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regime previgente, che ha sempre reclamato, per la realizzazione del mezzo fraudolento, di un quid pluris rispetto non solo alle mere condotte di mendaci indicazioni di componenti attivi, ma anche alla condotta di sottofatturazione dei ricavi.
Già nel vigore della legge n. 516 del 1982 (art. 4, n. 7), infatti, l'elaborazione giurisprudenziale21 aveva condotto a ritenere come, successivamente alla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale recata da Corte cost. n. 35 del 1991, la mera sottofatturazione di corrispettivi di cessioni di beni non potesse rivestire gli estremi del delitto di frode fiscale per difetto di una condotta fraudolenta.
Anche con riferimento all'art. 3 sino a ieri vigente, la Cassazione22 ha precisato come la semplice violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione, pur se finalizzata ad evadere le imposte, non è sufficiente, di per sé, ad integrare il delitto, dovendosi invece verificare, nel caso concreto, se essa, per le modalità di realizzazione, presenti un grado di insidiosità tale da ostacolare l'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria.
§ 2. DA “LINEE GUIDA SULLA REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE TRIBUTARIO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 MARZO 2014 N. 23” (PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRENTO, IN DPC 14/10/2015)
Le ragioni della delega.
Un inquadramento complessivo delle ragioni dell’intervento normativo è sicuramente utile. Con la legge 11 marzo 2014 n. 23 è stata conferita al Governo delega recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. In
21 Sez. 3, n. 9486 del 12 maggio 1999, Tomatis, Rv. 214076; Sez. 3, n. 201 del 10 dicembre 1991, Simonato, Rv. 188878; Sez. 3, n. 3273 del 25 febbraio 1991, Aloia, Rv. 186573.
22 Così, in motivazione, Sez. 3, n. 13641 del 12 febbraio 2002, Pedron, Rv. 221274, cit.
particolare, con l’articolo 8, comma 1, il Governo è stato delegato a procedere alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, oltre che alla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo.
Si sono volute perseguire una serie di concorrenti finalità. Tra queste, qui di interesse:
- quelle della predeterminazione delle condotte illecite e della certezza della risposta sanzionatoria
- quella della proporzione della risposta sanzionatoria, che non deve essere avvertita come vessatoria o di carattere [ingiustamente] espropriativo [ciò anche per evitare che gli obblighi fiscali accompagnati da sanzioni sproporzionate non risultino disincentivanti degli investimenti anche da parte di investitori stranieri]
- quella della riduzione delle fattispecie di rilevanza penale [operata anche attraverso la rimodulazione delle soglie di punibilità e l’individuazione di nuove ipotesi di non punibilità a fronte del comportamento resipiscente del contribuente che provveda a regolarizzare le proprie pendenze con l’amministrazione finanziaria]
- quella di distinguere, a livello di risposta sanzionatoria, le condotte maggiormente lesive qualificate da comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione ed all’utilizzo di documentazione falsa, rispetto a quelle, meno gravi, di omesso versamento o di dichiarazione infedele [operata vuoi elevando le soglie di punibilità, vuoi, per la dichiarazione infedele, escludendo la rilevanza penale della non corretta effettuazione di valutazioni giuridico- tributarie oggettivamente esistenti]
- quella di ampliare l’ambito di operatività della attenuante fondata sul pagamento del debito tributario
- quella della rapidità della risposta sanzionatoria [da soddisfare anche riducendo l’intervento sanzionatorio penale ai soli casi
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