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decaduti,
in
assenza
dei
proponenti,
gli
emendamenti
6.100
e
6.101.
Dopo
che
la
senatrice
STEFANI
(LN-‐Aut)
ha
ritirato
l'emendamento
6.0.1,
il
presidente
PALMA
dichiara
improponibile
l'emendamento
6.0.2.
Il
seguito
dell'esame
congiunto
è
quindi
rinviato.
2a
Commissione
permanente
(Giustizia)
-‐
Seduta
n.
127
(pom.)
del
02/07/2014
Prosegue
l'esame
congiunto,
sospeso
nella
seduta
di
ieri.
Il
relatore
BUEMI
(Aut
(SVP,
UV,
PATT,
UPT)-‐ PSI-‐MAIE)
invita
la
Commissione
a
valutare
l'opportunità
di
rinviare
di
qualche
giorno
il
seguito
dell'esame
congiunto
dei
provvedimenti
in
titolo
con
il
conseguente
mantenimento
dell'accantonamento
degli
emendamenti
riferiti
all'articolo
2
e
all'articolo
5
già
disposto
nel
corso
della
seduta
di
ieri.
Egli
ritiene
infatti
che
sulle
questioni
della
responsabilità
derivante
da
erronea
interpretazione
della
legge
e
della
disciplina
dell'azione
di
rivalsa
-‐
oggetto
dei
citati
emendamenti
-‐
sia
possibile
giungere
all'elaborazione
di
proposte
condivise,
concertate
anche
con
l'Esecutivo
e
che
tengano
conto
anche
della
più
recente
giurisprudenza
comunitaria.
Il
vice
ministro
COSTA
condivide
la
proposta
del
relatore,
ritenendo
che
sulle
problematiche
connesse
alla
responsabilità
derivante
da
erronea
interpretazione
della
legge
e
sulla
azione
di
rivalsa
sia
necessario
rinvenire,
già
in
sede
referente,
una
soluzione
condivisa,
nel
rispetto
anche
della
giurisprudenza
comunitaria.
Il
senatore
LUMIA
(PD)
rileva
preliminarmente
come
la
Commissione
abbia
già
svolto
una
proficuo
esame
dei
provvedimenti
in
titolo,
giungendo
tra
l'altro
alla
approvazione
di
proposte
emendative
senza
dubbio
migliorative
del
testo
originario.
È
indubbio
che
un
breve
rinvio
potrà
consentire
alla
Commissione
di
trovare
una
soluzione
condivisa
anche
sulle
delicate
e
complesse
questioni
sottese
alla
responsabilità
derivante
da
erronea
interpretazione
della
legge
e
sui
limiti
dell'azione
di
rivalsa.
Il
senatore
D'ASCOLA
(NCD)
si
associa
ai
rilievi
testé
svolti
dal
collega
Lumia,
ponendo
in
luce
la
rilevanza
della
questione
connessa
all'attività
interpretativa
e
alla
difficoltà
di
distinguere
condotte
rilevanti
ai
fini
della
responsabilità
civile
da
quelle
in
grado
di
configurare
meri
vizi
di
legittimità
della
sentenza.
Sottolinea
inoltre
l'esigenza
di
una
ulteriore
riflessione,
in
vista
dell'esame
in
Assemblea,
anche
sulle
tematiche
oggetto
dell'articolo
4
del
disegno
di
legge
n.
1070.
La
senatrice
ALBERTI
CASELLATI
(FI-‐PdL
XVII)
chiede
che
sia
precisata
la
durata
della
sospensione
dell'esame
e
che
sia
chiarito
l'eventuale
impatto
sulla
proposta
de
jure
condendo
delle
dodici
linee
guida
in
materia
di
giustizia
approvate
dal
Consiglio
dei
ministri
di
lunedì.
Il
senatore
BARANI
(GAL)
ritiene
assolutamente
necessario
prevedere
una
disciplina
in
materia
di
responsabilità
civile
dei
magistrati
in
grado
di
assicurare
l'effettiva
risarcibilità
dei
danni
provocati
dall'erronea
interpretazione
della
legge
ai
cittadini.
Il
senatore
CALIENDO
(FI-‐PdL
XVII)
si
esprime
favorevolmente
alla
proposta
di
rinvio,
sollecitando
una
riflessione
nel
merito
delle
proposte
concernenti
la
quantificazione
dell'azione
di
rivalsa
e
i
termini
del
rinvio
pregiudiziale.
Il
senatore
GIOVANARDI
(NCD),
nell'acconsentire
alla
proposta
di
rinvio,
ritiene
necessario
attirare
l'attenzione
della
Commissione
sul
testo
che
si
sta
licenziando.
In
particolare,
la
soluzione
prospettata
dalla
Commissione
oltre
a
ribadire
la
responsabilità
indiretta
dei
magistrati,
limita
la
stessa
al
solo
errore
di
diritto.
Non
si
comprende
per
quale
ragione
si
voglia
poi
ulteriormente
restringere
la
responsabilità
limitando
il
quantum
dell'azione
di
rivalsa,
soprattutto
se
si
considera
che
ormai
da
anni
l'attività
giurisdizionale
è
coperta
da
polizze
assicurative.
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