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Introduzione dell'obbligo di dotarsi di posta elettronica certificata

Come è noto, la p.e.c. (posta elettronica certificata) è un mezzo di comunicazione di documenti informatici tra elaboratori elettronici caratterizzato dal fatto che il gestore certifica, con proprie ricevute, e con pieno valore legale, che un messaggio:
1) è stato spedito da un determinato indirizzo di posta elettronica;
2) è stato consegnato ad un altro determinato indirizzo di posta elettronica, senza essere alterato durante la trasmissione.
Pertanto, non occorre che la p.e.c. sia firmata digitalmente visto che l'art. 48 comma 2 del Codice dell'amministrazione digitale sancisce il principio di equivalenza della p.e.c. alla raccomandata con ricevuta di ritorno (a condizione che il destinatario sia titolare di una casella di posta certificata ex art. 2 lett. b D.P.R. 68/2005): sul punto si rimanda al blog degli Avvocati Telematici, che richiama anche la circolare n. 2/2010 del Dipartimento della funzione pubblica.
Orbene, ogni avvocato è tenuto a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata entro il 29 novembre 2009 in forza del combinato disposto dell'art. 16 comma 7 D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito dalla L. 28/1/2009 n. 2, e dell'art. 51 D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito in L. 06/08/2008 n. 133.
L'art. 16 comma 6, infatti, prevede che "i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" e che "gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata".
L'art. 51 prevede, fra l'altro, che a decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001 n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici; e che a decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria; e, sempre a decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile. In materia è quindi intervenuto l'art. 4 del D.L. 193/09 cui si rimanda (v. comunque la pagina sulla notificazione tramite p.e.c.).