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Seduta
della
Camera
dei
Deputati
n.
359
del
9/1/2015
TESTO
INTEGRALE
DELLA
RELAZIONE
DELLA
DEPUTATA
DONATELLA
FERRANTI
IN
SEDE
DI
DISCUSSIONE
SULLE
LINEE
GENERALI
DELLA
PROPOSTA
DI
LEGGE
N.
2738
ED
ABBINATE
DONATELLA
FERRANTI,
Presidente
della
II
Commissione.
L'Assemblea
si
trova
oggi
ad
esaminare
una
proposta
di
legge
volta
a
modificare
la
disciplina
della
responsabilità
civile
dei
magistrati,
disciplinata
dalla
legge
n. 117
del
1988
(cd.
Legge
Vassalli),
che,
approvata
successivamente
al
referendum
del
novembre
1987
che
ha
comportato
l'abrogazione
della
previgente
disciplina,
disciplina
l'azione
per
fare
valere
la
responsabilità
civile
dello
Stato
per
i
danni
causati
dalla
condotta
illecita
di
un
magistrato.
Più
volte
ultimamente
il
Parlamento
si
è
soffermato
su
questa
materia,
specie
in
occasione
dell'esame
di
alcune
leggi
comunitarie,
ma
mai
si
è
trovato
così
vicino
all'approvazione
finale
di
un
provvedimento
che
va
ad
incidere
in
maniera
tanto
rilevante
sulla
disciplina
vigente.
Il
testo
all'ordine
del
giorno,
infatti,
è
stato
già
approvato
dal
Senato
e
non
è
stato
modificato
dalla
Commissione
Giustizia
in
sede
referente.
Qualora
anche
l'esame
dell'Assemblea
andasse
indenne
da
modifiche,
il
testo
verrebbe
approvato
definitivamente.
Come
si
è
detto,
vi
sono
due
esigenze
che
portano
a
modificare
la
Legge
Vassalli.
La
prima
è
dettata
dalla
constatazione
di
fatto
di
una
scarsa
applicazione
della
Legge
Vassalli,
che
induce
a
ritenere
che
la
sua
formulazione
determini
una
sorta
di
limitazione
ingiustificata,
anche
alla
luce
dei
principi
costituzionali,
del
diritto
delle
parti
ad
essere
risarciti
dei
danni
ingiustamente
subiti
a
causa
dell'esercizio
della
funzione
giurisdizionale.
L'altra
esigenza
è
quella
di
cercare
di
recepire
le
indicazioni
provenienti
dalla
Corte
di
Giustizia
dell'Unione
Europea.
Si
ricorda,
infatti,
che
il
24
novembre
2011
la
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea
ha
deciso
su
una
procedura
di
infrazione
(causa
C-‐379/10)
promossa
dalla
Commissione
europea
nei
confronti
dello
Stato
italiano
in
merito
alla
disciplina
italiana
sulla
responsabilità
civile
del
magistrato.
In
particolare,
la
Corte
ha
rilevato
che
la
disciplina
italiana
sul
risarcimento
dei
danni
cagionati
nell'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
e
sulla
responsabilità
civile
dei
magistrati,
laddove
esclude
qualsiasi
responsabilità
dello
Stato
per
violazione
del
diritto
dell'Unione
da
parte
di
un
organo
giurisdizionale
di
ultimo
grado,
qualora
tale
violazione
derivi
dall'interpretazione
di
norme
di
diritto
o
dalla
valutazione
di
fatti
e
di
prove
effettuate
dall'organo
giurisdizionale
medesimo,
e
laddove
limita
tale
responsabilità
ai
casi
di
dolo
o
di
colpa
grave,
è
in
contrasto
con
il
principio
generale
di
responsabilità
degli
Stati
membri
per
la
violazione
del
diritto
dell'Unione.
Nella
sentenza
13
giugno
2006,
emessa
nella
causa
C-‐173/03
(Traghetti
del
Mediterraneo),
pronunciandosi
in
via
pregiudiziale,
la
Corte
di
giustizia
ha
affermato
che
«Il
diritto
comunitario
osta
ad
una
legislazione
nazionale
che
escluda,
in
maniera
generale,
la
responsabilità
dello
Stato
membro
per
i
danni
arrecati
ai
singoli
a
seguito
di
una
violazione
del
diritto
comunitario
imputabile
a
un
organo
giurisdizionale
di
ultimo
grado
per
il
motivo
che
la
violazione
controversa
risulta
da
un'interpretazione
delle
norme
giuridiche
o
da
una
valutazione
dei
fatti
e
delle
prove
operate
da
tale
organo
giurisdizionale».
La
Corte
ha
osservato
che
«Il
diritto
comunitario
osta
altresì
ad
una
legislazione
nazionale
che
limiti
la
sussistenza
di
tale
responsabilità
ai
soli
casi
di
dolo
o
colpa
grave
del
giudice,
ove
una
tale
limitazione
conducesse
ad
escludere
la
sussistenza
della
responsabilità
dello
Stato
membro
interessato
in
altri
casi
in
cui
sia
stata
commessa
una
violazione
manifesta
del
diritto
vigente,
quale
precisata
ai
punti
53-‐56
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