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comprende
il
tenore
delle
affermazioni
del
senatore
Lumia,
secondo
il
quale
la
responsabilità
indiretta
dei
magistrati
sarebbe
una
conseguenza
dell'articolazione
della
democrazia
e
dunque
una
proiezione
della
divisione
dei
poteri.
Ritiene
invece
che
gli
errori
giudiziari
debbano
essere
severamente
puniti,
secondo
i
principi
generali
dell'ordinamento
a
tutela
dei
cittadini.
Il
senatore
CALIENDO
(FI-‐PdL
XVII),
ad
integrazione
di
quanto
già
affermato
in
precedenza,
ricorda
che
l'organizzazione
dello
Stato
si
basa
sul
modello
napoleonico
e
che
i
Padri
costituenti,
con
la
previsione
di
cui
all'articolo
28
della
Costituzione,
avevano
immaginato
forme
di
responsabilità
diretta
per
tutti
i
dipendenti
pubblici.
Tuttavia,
la
legge
n.
117
del
1988
ha
introdotto
forme
di
limitazione
alla
responsabilità
dei
magistrati
che,
però,
non
può
prescindere
dalla
valutazione
della
colpa
grave
per
la
definizione
della
misura
della
rivalsa.
Da
questo
punto
di
vista,
la
responsabilità
civile
dei
magistrati
rappresenta
una
garanzia
a
tutela
dei
più
deboli.
Il
relatore
BUEMI
(Aut
(SVP,
UV,
PATT,
UPT)-‐ PSI-‐MAIE)
ritiene
che
la
formulazione
delle
proposte
emendative
che
fanno
riferimento
al
limite
dell'ammontare
oggetto
dell'azione
di
rivalsa
nei
riguardi
del
singolo
magistrato
devono
essere
prese
in
attenta
considerazione,
al
fine
di
rendere
effettiva
la
responsabilità
civile
in
capo
agli
appartenenti
all'ordine
giudiziario.
Occorrerà
tuttavia
mantenere
ferma
la
distinzione
tra
il
limite
per
le
azioni
di
rivalsa
conseguenti
al
danno
di
origine
dolosa,
da
quelle
a
titolo
di
colpa
grave;
la
Commissione,
in
definitiva,
dovrà
raggiungere
soluzioni
equilibrate
che
consentano
di
non
determinare
influenze
negative
sull'esercizio
della
giurisdizione
senza,
al
contempo,
poter
garantire
zone
di
irresponsabilità
nell'ordinamento
che
non
devono
trovare
spazio
per
nessuna
categoria
di
servitori
dello
Stato.
Il
vice
ministro
COSTA
evidenzia
come
dall'esame
degli
emendamenti
sino
ad
ora
svolto
dalla
Commissione
emerga
generale
consonanza
sul
fatto
che
il
vigente
limite
all'azione
di
rivalsa,
che
si
spinge
fino
al
massimo
di
un
terzo
dell'annualità
stipendiale,
non
appare
soddisfacente.
Non
stupisce
che
questo
elemento
sia
condiviso
da
sensibilità
politiche
assai
differenti.
Come
rilevato
anche
dal
relatore
è
opportuno
intervenire
con
una
disciplina
coerente
con
l'insieme
delle
tematiche
sulle
quali
si
è
già
raggiunto
un
accordo
in
sede
di
Commissione.
In
particolare,
si
conviene
tutti
sul
fatto
che
il
sistema
del
filtro
di
ammissibilità
non
ha
sortito
gli
effetti
attesi.
Si
è
poi
raggiunta
una
ragionevole
intesa
sull'opportunità
di
estendere
la
latitudine
applicativa
dell'azione
di
responsabilità
e
sulla
tipologia
di
danno
risarcibile;
del
pari,
sembra
condiviso
l'intento
di
distinguere
chiaramente,
anche
su
piano
dei
limiti
quantitativi
della
rivalsa,
in
base
al
titolo
di
dolo
o
colpa
grave
che
dà
vita
alla
pretesa
risarcitoria.
Si
deve
avere
anche
riguardo
al
fatto
che
la
Commissione
ha
già
approvato
un
emendamento
che
ribadisce
l'obbligatorietà
dell'azione
di
rivalsa,
al
fine
di
evitare
che
essa
sia
intesa
come
mera
facoltà
suscettibile
di
non
trovare
seguito
effettivo.
In
definitiva,
il
Governo
offrirà
un
contributo
alla
ridefinizione
della
misura
della
rivalsa
di
cui
all'articolo
8
della
legge
n.
117
del
1988,
tenendo
in
conto
la
mutata
chiave
di
lettura
rispetto
alla
natura
del
danno,
al
quadro
coerente
della
disciplina
in
punto
di
obbigatorietà
della
rivalsa
e
nella
prospettiva
di
un
potenziale
allargamento
dei
presupposti
per
riscontrare
il
danno
da
colpa
grave.
Il
presidente
PALMA
ringrazia
tutti
gli
intervenuti
per
i
contributi
offerti
sul
tema
riguardato
dagli
emendamenti
aggiuntivi
all'articolo
5
che
rimangono,
per
ora,
accantonati.
Si
passa
quindi
alla
votazione
degli
emendamenti
riferiti
all'articolo
6
del
disegno
di
legge
in
esame.
L'emendamento
6.1
è
ritirato
dal
senatore
CAPPELLETTI
(M5S),
mentre
sono
dichiarati
67