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non possono essere trattate compiutamente nella presente relazione, in cui invece ci si limiterà in seguito a brevissimi cenni alla luce degli ultimi arresti giurisprudenziali.
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione avevano in passato affrontato il tema del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro costituenti "profitto del reato", affermando che il sequestro deve ritenersi ammissibile sia quando la somma si identifichi proprio in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa, sia ogni qual volta vi siano indizi per i quali il denaro di provenienza illecita sia stato depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare.
In particolare, Sez. Un., 24 maggio 2004, n. 29951, Focarelli, Rv. 228166, chiamate a pronunciarsi in una fattispecie in cui si procedeva per i reati di associazione per delinquere, reati fiscali e truffe ed era stato disposto il sequestro di somme di denaro depositate su conti correnti bancari, ritennero che la fungibilità del denaro e la sua funzione di mezzo di pagamento non impone che il sequestro debba necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegalmente percepite, bensì la somma corrispondente al loro valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta, purché sia attribuibile all'indagato68; si sottolineò, tuttavia, con chiarezza, che anche per il denaro deve pur sempre sussistere il rapporto pertinenziale, quale relazione diretta, attuale e strumentale, tra il “bene” sequestrato ed il reato del quale costituisce il profitto illecito (utilità creata, trasformata od acquisita proprio mediante la realizzazione della condotta criminosa).
Con specifico riferimento agli illeciti tributari, le Sezioni unite esclusero tuttavia la possibilità di fare riferimento a nessi di derivazione esclusivamente congetturali tra denaro e reato, che avrebbero potuto condurre
68 In tal senso cfr. anche Sez. VI, 1 febbraio 1995, n. 4289, Carullo, Rv. 200752.
“all'aberrante conclusione di ritenere in ogni caso e comunque legittimo il sequestro del patrimonio di qualsiasi soggetto venga indiziato di illeciti tributari”69.
Secondo le Sezioni unite:
1) la fungibilità del bene non può sostituire il giudizio di relazione fra “res” e reato, che funge da presupposto per la confisca diretta;
2) per confiscare in via diretta le somme di danaro disponibili su un conto corrente bancario, occorre provare che il denaro provento del reato sia stato depositato in banca;
3) nessun automatismo può essere consentito anche nei casi in cui il profitto è costituito da un risparmio di spesa.
Significativa pare al riguardo anche Sez. V, 26 gennaio 2010, n. 11288, Natali, Rv. 246360 in cui, in fattispecie relativa al sequestro preventivo disposto in relazione a reati tributari, la Corte ha affermato che il provvedimento che dispone il sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen., sia pur nei suoi limiti connaturati, deve pur sempre riguardare cose che si trovino in rapporto di pertinenza con i reati in ordine ai quali sono svolte le indagini, e, qualora oggetto del sequestro siano somme di denaro depositate presso istituti di credito, il rapporto di pertinenza fra le cose ed i reati deve essere individuato e chiarito nella motivazione del provvedimento, nel senso che deve trattarsi di denaro che costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato oppure che sia servito a commetterlo o, comunque, concretamente destinato alla commissione del medesimo. Secondo la Corte, l'astratta possibilità di destinare il denaro a tale fine non è sufficiente a farlo ritenere cosa pertinente al reato ed una tale analisi s'impone soprattutto ove venga prospettata la commissione di reati fiscali, attesa la giurisprudenza secondo cui le
69 Nello stesso senso, in precedenza, Sez. VI, 25 marzo 2003, n. 23773, Madaffari, Rv. 225757, Sez. I, 20 gennaio 1994, n. 325, Pirazzini, Rv. 197134, successivamente, Sez. II, 20 settembre 2007, n. 38600, Corigliano, Rv. 238161.
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