:: NOTE LEGALI

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:: AREE RISERVATE

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Lextel pec
Sfera

:: UTILITÀ

La sezione presenta alcune informazioni utili in materia di notificazioni civili all'estero (indicazioni fornite dall'U.N.E.P. di Imperia).

NOTIFICAZIONE NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA
E' disciplinata dal Regolamento n. 1393/2007 (sito: e-justice.europa.eu). Il regolamento si applica per la notificazione di atti giudiziari ed extragiudiziari civili e commerciali degli stati membri.
Modalità
Art. 4-11 notifica tramite spedizione di due copie con traduzione all'organo ricevente straniero corredata dal modello ufficiale denominato Domanda di notificazione o comunicazione di un atto (Domanda notificazione u.e.) redatta nella lingua ufficiale dello Stato richiesto.
Per visualizzare l'elenco degli organi designati da ciascun paese: https://e-justice.europa.eu/content_serving_documents-373-it.do?init=true
In assenza di traduzione dell'atto si allega mod. 2 ai sensi art. 8 paragrafo 1 reg. europeo atto non tradotto.
In alternativa
Art. 14 notifica per posta, direttamente alla residenza del destinatario. Ogni Stato membro può specificare le condizioni alle quali accetta la notificazione o la comunicazione di atti giudiziari per posta.
art. 13 Per i soli cittadini italiani residente all'estero è ammessa la notifica diretta tramite agenti diplomatici o consolari.
Art. 12 Infine in casi eccezionali gli atti possono essere trasmessi agli organi di un altro Stato membro per via diplomatica.

NOTIFICAZIONI IN PAESI NON ADERENTI ALL'UNIONE EUROPEA
Si effettuano ai sensi della Convenzione dell'Aja del 15 Novembre 1965 e di eventuali Convenzioni bilaterali che prevalgono sull'adesione alla Convenzione multilaterale.
Occorre verificare caso per caso la vigenza attuale di ogni Convenzione bilaterale e prestare attenzione agli aggiornamenti normativi.
In assenza si applica per la notificazione di atti giudiziari ed extragiudiziari civili e commerciali la Convenzione del 15 Novembre 1965.
Modalità
Spedizione all'Autorità Centrale designata di due copie tradotte accompagnate dal Modello 1 Faccia A e B e Modello 2 Faccia A e B (in duplice esemplare).
Modello di convenzione, facsimile in lingua inglese/francese. Altre lingue disponibili sul sito.
In caso di destinatari con la sola cittadina italiana è ammessa la procedura per via consolare ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo n. 71 del 3 febbraio 2011 e non occorre la traduzione.

IN VIA RESIDUALE
Si applica l'art. 142 Codice di Procedura Civile.

NOTIFICAZIONI NEL PRINCIPATO DI MONACO
Si applica la Convenzione dell'Aja del 15 Novembre 1965.
Autorità centrale competente è La Direction des Services judiciaires de la Principauté de Monaco PALAIS DE JUSTICE, 5, rue Colonel Bellando de Castro MC- 98000 MONACO cedex –Monaco
I documenti da trasmettere sono il modello in duplice copia compilato in lingua francese e due esemplari dell'atto tradotto in lingua francese.
N.B. IL PRINCIPATO DI MONACO DICHIARA DI OPPORSI ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERTÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, LETTERA A).
PERTANTO NON E' AMMESSA LA NOTIFICA DIRETTA VIA POSTA.

Modulistica.
Busta bianca, cartolina rossa, ricevuta raccomandata estera.
1) Domanda di notificazione all'estero ex Regolamento UE n. 1393/07 - allegato II
2) Domanda di notificazione all'estero ex Convenzione dell'Aja del 1965