:: NOTE LEGALI

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:: AREE RISERVATE

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:: UTILITÀ

Legge 7 giugno 1993, n. 183
Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali.

Articolo 1
1. La copia fotoriprodotta di un atto del processo redatto e sottoscritto da un avvocato o da un procuratore e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i seguenti requisiti:
a) all'avvocato che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, che può risultare anche dall'atto trasmesso, se questo rientra tra quelli indicati nell'articolo 83, terzo comma, del codice di procedura civile;
b) l'atto trasmesso porti l'indicazione e la sottoscrizione leggibile dell'avvocato estensore e tali elementi risultino dalla copia fotoriprodotta dell'atto medesimo. Se l'atto trasmesso contiene, a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, la procura, deve essere a questo apposta e deve risultare dalla copia fotoriprodotta la sottoscrizione leggibile della parte, di cui sia certificata l'autografia con la sottoscrizione leggibile dell'avvocato che trasmette l'atto;
c) la copia fotoriprodotta, il cui originale sia dichiarato conforme all'atto trasmesso da parte dell'avvocato estensore e trasmittente, sia sottoscritta dall'avvocato ricevente.
2. La copia fotoriprodotta di un provvedimento del processo sottoscritta da un avvocato e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1.
3. La copia fotoriprodotta di un atto o di un provvedimento di altro processo sottoscritta da un avvocato e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1.