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pena per il reato ex art. 4 d. lgs. 74/2000 è aumentata, la fattispecie vede tuttavia un sensibile innalzamento delle soglie di punibilità, soglie invece del tutto assenti della fattispecie di cui all’art. 2 del decreto medesimo.
Per effetto della cancellazione del riferimento alla annualità delle dichiarazioni, il delitto in questione può dunque ora perfezionarsi con qualunque dichiarazione, fra le quali rientrano, a titolo meramente esemplificativo, le dichiarazione dei redditi ed IRAP infra-annuali conseguenti alla messa in liquidazione di una società, le dichiarazioni nell’ipotesi di trasformazione, fusione e scissione societaria, le dichiarazione di operazioni intracomunitarie relative agli acquisti, le dichiarazioni mensili di acquisti di beni e servizi compiuti da enti o altre associazioni non soggetti passivi di imposta. Il campo di applicazione della norma risulta dunque ampliato, ma non, naturalmente, con efficacia retroattiva, trattandosi di nuova incriminazione, anche se parziale.
§ 2. DA “LINEE GUIDA SULLA REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE TRIBUTARIO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 MARZO 2014 N. 23” (PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRENTO, IN DPC 14/10/2015)
Le dichiarazioni fraudolente. - Nell’articolo 2, che punisce la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, è stato soppressa la parola “annuali” riferita alle dichiarazioni, con il professato intento di ampliare il novero delle dichiarazioni rilevanti.
La modifica soddisfa la finalità di perseguire con più efficacia le condotte più gravi, qui caratterizzate dall’utilizzo di documentazione falsa.
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