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la
necessità
della
responsabilità
dello
Stato.
Su
questo
non
c'è
dubbio:
la
sentenza
europea
non
poteva
riguardare
la
responsabilità
dei
giudici.
Allora,
se
si
voleva
stabilire
una
responsabilità
dello
Stato
scissa
da
quella
dei
giudici
non
si
doveva
modificare
la
legge
Vassalli,
ma
si
doveva
varare
una
legge
ad
hoc
che
non
fosse
conforme
all'articolo
28
della
Costituzione.
Invece
si
è
preferito
operare
sulla
legge
Vassalli
e
in
questo
caso
il
primo
presupposto
è
quello
che
ho
ricordato:
lo
Stato
risponde
solo
in
presenza
di
dolo
o
colpa
grave
del
giudice.
Abbiamo
individuato
i
casi
di
colpa
grave,
con
una
specifica
indicazione
(l'articolo
2,
comma
2,
recita
infatti:
«costituiscono
colpa
grave»,
e
via
di
seguito),
ma
nasce
un'altra
distonia
e,
addirittura,
un
contrasto
tra
le
due
norme:
da
una
parte,
infatti,
si
afferma
che
vi
è
responsabilità
dello
Stato
nei
casi
di
colpa
grave
del
giudice,
ma
poi
nell'articolo
relativo
alla
rivalsa
si
fa
riferimento
ai
casi
di
colpa
grave
indicati,
solo
se
determinati
da
dolo.
Ve
l'ho
spiegato
ieri,
scusatemi,
ma
stamattina
il
presidente
Renzi
mi
dà
ragione,
perché
afferma
che
il
giudice
deve
pagare
tutto,
come
qualsiasi
cittadino,
quando
si
tratta
di
dolo.
Noi
però
nella
legge
scriviamo
che
in
caso
di
dolo
non
si
applica
il
limite
della
rivalsa
ma,
come
presupposto
del
dolo,
facciamo
riferimento
ai
presupposti
di
colpa
grave.
Da
un
lato
quindi
si
afferma
che
nell'ipotesi
di
colpa
grave
(articolo
2)
lo
Stato
deve
rispondere,
e
dall'altro
si
stabilisce
che
invece
la
rivalsa
si
applica
soltanto
per
negligenze
inescusabili,
il
che
-‐
ve
ne
rendete
conto
-‐
è
un
ulteriore
contrasto:
il
concetto
di
colpa
grave
non
è
della
dottrina,
ma
è
determinato
dal
codice
che
stabilisce
appunto
qual
è
la
colpa
grave
che
di
fatto,
invece,
viene
limitata
ad
una
sola
ipotesi.
Questo
così
diventa
un
passaggio
abbastanza
squilibrato,
perché
lo
Stato
deve
rispondere
per
colpa
grave.
E
non
è
possibile
quella
cretinata
che
sento
dire
ogni
tanto:
si
è
voluto
fare
in
modo
che
lo
Stato
risponda
e
il
giudice
no.
Non
è
possibile,
perché
il
presupposto
di
quella
legge
sta
nella
prima
parte
dell'articolo
2
in
cui
si
stabilisce
che
lo
Stato
risponde
solo
se
vi
è
errore
del
giudice.
Forse
mi
attengo
più
alle
tecniche
parlamentari
della
prima
Repubblica:
quando
si
discuteva
di
diritti
e
di
principi
non
vi
erano
distinzioni
tra
maggioranza
e
opposizioni.
Invece,
in
questa
legislatura
riscontriamo
che
molte
volte
ragioni
di
maggioranza
o
accordi
sottobanco
portano
all'approvazione
di
norme
abbastanza
squilibrate.
Ve
ne
dico
una.
È
passato
ieri
il
principio
secondo
cui
il
magistrato
è
sempre
responsabile
del
danno
erariale
e
ha
una
responsabilità
contabile.
Vi
sottopongo
la
seguente
questione:
il
danno
erariale,
nell'ipotesi
di
specie,
è
determinato
nella
somma
che
lo
Stato
è
costretto
a
pagare
per
errore
del
giudice.
Però
poi
si
afferma
che
si
applica
la
responsabilità
contabile,
che
per
tutti
i
pubblici
dipendenti
è
pari
all'importo
pagato
dallo
Stato.
Dall'altro
lato,
si
dice
che
vi
è
la
rivalsa
limitata.
Come
volete
coniugare
queste
due
affermazioni,
presenti
nella
legge?
Da
una
parte
il
giudice,
per
la
rivalsa,
dovrà
pagare
solo
una
parte,
ma
dall'altra
dovrà
pagare
la
differenza,
come
danno
erariale.
Altrimenti
non
si
capisce:
credo
che
questo
sia
un
elemento
che
tutti
potete
apprezzare.
Inoltre,
quello
in
esame
è
un
provvedimento
che
non
tiene
conto
delle
vere
affermazioni
di
responsabilità.
Il
Governo
ha
ritenuto,
sbagliando,
che
forse
così
si
sarebbe
accontentata
una
parte
della
magistratura,
ma
così
non
è.
Bocciando
l'emendamento
in
cui
si
proponeva
che
il
giudice
avrebbe
dovuto
tener
conto
del
precedente
della
Cassazione,
anche
con
la
possibilità
di
motivare
diversamente,
si
è
negato
il
connotato
principale
della
funzione
giurisdizionale,
ovvero
la
libertà
del
giudice.
E
tutto
questo
in
ragione
di
accordi
e
di
qualcosa
che
sfugge
alla
lettura,
non
solo
nostra,
ma
anche
dell'interprete,
che
un
domani
dovrà
pur
leggere
le
motivazioni.
Egli
leggerà
infatti
che
in
quest'Aula
si
è
addirittura
detto,
a
proposito
del
mio
emendamento
all'articolo
2,
erano
scritte
le
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