:: UTILITÀ
Legge 7
giugno 1993, n. 183
Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la
trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali.
Articolo
1
1.
La copia fotoriprodotta di un atto del processo redatto e sottoscritto da un
avvocato o da un procuratore e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di
telecomunicazione ad altro avvocato, si considera conforme all'atto trasmesso se
ricorrono i seguenti requisiti:
a)
all'avvocato che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata conferita
procura ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, che può
risultare anche dall'atto trasmesso, se questo rientra tra quelli indicati
nell'articolo 83, terzo comma, del codice di procedura civile;
b)
l'atto trasmesso porti l'indicazione e la sottoscrizione leggibile dell'avvocato
estensore e tali elementi risultino dalla copia fotoriprodotta dell'atto
medesimo. Se l'atto trasmesso contiene, a norma dell'articolo 83 del codice di
procedura civile, la procura, deve essere a questo apposta e deve risultare
dalla copia fotoriprodotta la sottoscrizione leggibile della parte, di cui sia
certificata l'autografia con la sottoscrizione leggibile dell'avvocato che
trasmette l'atto;
c)
la copia fotoriprodotta, il cui originale sia dichiarato conforme all'atto
trasmesso da parte dell'avvocato estensore e trasmittente, sia sottoscritta
dall'avvocato ricevente.
2.
La copia fotoriprodotta di un provvedimento del processo sottoscritta da un
avvocato e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro
avvocato, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i requisiti di
cui alla lettera c) del comma 1.
3.
La copia fotoriprodotta di un atto o di un provvedimento di altro processo
sottoscritta da un avvocato e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di
telecomunicazione ad altro avvocato, si considera conforme all'atto trasmesso se
ricorrono i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1.