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Introduzione della facoltà di notificazione tramite posta elettronica certificata

a) Notificazioni da parte degli avvocati.
L'art. 18 delle regole tecniche sul processo civile telematico (P.C.T.), contenute nel D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, consente agli avvocati autorizzati ex L. 53/1994, di eseguire le notifiche via p.e.c. Dopo il D.M. 44/2011 è intervenuta la L. 183/2011, che ha modificato la legge 53/1994 introducendo espressamente la p.e.c. quale mezzo di notifica degli avvocati autorizzati.

b) Notificazioni da parte di cancellerie e ufficiali giudiziari.
L'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193 prevede notificazioni e comunicazioni per via telematica (agli indirizzi di p.e.c. degli avvocati) non solo nell'ambito del processo civile ma anche nel processo penale, stabilendo che "nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata" (comma 2), e aggiungendo che l'ufficiale giudiziario, puo' eseguire la notificazione tramite posta elettronica certificata sin dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, salvo solo il caso in cui ne sia fatto "espresso divieto dalla legge" (comma 8).
Più specificamente, a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151 comma 2, del c.p.p., è ora possibile notificare per tale via telematica anche a persona diversa dall'imputato (comma 3 lettera a).
Inoltre, è stato inserito nel c.p.c. un art. 149 bis, rubricato "notificazione a mezzo posta elettronica", secondo cui: "se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma" (comma 8 lettera d).