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TITOLO II
ARTICOLO 2
(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)
1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
In vigore dal 22-10-2015
LAVORI PREPARATORI
§ 1. DALLA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL DECRETO LEGISLATIVO 74/2000
3.1.1. Premessa. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Nell’ambito del titolo II dello schema, recante le disposizioni incriminatrici, il capo I raggruppa i delitti in materia di dichiarazione, che, secondo quanto accennato in apertura, rappresentano l’asse portante del nuovo sistema punitivo (retro, § 1).
Posto che la dichiarazione avuta di mira è unicamente quella annuale, viene prefigurata,
in ossequio alle indicazioni della legge delega, una terna di figure delittuose, tutte qualificate da dolo specifico di evasione: la dichiarazione fraudolenta, la dichiarazione infedele e l’omessa dichiarazione.
La fattispecie della dichiarazione fraudolenta si connota come quella ontologicamente più grave: essa ricorre, infatti, quando la dichiarazione non soltanto non è veridica, ma risulta altresì «insidiosa», in quanto supportata da un «impianto» contabile, o più genericamente documentale, atto a sviare od ostacolare la successiva attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria, o comunque ad avvalorare artificiosamente l’inveritiera prospettazione di dati in essa racchiusa.
Nell’ambito di tale figura — che «assorbe» anche talune fattispecie attualmente punite a titolo di frode fiscale dall’articolo 4 del decreto-legge n. 429 del 1982 — è parso peraltro necessario differenziare, costruendole come delitti autonomi, le ipotesi in cui la falsa dichiarazione si fondi su fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 dello schema) e quella in cui si basi su artifici di altra natura (articolo 3 dello schema). L’esigenza nasce dalla diversa struttura che, in base alle indicazioni del legislatore delegante, il reato di dichiarazione fraudolenta è destinato ad assumere nelle due ipotesi: giacché solo nella seconda, e non invece nella prima, la punibilità del fatto resta subordinata al superamento di particolari soglie «quantitative».
La previsione di cui al n. 1) della lettera a) dell’articolo 9 della legge delega — a fronte della quale vanno configurate come «dichiarazioni fraudolente» quelle «fondate su documentazione falsa ovvero su altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile» — va infatti correlata con quella della successiva lettera b), che esclude la soggezione a soglie di punibilità delle «fattispecie concernenti ... l’utilizzazione di
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documentazione «documentazione
falsa». falsa»,
La formula adoperata dal


































































































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