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«su altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile».
Nello schema preliminare di decreto, il riprodotto criterio di delega era stato attuato prevedendo che l’accennata fraudolenza oggettiva della condotta dovesse ravvisarsi in presenza di due condizioni fra loro concatenate. Si richiedeva, cioè, da un lato, che la dichiarazione mendace risultasse supportata dalla falsa rappresentazione degli elementi attivi o passivi nelle scritture contabili obbligatorie o nel bilancio (la «falsa rappresentazione contabile»); e, dall’altro, che tale falsa rappresentazione derivasse, a propria volta, dalla violazione degli obblighi di fatturazione o di registrazione dei corrispettivi relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi, ovvero da altri artifici idonei ad ostacolare l’accertamento della falsità.
Con particolare riguardo, peraltro, alla preliminare inclusione, tra gli «artifici» rilevanti nell’economia applicativa della figura criminosa in esame, della violazione degli obblighi di fatturazione e di registrazione di corrispettivi, il Governo aveva specificamente richiesto alle Commissioni parlamentari di pronunciarsi circa la conformità della soluzione adottata alla norma di delega, nella quale non compariva — diversamente che nel disegno di legge governativo n. 2979/S, le cui generali cadenze erano state da detta norma mutuate — un puntuale riferimento alla «violazione degli obblighi contabili» come condotta integrativa del reato di dichiarazione fraudolenta.
A seguito dei pareri formulati dalle Commissioni — dai quali sono emerse in effetti preoccupazioni circa un possibile vizio di eccesso di delega (nel parere della Commissione giustizia del Senato si è manifestato, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale formatasi in relazione al decreto-legge n. 429 del 1982, anche il timore di una violazione del principio di cui all’articolo 3 della Costituzione) — si è quindi provveduto a modificare l’originaria impostazione. In particolare, si è reputato di dover recepire la
richiesta, sostanzialmente convergente, delle due Camere di escludere che le anzidette violazioni contabili configurino, di per sé, con indeclinabile «automatismo», artifici idonei a determinare il passaggio dalla fattispecie di dichiarazione infedele a quella di dichiarazione fraudolenta. Non è sembrato possibile accogliere, per converso, il più puntuale invito della Commissione giustizia del Senato a costruire la fattispecie come reato comune (anziché dei soli soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili), stante il ricordato richiamo alla «rappresentazione contabile» che compare a chiusura dell’articolo 9, comma 1, lettera a), n. 1, della legge delega.
Si è dunque conclusivamente previsto che il delitto in argomento ricorra quando la dichiarazione inveritiera abbia luogo sulla base di una falsa rappresentazione degli elementi attivi e passivi nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento: formula, questa, che, senza qualificare tout court come «artificio» la violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione, lascia all’interprete la possibilità di determinare, nel caso concreto, se essa — per le sue particolari modalità, connesse anche al carattere di sistematicità, o per le circostanze di contorno (quale, ad esempio, la tenuta e l’occultamento di una «contabilità nera»), che eventualmente le conferiscano una particolare «insidiosità» — rientri nel paradigma punitivo della dichiarazione fraudolenta.
Al di là di ciò, la fattispecie criminosa resta poi soggetta — a differenza del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti — a soglie di punibilità intese, conformemente alla previsione dell’articolo 9, comma 1, lettera b), della legge delega, «a limitare l’intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi».
In via generale, si è ritenuta coerente con la complessiva filosofia dell’intervento l’attestazione delle soglie su livelli sensibilmente più elevati - fatto il ragguaglio
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