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b)
gli
articoli
4,
5,
6,
7
e
8
sono
abrogati;
c)
all'articolo
9,
comma
1,
le
parole:
«dalla
comunicazione
di
cui
al
comma
5
dell'articolo
5»
sono
soppresse;
d)
all'articolo
13:
1)
al
comma
1,
le
parole:
«costituente
reato»
sono
soppresse;
2)
alla
rubrica,
le
parole:
«per
fatti
costituenti
reato»
sono
soppresse.
DISEGNO
DI
LEGGE
Modifiche
alla
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
in
materia
di
responsabilità
civile
dei
magistrati
(374)
ARTICOLO
1
Art.
1.
1.
Alla
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo
2:
1)
il
comma
1
è
sostituito
dal
seguente:
«1.
Chi
ha
subito
danno
ingiusto
per
effetto
di
un
comportamento,
di
un
atto
o
di
un
provvedimento
giudiziario
posto
in
essere
da
un
magistrato
con
dolo
o
colpa
grave
nell'esercizio
delle
sue
funzioni
ovvero
per
diniego
di
giustizia
deve
agire
contro
lo
Stato
per
ottenere
il
risarcimento
dei
danni
patrimoniali
e
non
patrimoniali»;
2)
i
commi
2
e
3
sono
abrogati;
b)
l'articolo
3
è
abrogato;
c)
all'articolo
4:
1)
il
primo
periodo
del
comma
1
è
sostituito
dal
seguente:
«L'azione
di
risarcimento
si
esercita
contro
lo
Stato,
nella
persona
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri»;
2)
il
comma
2
è
sostituito
dal
seguente:
«2.
L'azione
di
risarcimento
può
essere
esercitata
solo
quando
il
procedimento
in
cui
si
è
avuto
il
comportamento,
l'atto
o
il
provvedimento
giudiziale
dannoso
è
definitivamente
concluso»;
3)
i
commi
3,
4
e
5
sono
abrogati;
d)
gli
articoli
5
e
6
sono
abrogati;
e)
all'articolo
7:
1)
il
comma
1
è
sostituito
dal
seguente:
«1.
Lo
Stato,
dopo
aver
provveduto
a
rimborsare
il
danneggiato,
è
tenuto
all'azione
di
rivalsa
nei
confronti
del
magistrato
danneggiante
per
il
rimborso
dell'intero
onere
sostenuto»;
2)
i
commi
2
e
3
sono
abrogati;
f)
il
comma
2
dell'articolo
8
è
sostituito
dal
seguente:
«2.
L'azione
di
rivalsa
è
proposta
davanti
alla
Corte
dei
conti».
________________
(*)
Cfr.
anche
seduta
n.
355
.
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