:: UTILITÀ
La sezione presenta alcune informazioni utili in materia di notificazioni civili.
Notifiche ex L. 53/1994
istruzioni dell'Unione triveneta (aggiornate al 2016)
nota ministeriale sui pubblici elenchi delle p.e.c.
nota ministeriale sulle nuove buste
Legge 21
gennaio 1994 n. 53
Facoltà di notificazioni di atti civili,
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati.
Articolo 1
1. L'avvocato, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice
di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui
albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la
notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo
del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre
1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia
eseguita personalmente.
Articolo 2
1. Per la notificazione di cui all'articolo 1 il notificante utilizza speciali
buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e
spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale per la
notifica a mezzo posta.
Articolo 3
1. Il notificante di cui all'articolo 1 deve:
a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia
dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la
copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da
notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di
vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di
cui all'articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le
indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario,
con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; sulle
buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui
all'articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;
c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le
indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con
l'aggiunta del numero di registro cronologico.
2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della
causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di
ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore;
per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare
anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.
3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto
dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e
seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.
Articolo 4
1. L'avvocato, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1,
può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale,
direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del
destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato, che abbia la
qualità di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del
notificante.
2. Nel caso di cui al comma 1, l'originale e la copia dell'atto devono essere
previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi
sono iscritti.
Articolo 5
1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere consegnato nelle
mani proprie del destinatario.
2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l'atto è
consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell'ordine in cui il
destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del
destinatario.
3. In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2 l'originale e la copia dell'atto
notificato nonchè il registro cronologico di cui all'articolo 8 sono
sottoscritti dalla persona alla quale l'atto è consegnato e, quando la consegna
sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita,
su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e
della qualità rivestita dal consegnatario.
Articolo 6
1. L'avvocato, che compila la relazione di cui all'articolo 3 o le annotazioni
di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste
dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente
dalla responsabilità prevista da altre norme.
Articolo 7
1. L'avvocato, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente
legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui
albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli
avvocati che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano
riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio
professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata
in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente
dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio
dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la
prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.
2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo
aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale
forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è
immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.
3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato consegna al consiglio
dell'ordine il registro di cui all'articolo 8, sul quale vengono annotati il
provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo.
4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente
legge sono resi pubblici nei modi più ampi.
Articolo 8
1. L'avvocato, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente
legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è
stabilito con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del
Consiglio nazionale forense.
2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa
numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del
consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un
consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7.
3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal
notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali
annotazioni previste dagli articoli precedenti.
4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli
continui vidimati uso computer.
Articolo 9
1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del
provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di
impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e
dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di
coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede,
contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il
cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.
Articolo 10
1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento
dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui
modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.
2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le
sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure,
in quanto applicabili.
Articolo 11
1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è
rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi
previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti
e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia
dell'atto o sulla data della notifica.
Articolo 12
1. I decreti del Ministro della giustizia previsti agli articoli 8 e 10 sono
emanati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
presente legge.
Articolo 13
1. La presente legge entra in vigore il 1 luglio 1994, fatta eccezione per le
disposizioni di cui all'articolo 12.
* Il D.M. 27
maggio 1994 n. 595400 ha istituito il registro cronologico ad uso degli
avvocati per notifica di atti civili, amministrativi e stragiudiziali,
prevedendo:
Articolo
1
E'
istituito per l'avvocato che intende procedere alla notificazione di atti
civili, amministrativi e stragiudiziali un registro cronologico conforme al
modello allegato al presente decreto; il registro può essere composto da moduli
continui vidimati uso computer, conformi al modello approvato.
Articolo
2
Agli
atti notificati, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, devono essere
apposte una o più marche da bollo di importo:
di L. 5.000 per gli atti aventi fino a due destinatari;
di L. 15.000 per gli atti aventi da tre a sei destinatari;
di L. 24.000 per gli atti aventi più di sei destinatari.
Le marche da bollo apposte agli atti di cui sopra devono essere annullate, prima
dell'uso, nei modi previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.