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settembre
la
Commissione
e
il
Governo
possano
convergere
sull'approvazione
di
un
testo
coerente
con
le
disposizioni
già
approvate
in
sede
di
esame
dei
disegni
di
legge
in
titolo.
Il
presidente
PALMA,
a
titolo
personale,
non
concorda
con
la
richiesta
di
rinvio
dell'esame
testé
avanzata;
infatti,
ad
oggi
il
Governo
non
ha
ancora
predisposto
un
disegno
di
legge
sulla
responsabilità
civile
dei
magistrati.
Né
ritiene
possa
essere
considerato
di
una
qualche
rilevanza,
ai
fini
dell'organizzazione
dei
lavori
parlamentari,
il
forum
on-‐line,
cui
ha
accennato
il
vice
ministro
Costa.
Tuttavia,
prendendo
atto
del
fatto
che
il
relatore
ha
oggi
presentato
una
riformulazione
sostanzialmente
innovativa
dell'emendamento
che
tipizza
la
colpa
grave
ai
fini
del
risarcimento
del
danno,
ritiene
opportuno
fissare
un
termine
per
la
presentazione
di
eventuali
subemendamenti
riferiti
all'emendamento
2.1002
(testo
3)
per
le
ore
18
di
giovedì
31
luglio.
incontrastabilmente
dagli
atti
del
procedimento;
d)
l'emissione
di
provvedimento
concernente
la
libertà
della
persona
fuori
dei
casi
consentiti
dalla
legge
o
senza
motivazione;
e)
il
discostarsi,
senza
adeguata
motivazione,
dall'interpretazione
della
legge
espressa
dalle
sezioni
unite
della
Corte
di
cassazione.
3-‐bis.
Ai
fini
di
cui
alla
lettera
a)
del
comma
3
si
considera
legge
anche
il
diritto
dell'Unione
europea.
Per
valutare
la
gravità
della
relativa
violazione
si
tiene
conto
del
grado
di
chiarezza
e
di
precisione
della
norma
violata,
del
carattere
scusabile
ovvero
inescusabile
dell'errore
di
diritto
commesso,
e
del
manifesto
contrasto
dell'atto
o
del
provvedimento
adottati,
ovvero
del
comportamento
tenuto,
con
il
tenore
letterale
della
norma
ovvero
con
la
giurisprudenza
della
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea
che
ne
ha
dato
interpretazione.
L'inosservanza
dell'obbligo
di
rinvio
pregiudiziale
ai
sensi
dell'articolo
267,
terzo
paragrafo,
del
Trattato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea
costituisce
sempre
negligenza
inescusabile.".»
Sulla
proposta
del
Presidente,
conviene
la
Commissione.
Il
seguito
dell'esame
congiunto
è
quindi
rinviato.
EMENDAMENTI
AL
DISEGNO
DI
LEGGE
N.
2a
Commissione
permanente
(Giustizia)
-‐
1070
Seduta
n.
147
(pom.)
del
30/09/2014
Art.
2
2.1002
(testo
3)
IL
RELATORE
Sostituire
il
comma
2
con
il
seguente:
«2.
All'articolo
2
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117e
successive
modificazioni,
il
comma
3
è
sostituito
dal
seguente:
"3.
Costituiscono
colpa
grave,
sanzionata
ai
sensi
del
comma
1:
a)
la
grave
violazione
di
legge,
determinata
da
negligenza
inescusabile;
b)
l'affermazione,
determinata
da
negligenza
inescusabile
di
ogni
elemento
del
fatto,
purchè
rilevante
ai
fini
della
decisione,
la
cui
esistenza
è
incontrastabilmente
esclusa
dagli
atti
del
procedimento;
c)
la
negazione,
determinata
da
negligenza
inescusabile
di
ogni
elemento
del
fatto,
purchè
rilevante
ai
fini
della
decisione,
la
cui
esistenza
risulta
Il
relatore
BUEMI
(Aut
(SVP,
UV,
PATT,
UPT)-‐ PSI-‐MAIE)
riferisce
sul
disegno
di
legge
in
titolo,
che
investe
il
tema
della
riforma
della
responsabilità
civile
dei
magistrati,
sul
quale
la
Commissione
ha
già
svolto
un
approfondito
esame
muovendo
dai
disegni
di
legge
a
sua
propria
firma
e
del
senatore
Barani.
L'oratore
enuclea
gli
aspetti
salienti
della
proposta
governativa
nel
presupposto
che
tutti
i
senatori
abbiano
ormai
presente
il
quadro
delle
problematiche
connesse
con
i
propositi
di
modifica
della
legge
n.
117
del
1988.
Premette,
tuttavia,
che
il
Governo
si
fa
carico
in
sede
di
relazione
illustrativa
e
poi
nell'articolo
1,
nella
parte
in
cui
modifica
i
commi
3
e
seguenti
dell'articolo
2
della
legge
13
aprile
1988
n.
117,
di
integrare
la
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