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l'attività
di
interpretazione
della
legge
e
di
valutazione
del
fatto
e
delle
prove,
il
nuovo
comma
2
esclude
espressamente
da
tale
ambito
di
irresponsabilità
i
casi
di
dolo,
di
colpa
grave
(come
individuati
dal
nuovo
comma
3)
e
di
violazione
manifesta
della
legge
e
del
diritto
della
UE
(come
definite
dal
nuovo
comma
3-‐bis).
L'articolo
2
ridefinisce,
poi,
le
fattispecie
di
colpa
grave
individuate
dall'articolo
2,
comma
3,
della
legge
Vassalli.
Ai
sensi
del
nuovo
comma
3,
i
comportamenti
del
magistrati
che
costituiscono
colpa
grave
sono
tali
ope
legis,
essendo
stato
soppresso
ovunque
il
riferimento
(di
natura
soggettiva)
alla
«negligenza
inescusabile»,
che
la
giurisprudenza
della
Cassazione
aveva
ritenuto
consistere
in
un
quid
pluris
rispetto
alla
colpa
grave.
Costituiscono
nuove
fattispecie
di
colpa
grave:
la
«violazione
manifesta
della
legge
nonché
del
diritto
dell'Unione
europea»
(tale
formulazione
sostituisce
la
«grave
violazione
di
legge»);
il
«travisamento
del
fatto
o
delle
prove»;
l'adozione
extra
legem
o
senza
motivazione
di
un
provvedimento
cautelare
reale.
Il
nuovo
comma
3
stabilisce,
infatti,
che
costituisce
colpa
grave
del
magistrato:
a)
la
violazione
manifesta
della
legge
nonché
del
diritto
dell'Unione
europea;
b)
il
travisamento
del
fatto
o
delle
prove;
c)
l'affermazione
di
un
fatto
la
cui
esistenza
è
incontrastabilmente
esclusa
dagli
atti
del
procedimento;
d)
la
negazione
di
un
fatto
la
cui
esistenza
risulta
incontra
stabilmente
dagli
atti
del
procedimento;
e)
l'emissione
di
un
provvedimento
cautelare
personale
o
reale
fuori
dei
casi
previsti
dalla
legge
oppure
senza
motivazione.
I
nuovi
casi
di
colpa
grave
e,
in
particolare,
il
travisamento
del
fatto
o
delle
prove
sono
stati
i
punti
che
hanno
visto
un
più
serrato
confronto
in
Commissione.
Secondo
una
tesi,
la
responsabilità
per
il
travisamento
del
fatto
o
delle
prove
atterrebbe
alla
fisiologica
attività
valutativa
del
giudice
che
è
propria
dell'esercizio
della
funzione
giurisdizionale.
Questa
ricostruzione
non
è
stata
ritenuta
fondata,
per
cui
sono
stati
respinti
gli
emendamenti
soppressivi
presentati.
Considerato
che
si
tratta
di
una
questione
estremamente
delicata,
appare
opportuno
richiamare
anche
in
questa
sede
alcuni
chiarimenti
fatti
in
Commissione
affinché
rimangano
agli
atti,
quale
parte
integrante
dei
lavori
preparatori,
anche
per
orientare
in
futuro
l'interprete
circa
l'effettiva
intenzione
del
legislatore
nel
momento
in
cui
va
ad
introdurre
questa
nuova
fattispecie
di
colpa
grave.
Vorrei
porre
l'attenzione
soprattutto
su
quanto
emerso
in
Commissione
nel
corso
dell'audizione
non
solo
dell'Associazione
Nazionale
Magistrati,
ma
anche
dell'Unione
delle
Camere
Penali
Italiane.
In
particolare,
ritengo
interessante,
condivisibile
e
costruttivo
il
rilievo
secondo
il
quale
le
preoccupazioni
suscitate
dalla
nuova
ipotesi
di
travisamento
del
fatto
o
delle
prove
possono
essere
superate
ricorrendo
ad
un'interpretazione
costituzionalmente
orientata
in
base
alla
quale
costituisce
travisamento
la
«affermazione
di
un
fatto
la
cui
esistenza
è
incontrastabilmente
esclusa
dagli
atti
del
procedimento»
o
dalla
«negazione
di
un
fatto
la
cui
esistenza
risulta
incontrastabilmente
dagli
atti
del
procedimento»,
ipotesi
peraltro
già
previste
dal
vigente
articolo
3
comma
2
lettere
b)
e
c)
della
legge
e
lasciate
intatte
dal
testo
in
esame.
In
altri
termini,
appare
necessario
chiarire
come
l'interpretazione
costituzionalmente
orientata
della
norma
in
esame
imponga
di
considerare
che
l'unico
«travisamento»
rilevante
ai
fini
della
responsabilità
civile
del
magistrato
possa
essere
quello
macroscopico,
evidente,
che
non
richiede
alcun
approfondimento
di
carattere
interpretativo
o
valutativo.
Per
questa
ragione
sono
stati
respinti
anche
li
emendamenti
che
qualificavano
come
«manifesto»
il
travisamento.
Il
travisamento
del
fatto
e
delle
prove,
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