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legislatore delegante, è stata d’altro canto intesa in senso puntuale e restrittivo — ossia come riferita alle sole fatture o documenti per operazioni inesistenti, quali definiti nell’articolo 1, lettera a), dello schema di decreto (retro, § 2) — in coerenza con l’esigenza di restringere il campo applicativo dell’ipotesi criminosa non soggetta a soglia ai fatti che presentino il maggiore indice di «decettività» nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
Sulla scorta di tale impostazione, l’articolo 2 dello schema punisce, dunque, a prescindere da ogni sbarramento quantitativo, chiunque, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi («gonfi», cioè, le componenti negative, in guisa da diminuire l’imponibile e l’imposta dovuta).
Ad evitare incertezze sul piano ermeneutico, si è ritenuto peraltro di dover precisare in quali casi il fatto si considera commesso «avvalendosi» dei documenti anzidetti. Va rilevato, infatti, come l’ampia elaborazione giurisprudenziale e dottrinale relativa al concetto di «utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti», rilevante nell’ottica applicativa del delitto di frode fiscale di cui all’articolo 4 del decreto- legge n. 429 del 1982, non sia recuperabile sic et sempliciter in rapporto alla nuova figura di reato, la quale resta integrata, non dalla mera condotta di utilizzazione, ma da un comportamento successivo e distinto, quale la presentazione della dichiarazione: dichiarazione alla quale, in base alla disciplina tributaria in vigore, non deve essere allegata alcuna documentazione probatoria. Viene dunque chiarito che si avvale dei documenti in questione chi li registra nelle scritture contabili obbligatorie, o comunque li detiene a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria (scilicet, in sede di successivo accertamento). Quest’ultima previsione è evidentemente riferibile (ed in primis) anche ai
contribuenti che non siano obbligati alla tenuta delle scritture contabili, i quali rientrano tra i destinatari della previsione punitiva.
Quanto al trattamento sanzionatorio, va rilevato come la Commissione giustizia della Camera, nell’esprimere il parere sullo schema preliminare di decreto, abbia segnalato l’opportunità di rimodulare verso il basso la pena edittale in esso prevista per il reato in esame e per i delitti di cui ai successivi articoli 3 e 8 (da due a sei anni di reclusione), pena considerata eccessivamente afflittiva (specie nel minimo), anche nel confronto con quella comminata per figure criminose di analoga ispirazione (false comunicazioni sociali, truffa aggravata ai danni dello Stato). Nel medesimo parere si accenna, altresì, alla possibilità di «individuare la misura del danno come parametro della pena da infliggere, in relazione ai reati di cui agli articoli 2 e 8, per i quali non si prevedono soglie di punibilità».
In parziale accoglimento di tali suggerimenti, la pena minima per i delitti innanzi indicati è stata ridotta ad un anno e sei mesi di reclusione. Non è sembrato viceversa corretto procedere ad un parallelo ridimensionamento della pena massima, essendo nella logica del sistema che tale pena debba attestarsi, per le ipotesi criminose più gravi (quali quelle in questione), sul livello più alto fra quelli ritagliati nell’ambito della fascia (da sei mesi a sei anni di reclusione) entro la quale, a norma dall’articolo 9, comma 2, lettera a), della legge delega, il legislatore delegato ha avuto mandato di stabilire la risposta punitiva ai singoli illeciti.
Quanto, poi, all’adeguamento della risposta sanzionatoria all’entità del danno erariale, esso risulta assicurato dalla previsione - già presente nello schema preliminare - di una pena decisamente più mite (da sei mesi a due anni di reclusione) per i casi in cui l’ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi indicato nella dichiarazione risulti inferiore a lire trecento milioni (la strutturazione della fattispecie con una pena più elevata per l’ipotesi-base e una più lieve per i casi di
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