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2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
In vigore dal 22-10-2015
ARTICOLO 3
(Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
LAVORI PREPARATORI
§ 1. DALLA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL DECRETO LEGISLATIVO 74/2000
3.1.2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
L’articolo 3 dello schema delinea la fattispecie della dichiarazione fraudolenta mediante artifici diversi dall’utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Il reato resta integrato dalle mendaci indicazioni inerenti tanto agli elementi attivi che a quelli passivi: s’intende, nel senso della diminuzione dei primi o dell’aumento dei secondi rispetto al dato reale.
Come già anticipato, l’elemento qualificante della fattispecie, che ne segna il discrimen rispetto all’ipotesi della dichiarazione infedele, è rappresentato da un particolare coefficiente di decettività del mendacio, tale da costituire ostacolo al suo accertamento. In particolare, alla stregua delle indicazioni della legge delega, la dichiarazione fraudolenta è quella che si basa - oltre che su «documentazione falsa» -
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