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meritevoli di un tale tipo di risposta]
Il decreto legislativo n. 158 del 2015, di modifica delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 74 del 2000, è il “frutto” della delega e su questo principalmente devono svilupparsi, a prima lettura, considerazioni finalizzate a fornire indicazioni operative per un corretto approccio al novum normativo.
Le definizioni.
L’articolo 1, contenente le “definizioni”, è stato sottoposto a integrazioni e specificazioni, con il dichiarato intento di prevenire dubbi interpretativi e di rendere meglio leggibili le disposizioni. Si vuole soddisfare la finalità di una chiara predeterminazione dei comportamenti sanzionati, senza dubbi ed equivoci.
Tra le modifiche di maggior rilievo, si segnalano:
- nella lettera b), che definisce gli “elementi attivi o passivi” che concorrono a determinare il reddito o le basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si puntualizza che vi rientrano anche le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta; quindi, esemplificando, i crediti di imposta e le ritenute. Si tratta di una definizione rilevante, in particolare, ai fini dell’apprezzamento dei reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000
- nella lettera c), che reca la definizione di “dichiarazione”, si specifica che vi rientrano anche quelle che è tenuto a presentare il sostituto d’imposta [“nei casi previsti dalla legge”: ci si riferisce, in sostanza, alla previsione di cui all’articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 74 del 2000, che riguarda l’omessa presentazione della dichiarazione]
- nella lettera f),̧ che definisce la nozione di “imposta evasa”, si chiarisce che non si considera tale quella “teorica” collegata sia ad una rettifica in diminuzione di perdite dell’esercizio che all’utilizzo di perdite pregresse spettanti ed utilizzabili
- nella lettera g-bis), si fornisce la definizione di “operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente”, ricomprendendovi quelle poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall’articolo 10 bis della legge n. 212 del 2000, introdotto dal decreto legislativo n. 128 del 2015, in materia di disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale [con decorrenza dal 2 settembre 2015 ed efficacia dal 1° ottobre 2015] [nell’articolo 10 bis cit. si ritiene che configurino “abuso del diritto” le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti; precisandosi che: a) si considerano “operazioni prive di sostanza economica” i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato; mentre b) si considerano “vantaggi fiscali indebiti”, i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario]
- nella lettera g-ter), vengono definiti i “mezzi fraudolenti”, intendendosi come tali le condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.
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