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disciplina
della
responsabilità
per
violazione
manifesta
della
legge
con
un
espresso
riferimento
al
diritto
dell'Unione
europea
a
questo
fine
specifico,
si
dovrà
tener
conto
di
indici
particolari
quali:
la
posizione
adottata
eventualmente
da
un'istituzione
dell'Unione
europea;
la
mancata
osservanza
dell'obbligo
di
rinvio
pregiudiziale
di
cui
all'articolo
267,
comma
3,
del
Trattato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea.
Innanzitutto
si
mantiene
l'impostazione
del
cosiddetto
sistema
misto
di
responsabilità
civile,
fondato
cioè
sulla
responsabilità
diretta
dello
Stato
e
su
quella,
esercitata
in
sede
di
rivalsa,
del
magistrato.
Lo
spettro
della
responsabilità
dello
Stato
sulla
violazione
del
diritto
ovvero
sul
travisamento
del
fatto
e
delle
prove
è
modulato
sulla
colpa
grave.
Si
tende
a
modificare
la
clausola
di
salvaguardia
per
l'attività
di
interpretazione
delle
norme
di
diritto
e
della
valutazione
del
fatto
e
delle
prove
che
non
è
operativa
in
caso
di
dolo
del
magistrato.
Neanche
qualora
l'interpretazione
si
risolva
in
una
violazione
manifesta
della
legge
e
la
valutazione
dei
fatti
e
delle
prove
in
un
travisamento
degli
uni
e
delle
altre,
la
clausola
di
salvaguardia
citata
potrà
trovare
applicazione.
Al
fine
di
aumentare
l'effettiva
responsabilizzazione
degli
appartenenti
all'ordine
giudiziario,
si
determina
l'eliminazione
del
filtro
giudiziale
che
oggi
raffina
e
limita
l'ammissibilità
della
domanda.
Quanto
alle
novelle
in
materia
di
azioni
di
rivalsa,
si
conferma
l'obbligo
della
sua
promozione
nei
confronti
del
magistrato
autore
di
condotta
illecita
per
negligenza
inescusabile;
è
altresì
incrementato
il
tempo
utile
per
proporre
la
medesima
domanda
di
rivalsa
da
parte
dello
Stato;
si
determina
un
congruo
incremento
della
sua
misura
che
viene
innalzato
fino
alla
metà
dell'annualità
dello
stipendio.
Di
particolare
rilievo
è,
peraltro,
il
consolidamento
dei
rapporti
tra
i
profili
di
responsabilità
civile
e
disciplinare.
L'impianto
normativo
è
caratterizzato
da
cinque
articoli
che
intervengono
novellando
la
legge
Vassalli.
L'articolo
1
modifica
i
presupposti
generali
della
responsabilità,
incidendo
sull'articolo
2
della
legge
n.
117
del
1988.
L'articolo
2
del
provvedimento
in
illustrazione
dispone
la
citata
abrogazione
del
filtro
di
ammissibilità
delle
domande.
L'articolo
3
incide
direttamente
sugli
articoli
7
e
8
della
legge
Vassalli
introducendo
le
modifiche
all'azione
di
rivalsa
dianzi
esposte.
Sottolinea,
quindi,
il
rilievo
del
presupposto
soggettivo
di
tale
azione
che
è
riconducibile
alla
negligenza
inescusabile.
Precisa,
peraltro,
che
non
solo
viene
elevata
da
un
terzo
alla
metà
di
una
annualità
la
misura
della
rivalsa
sullo
stipendio
del
magistrato
responsabile,
ma
viene
altresì
innalzata
ad
un
terzo
la
rata
mensile
dello
stipendio
espropriabile
con
esecuzione
forzata.
Da
ultimo,
gli
articoli
4
e
5
del
disegno
di
legge
recano
rispettivamente
la
clausola
di
copertura
degli
oneri
finanziari
e
la
disposizione
sull'efficacia
della
novella
legislativa.
Il
relatore
osserva
che
il
Governo
ha
inteso
ricondurre
ai
giudici
popolari
la
sola
responsabilità
per
dolo
e
ciò
in
forza
della
pronuncia
della
Corte
costituzionale
n.
18
del
1989.
Quanto
poi
ai
magistrati
onorari,
i
presupposti
di
responsabilità
sono
quelli
comuni
di
dolo
e
negligenza
inescusabile.
Conclude
rilevando
che
nella
relazione
illustrativa
il
Governo
afferma
che
le
modifiche
apportate
alla
disciplina
dell'azione
di
rivalsa
sono
state
redatte
per
incontrare
un
generale
consenso
parlamentare,
evidenziato
dalle
iniziative
attualmente
in
discussione
anche
presso
questa
Commissione
e
dalle
proposte
emendative
ad
esse
riferite
e
in
parte
già
esaminate.
Il
senatore
CALIENDO
(FI-‐PdL
XVII)
auspica
che
il
relatore
possa
offrire
chiarimenti
sui
due
delicati
profili
del
testo
del
disegno
di
legge
appena
illustrato.
Si
tratta
del
titolo
di
responsabilità
riconducibile
ai
magistrati
onorari
e
dell'effettivo
funzionamento
dell'istituto
della
rivalsa.
Il
presidente
PALMA
chiede
che
i
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