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vede
perchè
debbano
godere
di
un
trattamento
diverso,
sul
piano
della
responsabilità,
rispetto
a
tutti
gli
altri
dipendenti
pubblici
e,
almeno
in
parte,
a
coloro
che
esercitano
la
libera
professione
in
certi
ambiti
particolarmente
delicati.
Il
senatore
BUCCARELLA
(M5S)
osserva
che,
se
la
Commissione
dovesse
approvare
l'estensione
della
misura
di
rivalsa
nell'ambito
delle
azioni
contro
i
giudici,
l'effetto
sarebbe
dirompente
sul
piano
della
separazione
dei
poteri
e
in
particolare
dell'autonomia
nell'esercizio
della
giurisdizione.
Il
senatore
GIARRUSSO
(M5S)
ritiene
che
i
magistrati
non
siano
paragonabili
agli
altri
dipendenti
pubblici
né
ai
liberi
professionisti
se
non
altro
per
il
fatto
che
costituiscono
un
ordine
autonomo
e
indipendente
da
ogni
altro
potere
secondo
il
dettato
costituzionale.
Conseguentemente,
anche
la
responsabilità
dei
giudici
ha
un
fondamento
costituzionale
autonomo
che
va
oltre
l'articolo
28,
pertanto,
la
misura
della
rivalsa
nei
giudizi
di
risarcimento
del
danno
non
integra
un
privilegio,
quanto
una
forma
di
tutela
dei
cittadini
nei
confronti
dei
poteri
forti
che
si
esplica
nell'esercizio
autonomo
della
giurisdizione.
Il
senatore
BARANI
(GAL)
non
ritiene
equo,
dal
punto
di
vista
ordinamentale,
che
alcune
categorie
di
dipendenti
pubblici
come
i
medici
siano
interamente
e
direttamente
responsabili
dei
propri
errori
commessi
con
colpa
grave,
laddove
i
magistrati,
allo
stato
dell'arte,
non
sono
direttamente
responsabili
potendo
il
cittadino
domandare
il
risarcimento
nei
confronti
dello
Stato
il
quale,
solo
in
un
momento
successivo,
può
esercitare
l'azione
di
rivalsa
nei
confronti
del
giudice.
Peraltro,
ciò
contrasta
con
la
volontà
popolare
che
mediante
l'approvazione
del
quesito
referendario
del
1987
si
era
pronunciata
a
favore
della
responsabilità
diretta
ed
effettiva
dei
magistrati.
La
senatrice
MUSSINI
(Misto)
rileva
che,
ove
si
introducesse
nel
nostro
ordinamento
la
responsabilità
diretta
dei
magistrati,
occorrerebbe
bilanciarla
con
le
diverse
forme
di
responsabilità
già
previste
per
l'esercizio
dei
poteri
spettanti
ai
ministri
e
al
Presidente
del
Consiglio
e
persino
agli
altri
organi
di
rilievo
costituzionale.
La
seduta,
sospesa
alle
ore
15,40,
riprende
alle
ore
15,45.
Il
senatore
LUMIA
(PD)
ritiene
che
debbano
essere
mantenute
distinte
le
questioni
relative,
rispettivamente,
alla
misura
della
rivalsa
nel
caso
di
responsabilità
indiretta
dei
magistrati,
e
quella
dovuta
per
responsabilità
diretta,
secondo
il
principio
"chi
sbaglia
paga".
Dal
primo
punto
di
vista
osserva
che,
essendo
comunque
fondate
le
competenze
stipendiali
dei
magistrati
sulle
entrate
dello
Stato,
la
responsabilità
indiretta,
costituisce
comunque
una
forma
di
garanzia
per
i
cittadini
e
non
un
privilegio
per
i
magistrati.
Inoltre,
la
differenziazione
di
responsabilità
tra
i
vari
soggetti
dell'ordinamento,
trova
giustificazione
nell'articolazione
storica
della
democrazia
e,
in
ultima
analisi,
nel
principio
di
separazione
tra
i
poteri.
Il
senatore
GIOVANARDI
(NCD)
osserva
che
in
un
sistema
democratico
basato
sul
principio
di
eguaglianza
occorre
evitare
privilegi
in
capo
a
categorie
di
soggetti
tanto
più
che
gli
stipendi
dei
dipendenti
pubblici
provengono
comunque
dalle
casse
dello
Stato
e,
dunque,
dai
cittadini
contribuenti.
Se
non
si
vuole
scardinare
il
principio,
comunque
alquanto
discutibile,
della
responsabilità
indiretta
dei
magistrati,
così
come
delineato
dalla
legge
del
1988,
è
tuttavia
necessario
riportare
ad
equità
la
misura
dell'azione
di
rivalsa
nei
giudizi
di
risarcimento
contro
lo
Stato.
La
senatrice
ALBERTI
CASELLATI
(FI-‐PdL
XVII)
afferma
che
nei
giudizi
di
risarcimento
contro
lo
Stato
per
gli
errori
giudiziari,
la
responsabilità
effettiva
dei
magistrati
deve
essere
acclarata
di
volta
in
volta
non
trascurando
la
priorità
di
tutela
dei
diritti
dei
cittadini.
Al
riguardo,
sarebbe
opportuno
rivolgere
uno
sguardo
agli
altri
Paesi
europei
soprattutto
con
riferimento
alle
eventuali
limitazioni
che
riguardano
le
azioni
di
rivalsa.
Il
senatore
FALANGA
(FI-‐PdL
XVII)
non
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