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provviste di denaro esistenti sui conti correnti non costituiscono corpo di reato o cosa comunque ad esso pertinente, giacché non possono essere considerate il ”quantum” di imposta non versata all'erario70.
Tale indirizzo giurisprudenziale porterebbe a ritenere che ogniqualvolta non vi sia la prova che sul conto corrente sia stato versato il prezzo o il profitto del reato, ovvero, comunque, manchi la prova del nesso di derivazione tra denaro e reato, la confisca dovrebbe essere qualificata come di valore.
Si tratta tuttavia di un orientamento rivisitato in senso critico da Sez. Un., 30 gennaio 2014, n. 10651, Gubert, secondo cui, invece, proprio in tema di reati tributari, quando si tratta di denaro o di beni fungibili, la confisca non è qualificabile per equivalente, ma diretta, e, soprattutto, essa non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato71.
Le Sezioni unite hanno fatto riferimento ad un orientamento di legittimità già esistente secondo cui:
- se il profitto del reato è costituito da
70 Nello stesso senso, Sez., II, 28 aprile 2011, n. 19105, Iapigio e altro, Rv. 250194. Più in generale, non difformi sembrano essere anche Sez. II, 12 marzo 2014, n. 14600 Ber Banca spa, Rv. 260145; Sez. VI, 26 marzo 2015, n. 15923, Antonelli, Rv. 263124, in fattispecie tuttavia di peculato, Sez. V, 12 febbraio 2015, n. 16008, Capriotti, non massimata in fattispecie di sequestro preventivo finalizzata alla confisca diretta delle somme depositate su un conto corrente bancario e ritenute profitto del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; Sez. V, 22 aprile 2014, n. 45510, Messina, Rv. 260759).
71 Nello stesso senso, Sez. III, 9 maggio 2012, dep. 4 ottobre 2012, n. 38740, Sgarbi, Rv. 254795, ha affermato il principio così massimato: “È consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto derivante dal reato di omesso versamento di ritenute certificate commesso dall'amministratore, profitto consistente nell'imposta non versata la cui somma corrispondente sia rimasta nelle casse della società”.
numerario, cosa fungibile, è legittimo il sequestro delle disponibilità di conto corrente dell'imputato in base alla prima parte e non alla seconda parte dell'art. 322 ter cod. pen., comma 1;
- nella dizione dell'art. 322 ter cod. pen. il denaro, come cosa essenzialmente fungibile e, anzi, quale parametro di valutazione unificante rispetto a cose di diverso valore rispettivo, non può qualificarsi come cosa di valore corrispondente ed esorbita pertanto dal sistema della confisca per equivalente;
- la norma indicata dev'essere intesa nel senso che, ove sia impossibile sottoporre a confisca i beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato e nel patrimonio del condannato non vi sia disponibilità di denaro liquido, si ricorrerà alla confisca di beni diversi, eventualmente disponibili, nei limiti del valore corrispondente al prezzo del reato72.
A fronte di questa interpretazione, ha ritenuto la Corte che erroneamente si esclude la configurabilità della confisca, e quindi del sequestro, in relazione al denaro liquido disponibile sul conto corrente dell'imputato, atteso che la fungibilità del bene e la confusione delle somme che ne deriva nella composizione del patrimonio, rendono superflua la ricerca della provenienza con riferimento al prezzo o al profitto del reato73. Nondimeno in alcune sentenze, la Corte di cassazione, anche successive alla pronuncia delle Sezioni unite Gubert, ha chiaramente qualificato, in caso di reati tributari e, dunque,
72 In particolare, nello stesso senso, Sez. VI, 26 novembre 2009, n. 14174, P.G. in proc. Canalia, Rv. 24672; Sez. VI 14 giugno 2007, n. 30966, Puliga, Rv. 236984.
73 Nello stesso senso si collocano - dopo le Sezioni unite ”Gubert” - Sez. VI, 7 gennaio 2015, n. 2336, Pretner Calore, Rv. 262082 (fattispecie in tema di peculato, in cui la Corte ha precisato che la confisca di denaro versato su conto corrente deve considerarsi diretta in relazione alla fungibilità del bene), Sez. VII, ordinanza 12 novembre 2014, n. 50482, Castellani, Rv. 261199 (in tema di concussione e peculato), e, fra le altre, Sez. III, 8 maggio 2014, n. 39177, P.M. in proc. Civil Vigilanza, srl., Rv. 260547, in tema di reati tributari).
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