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il
mantenimento
dell'attuale
principio
della
responsabilità
indiretta
del
magistrato
(l'azione
risarcitoria
rimane
azionabile
nei
confronti
dello
Stato);
la
limitazione
della
clausola
di
salvaguardia
che
esclude
la
responsabilità
del
magistrato;
la
ridefinizione
delle
fattispecie
di
colpa
grave;
l'eliminazione
del
filtro
endoprocessuale
di
ammissibilità
della
domanda;
una
più
stringente
disciplina
della
rivalsa
dello
Stato
verso
il
magistrato.
Abbiamo
individuato
i
casi
di
colpa
grave,
con
una
specifica
indicazione
ma
nasce
un'altra
distonia
e,
addirittura,
un
contrasto
tra
le
due
norme:
da
una
parte,
infatti,
si
afferma
che
vi
è
responsabilità
dello
Stato
nei
casi
di
colpa
grave
del
giudice,
ma
poi
nell'articolo
relativo
alla
rivalsa
si
fa
riferimento
ai
casi
di
colpa
grave
indicati,
solo
se
determinati
da
dolo.
Ma
il
giudice
non
dovrebbe
pagare
come
un
normale
cittadino
quando
si
tratta
di
dolo?
Dovrebbe,
ma
nella
legge
scriviamo
che
in
caso
di
dolo
non
si
applica
il
limite
della
rivalsa
ma,
come
presupposto
del
dolo,
facciamo
riferimento
ai
presupposti
di
colpa
grave.
Da
un
lato
quindi
si
afferma
che
nell'ipotesi
di
colpa
grave
(articolo
2)
lo
Stato
deve
rispondere,
e
dall'altro
si
stabilisce
che
invece
la
rivalsa
si
applica
soltanto
per
negligenze
inescusabili.
Insomma,
un
paradosso !
Un
ulteriore
contrasto:
il
concetto
di
colpa
grave
non
si
trova
specificato
in
dottrina
ma
è
stabilito
dal
codice
espressamente
ma
invece,
di
fatto,
viene
limitato
ad
una
sola
ipotesi.
Il
tutto
capite
bene,
diventa
alquanto
squilibrato:
lo
Stato
deve
rispondere
per
colpa
grave.
Colleghi,
voglio
ribadire
ancora
una
volta
che
siamo
qui
in
quanto
rappresentanti
del
Popolo:
dovremmo
discutere
di
diritti
e
di
principi
e
invece
in
questa
legislatura
riscontriamo
che
molte
volte,
ragioni
di
maggioranza
o
accordi
sottobanco
portano
all'approvazione
di
norme
abbastanza
contrastanti.
Quello
in
esame
è
un
provvedimento
che
non
tiene
conto
delle
vere
affermazioni
di
responsabilità.
Il
Governo
ha
ritenuto,
sbagliando,
che
forse
così
si
sarebbe
accontentata
una
parte
della
magistratura,
ma
così
non
è.
Bocciando
l'emendamento
in
cui
si
proponeva
che
il
giudice
avrebbe
dovuto
tener
conto
del
precedente
della
Cassazione,
anche
con
la
possibilità
di
motivare
diversamente,
si
è
negato
il
connotato
principale
della
funzione
giurisdizionale,
ovvero
la
libertà
del
giudice.
Da
ultimo,
mi
piacerebbe
esprimere
questo
concetto
e
con
esso
la
contrarietà
di
Forza
Italia
ad
un
provvedimento
sulla
Responsabilità
civile
dei
magistrati
così
inteso:
ciò
che
manca
è
la
responsabilità,
intesa
nella
sua
accezione
più
ampia
e
l'organizzazione
giudiziaria:
il
giudice
e
chiunque
ha
responsabilità
organizzative,
dovrebbero
essere
in
grado
di
garantire
la
celebrazione
dei
processi,
in
modo
indipendente
giusto
ed
equo.
La
celebrazione
dei
processi
si
fa
anche
seguendo
un
ordine
cronologico,
tenendo
conto
dei
termini
di
prescrizione,
mentre
molte
volte,
per
seguire
la
moda
di
svolgere
solo
determinati
processi,
si
fa
in
modo
che
altri
vadano
in
prescrizione.
Solo
così
si
può
garantire
una
giustizia
giusta
per
tutti,
e
sottolineo
tutti
i
cittadini
di
fronte
ad
una
disparità
di
trattamento,
a
una
negligenza
o
a
un'imperizia
del
giudice
che
per
definizione
dovrebbe
essere
imparziale
e
super
partes!
204
Grazie.
Seduta
della
Camera
dei
Deputati
n.
380
del
24/2/2015
(Omissis)
(Dichiarazioni
di
voto
finale
–
A.C.
2738)
PRESIDENTE.
Passiamo
alle
dichiarazioni
di
voto
finale.
Ha
chiesto
di
parlare
per
dichiarazione
di
voto
l'onorevole
Marco
Di
Lello.
Ne
ha
facoltà.