
corporativa
escludere
il
diritto
del
Parlamento
a
legiferare
in
materia.
Mi
permetto
di
ricordare
che,
se
si
vuole
far
valere
un
modello
corporativo
professionalizzante,
questo
è
quello
anglosassone,
dove
però
c'è
l'unità
corporativa
tra
la
professione
di
avvocato
e
quella
di
magistrato
e
a
questo
modello
anglosassone,
mai
nella
sua
storia
costituzionale,
né
il
Parlamento,
né
la
magistratura,
sono
stati
vicino.
Per
questo
motivo
mi
pare
che
non
si
possa
non
accogliere
la
spiegazione
che
il
presidente
Palma
ha
dato
di
quell'emendamento,
a
firma
del
senatore
Albertini
durante
l'esame
in
Commissione,
e
che
reca
ora
in
Aula
la
firma
del
collega
Barani.
(Applausi
del
senatore
Barani).
PRESIDENTE.
Indìco
la
votazione
nominale
con
scrutinio
simultaneo
dell'emendamento
2.106,
presentato
dal
senatore
Barani.
(Segue
la
votazione).
Il
Senato
non
approva.
(v.
Allegato
B).
Gli
emendamenti
2.107,
2.108
e
2.109
sono
stati
ritirati.
Indìco
la
votazione
nominale
con
scrutinio
simultaneo
dell'emendamento
2.110,
presentato
dalla
senatrice
Mussini
e
da
altri
senatori.
(Segue
la
votazione).
Il
Senato
non
approva.
(v.
Allegato
B).
Indìco
la
votazione
nominale
con
scrutinio
simultaneo
dell'emendamento
2.111,
presentato
dal
senatore
Caliendo
e
da
altri
senatori.
(Segue
la
votazione).
Il
Senato
non
approva.
(v.
Allegato
B).
Indìco
la
votazione
nominale
con
scrutinio
simultaneo
dell'emendamento
2.700,
presentato
dal
Governo,
identico
agli
emendamenti
2.113,
presentato
dal
senatore
Zeller
e
da
altri
senatori,
e
2.114,
presentato
dai
senatori
Buccarella
e
Cappelletti.
(Segue
la
votazione).
Il
Senato
approva.
(v.
Allegato
B).
L'emendamento
2.112
è
stato
ritirato.
Gli
emendamenti
2.115
e
2.116
sono
preclusi
dall'approvazione
dell'emendamento
2.700.
Passiamo
alla
votazione
dell'emendamento
2.117,
sul
quale
da
parte
del
prescritto
numero
di
senatori
è
stata
presentata
richiesta
di
votazione
a
scrutinio
segreto.
Invito
il
senatore
Segretario
a
verificare
se
la
richiesta
risulta
appoggiata
dal
prescritto
numero
di
senatori.
(La
richiesta
risulta
appoggiata).
CUCCA
(PD).
Domando
di
parlare
per
dichiarazione
di
voto.
PRESIDENTE.
Ne
ha
facoltà.
CUCCA
(PD).
Signor
Presidente,
annuncio
il
voto
contrario
del
Partito
Democratico.
Invero,
questo
emendamento
ci
sembra
assolutamente
inutile.
Il
nostro
sistema
non
prevede
una
gerarchia
delle
decisioni
alle
quali
si
debba
adeguare
un
giudice
che
debba
assumere
altra
decisione.
In
buona
sostanza,
non
esiste
un
obbligo
di
adeguarsi
alle
decisioni
della
giurisprudenza
che
si
sia
creata,
anche
se
questa
sia
formata
dalla
Corte
di
cassazione
e
addirittura
dalle
sezioni
riunite
della
Corte
di
cassazione.
Quindi
il
giudice
può
sempre
discostarsi:
è
già
previsto
nel
nostro
sistema
che
il
giudice
si
possa
discostare,
nell'adottare
una
sua
decisione,
da
un
orientamento
dominante,
soltanto
prevalente
o
anche
costante.
È
evidente,
e
questo
è
già
previsto
nel
nostro
sistema,
che
qualsiasi
decisione
deve
essere
adeguatamente
motivata.
Nel
nostro
sistema
vige
un
principio
cardine
fondato
sulle
garanzie,
nel
senso
che
tutti
i
provvedimenti
di
primo
e
secondo
grado
possono
essere
comunque
impugnati
e
motivo
di
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