Page 203 - Microsoft Word - RespoMagi.doc
P. 203
aggiuntivo
2-‐bis
il
contenuto
dell'articolo
13
della
legge
117/1988
(Responsabilità
civile
per
fatto
costituente
reato)
prevedendo
la
responsabilità
contabile
per
il
mancato
esercizio
dell'azione
di
regresso
dello
Stato
verso
il
magistrato.
Ai
fini
dell'accertamento
di
tale
responsabilità,
il
comma
2-‐bis
stabilisce,
in
capo
al
Presidente
del
consiglio
e
al
Ministro
della
giustizia,
oneri
informativi
annuali
nei
confronti
della
Corte
dei
conti
in
relazione
alle
condanne
emesse
nell'anno
precedente
per
risarcimento
del
danno
derivante
da
reato
ed
alle
conseguenti
azioni
di
regresso
verso
il
magistrato.
TESTO
INTEGRALE
DELL'INTERVENTO
DEL
DEPUTATO
ROCCO
PALESE
IN
SEDE
DI
DISCUSSIONE
SULLE
LINEE
GENERALI
DELLA
PROPOSTA
DI
LEGGE
N.
2738
ED
ABBINATE
ROCCO
PALESE.
Signor
Presidente,
rappresentanti
del
Governo,
onorevoli
colleghi,
il
tema
della
responsabilità
civile
dei
magistrati
è
stato
trattato
in
più
occasioni
nel
corso
della
precedente
legislatura.
Questo
provvedimento,
nella
sua
veste
finale
quest'oggi
in
discussione
generale
in
Aula,
se
da
un
lato
ha
recepito
importanti
previsioni
che
il
Gruppo
di
Forza
Italia,
il
mio
gruppo,
ha
pesantemente
voluto,
tuttavia
appare
nel
complesso
un
po’
squilibrato,
contrastante.
La
Commissione
Giustizia
ha
avviato
l'esame
di
proposte
di
legge
in
tema
di
responsabilità
civile
dei
magistrati
il
14
novembre
2013:
le
proposte
erano:
la
proposta
C.
1735
(Leva),
cui
è
stata
poi
abbinata
la
proposta
C.
1850
(Brunetta).
In
seguito,
era
stato
proposto
un
ciclo
di
audizioni,
ma
l'iter
alla
Camera
si
è
interrotto.
Nel
frattempo,
contestualmente,
anche
al
Senato
si
è
avviato
l'esame
dei
disegni
di
legge
in
materia
di
responsabilità
civile
dei
magistrati
che
è
proseguito
e
si
è
concluso
con
l'approvazione,
il
20
novembre
2014,
della
proposta
di
legge
C.
2738.
Con
la
trasmissione
di
tale
proposta
alla
Camera,
la
Commissione
Giustizia
ha
ripreso
l'iter
delle
proposte,
cui
sono
state
abbinate
le
proposte
di
legge
C.
990
(Gozi)
e
C.
2140
(Cirielli).
Sono
state
svolte
audizioni
informali
(10
dicembre
2014)
fino
alla
decisione
della
Commissione
di
conferire,
senza
apportare
modifiche,
il
mandato
al
relatore
a
riferire
favorevolmente
all'Assemblea
sulla
proposta
C.
2738,
già
approvata
dal
Senato.
La
responsabilità
civile
dei
magistrati
è
attualmente
disciplinata
dalla
legge
13
aprile
1988,
n. 117,
la
cosiddetta
legge
Vassalli,
che
ha
dato
alla
materia
una
nuova
regolamentazione
all'indomani
del
referendum
del
novembre
1987,
fortemente
limitativa
dei
casi
di
responsabilità
civile
del
giudice.
Cari
colleghi
e
colleghe
mi
preme
sottolineare
che
nel
nostro
Paese
esiste
un
principio
fondamentale,
richiamato
da
questa
legge:
lo
Stato
risponde
dei
danni
causati
da
errori
del
giudice
solo
quando
il
giudice
li
ha
commessi
per
dolo
o
colpa
grave.
Non
esiste
una
responsabilità
dello
Stato
scissa
dalla
responsabilità
del
giudice.
Questo
è
stato
uno
dei
primi
grandi
equivoci.
Anche
il
Governo
a
volte
ha
fatto
riferimento
a
questa
distinzione,
fondandosi
sulla
sentenza
europea
che
aveva
affermato
la
necessità
della
responsabilità
dello
Stato.
Su
questo
non
c’è
dubbio:
la
sentenza
europea
non
poteva
riguardare
la
responsabilità
dei
giudici.
Pertanto
si
è
preferito
operare
sulla
legge
Vassalli
per
cui
lo
Stato
risponde
solo
in
presenza
di
dolo
o
colpa
grave
del
giudice,
invece
di
stabilire
una
responsabilità
dello
Stato
scissa
da
quella
dei
giudici:
non
si
doveva
modificare
la
legge
Vassalli,
ma
si
doveva
varare
una
legge
ad
hoc
che
non
fosse
conforme
all'articolo
28
della
Costituzione!
La
proposta
di
legge
C.
2738,
approvata
dal
Senato
e
dalla
Commissione
Giustizia
della
Camera,
oggi
in
discussione
generale,
è
composta
da
sette
articoli
che
introducono
modifiche
alla
cd.
legge
Vassalli.
203
Gli
elementi
principali
della
riforma
sono: