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La negoziazione assistita, introdotta dal D.L. 132/2014, si distingue dalla mediazione civile perchè consiste in un accordo per cooperare, tramite l'assistenza dei propri avvocati, a risolvere in via amichevole una controversia non soggetta a mediazione obbligatoria, in un termine compreso tra uno e tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti.

Negoziazione assistita volontaria

La procedura di negoziazione volontaria ha per oggetto esclusivamente diritti disponibili con esclusione della materia del lavoro.
L'invito a stipulare la convenzione di negoziazione, che incide sul decorso della prescrizione e sul maturare della decadenza, deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642 primo comma c.p.c.

Negoziazione assistita obbligatoria

La procedura di negoziazione obbligatoria ha per oggetto, a pena di improcedibilità, le domande di condanna al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti senza limiti di valore e le domande di pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro.
Dalla negoziazione obbligatoria sono escluse le azioni di condanna relative a materie soggette di mediazione obbligatoria, le controversie relative a obbligazioni derivanti da contratti tra professionisti e consumatori, o quelle soggette a speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, o infine quelle in cui si può stare in giudizio personalmente.
Sono inoltre esclusi: a) i procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; b) i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'articolo 696-bis c.p.c.; c) i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; d) i procedimenti in camera di consiglio; e) l'azione civile esercitata nel processo penale.

Negoziazione assistita matrimoniale

La procedura di negoziazione matrimoniale ha per oggetto la soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, alle condizioni di legge, o per la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'accordo concluso può avere effetto ed essere trascritto nei registri solo col nullaosta del procuratore della repubblica presso il tribunale competente o, in presenza di figli minori o non autosufficienti, con la sua autorizzazione che è rilasciata quando l'accordo risponde all'interesse dei figli mentre, se non è ritenuto tale, l'accordo è trasmesso dallo stesso p.m., entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. La Procura della Repubblica di Imperia ha emanato linee guida sulla negoziazione assistita, qui consultabili predisponendo altresìun modulo di trasmissione. L'avvocato, autenticata copia dell'accordo autorizzato, deve trasmetterla entro il termine di dieci giorni dall'autorizzazione all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, pena una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila fino a diecimila euro irrogata dal comune competente per il registro.

Deposito degli accordi di negoziazione assistita

Il C.N.F. ha predisposto un gestionale per il deposito degli accordi di negoziazione assistita, raggiungibile al questo indirizzo web. Qui è invece consultabile la guida.